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08 giugno 2005
App. Torino, ord., 8 giugno 2005, pres. Vitrò, est. Patti – “DIVIETO DI RIUTILIZZO DEI DATI DI REGISTRI IMMOBILIARI, DISCIPLINA COMUNITARIA E LIBERTÀ DI IMPRESA”.


(...)

E, nello svolgere quell'attività, ricorrono sovente a dati provenienti dalla pubblica amministrazione. Accade, però, che la legge finanziaria 2004 (art. 1, 367° co., della legge n. 311 del 2004) vieti il riutilizzo plurimo dei dati dei registri immobiliari acquisiti nell'interesse di terzi: e ciò al fine di combattere l'elusione — realizzata attraverso il ricorso del pubblico ai menzionati archivi paralleli gestiti da privati — del pagamento dei diritti di conservatoria.



Un sistema curioso — sarà permesso incidentalmente notare — di perseguire la sbandierata strada della diminuzione della pressione fiscale e del carico della burocrazia.



Un imprenditore del settore, dunque, agisce in via cautelare dinanzi al tribunale sabaudo perché sia ordinato all'Agenzia del territorio di non porre in essere comportamenti tali da pregiudicare l'esercizio dell'attività d'impresa in questione.



Assume l’imprenditore che una simile eventuale condotta, costituendo abuso di posizione dominante, si porrebbe in contrasto con la sovraordinata disciplina europea in tema di libertà di impresa economica e di concorrenza nel mercato: in definitiva — questa la sostanza della doglianza — la disposizione interna dovrebbe cedere il passo a quella comunitaria.



Disattesa tale impostazione dal giudice di primo grado, essa è stata accolta dalla corte di merito piemontese, la quale, con motivazione approfondita e dettagliata — alla quale occorre inviare, giacché il tentativo di riassumerla, nei suoi vari significativi aspetti, riuscirebbe vano — ha ordinato all'agenzia del territorio di astenersi da ogni iniziativa, dichiarazione o comportamento che possa risultare incompatibile con la prosecuzione dell'attività svolta dall'imprenditore commerciale ricorrente (m.d.m.).





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