La sentenza affronta la discussa questione della prova del danno esistenziale.
Come per gli altri danni di natura non patrimoniale, anche per il danno esistenziale il principio della prova specifica sancito dall’art. 2697 c.c. risulta essere stemperato dal ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. ed al fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c.
Discussa risulta invece la possibilità di ricorrere al modello del danno in re ipsa. A tale proposito, infatti, parte della giurisprudenza ha ritenuto che qualora il pregiudizio di carattere esistenziale risulti identificato con la lesione di un interesse protetto l’onere probatorio debba esaurirsi nella dimostrazione della violazione del diritto costituzionalmente garantito (Cass. 7.6.2000, n. 7713, RCP, 2000, 923).
Tale impostazione è stato condivisa da parte della dottrina, la quale ha affermato che, una volta riconosciuta la tutela del benessere psicofisico della persona sotto il profilo esistenziale, dall’esistenza della lesione consegue necessariamente l’esistenza del danno e che il processo causale di imputazione del danno deve presumersi non solo quanto alla riconduzione all’evento di certe conseguenze dannose rappresentate dalla perdita di utilità e vantaggi esistenziali ma anche quanto alla sussistenza dell’evento lesivo ed al relativo nesso di causalità, ogni volta che lo stesso non si traduca in indici o manifestazioni esteriori apprezzabili sotto il profilo empirico o naturalistico.
L’approccio eventista è stato però criticato dalla scuola triestina, la quale ha innanzitutto sottolineato come la teoria del danno esistenziale come danno-evento comporti l’impossibilità di personalizzazione del risarcimento, potendosi uno stesso fatto illecito riflettersi in modo diverso sulla quotidianità di distinti soggetti in virtù di numerose variabili che, con la semplice prova della lesione subita, non è dato accertare.
Un ulteriore pregio della scelta consequenzialista è che essa rappresenta una forma di tutela anche per il danneggiante, il quale non viene a trovarsi esposto al pericolo di verdetti sorprendenti qualora non dovessero essere fornite prove rigorose, al riguardo, da parte del danneggiato.
Dopo un primo periodo in cui pareva essersi orientata in favore della tesi del danno in re ipsa, anche la giurisprudenza ha accolto le conclusioni della scuola triestina con la nota sentenza n. 8828/2003 (Cass. 31.5.2003, n. 8828, RCP, 675).
In ogni caso, dalla dottrina è venuta una proposta di «mediazione» tra i due contrapposti orientamenti, basata sulla distinzione tra attività che rientrano nella sfera relazionale della generalità delle persone e quelle che invece fanno parte della c.d. «sfera idiosincratica», vale a dire i «momenti areddittuali» che soltanto la vittima risulti aver coltivato o essere incline a praticare nel futuro.
In relazione alla prima sfera di attività, i pregiudizi derivanti dall’illecito potranno essere dimostrati tramite il ricorso alle presunzioni ed ai fatti notori, mentre per il danneggiante sarà maggiormente pesante l’onere di controprova dei danni che rientrano nell’id quod plerumque accidit.
Nel caso in cui, invece, voglia far valere il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione di attività riconducibili alla fascia idiosincratica o personalissima, la vittima dovrà fornire la prova precisa sia dello svolgimento di tale attività precedentemente all’illecito sia dell’impossibilità di sua prosecuzione nel periodo successivo.
In tal modo, risultano tutelati sia il danneggiato, non più costretto ad una dettagliata ricostruzione e dimostrazione dei danni rientranti nell’ambito dell’ordinario umano, sia il danneggiante, al riparo da pretestuose ed improbabili richieste risarcitorie.
La prova dell’esistenza del danno esistenziale, pertanto, ben può essere fornita su basi presuntive ma non può coincidere, secondo quanto invece sostenuto dai fautori del danno in re ipsa, nella lesione dell’interesse in sé e per sé considerata.
Anche la prova dell’entità del danno esistenziale, la quale, per le caratteristiche proprie della categoria in esame, non può prescindere, come gli altri danni di natura non patrimoniale, da una valutazione ispirata al sistema equitativo.
A tal proposito, va respinta innanzitutto la prospettiva di soluzione avanzata da alcuna giurisprudenza di basare la determinazione dell’importo da liquidare a titolo di danno esistenziale sul numero di attività che non sarà più possibile svolgere (o di attività spiacevoli che si sarà costretti a svolgere) o di categorie di attività interessate.
Così come la sussistenza, anche l’entità del danno esistenziale non deve essere fatta dipendere esclusivamente da tale circostanza ma altresì, e soprattutto, dalle conseguenze che la lesione ha in concreto sull’esistenza dell’individuo. L’oggetto della prova dell’entità del danno esistenziale, dunque, non deve coinvolgere solo i singoli profili di realizzazione dell’individuo ma considerare anche l’alterazione della quotidianità della vittima complessivamente considerata.
La valutazione basata sul sistema equitativo, dunque, costituisce il criterio generale di liquidazione del danno esistenziale, proprio perché le sue caratteristiche non consentono al danneggiato di fornire una prova precisa del suo ammontare. Nell’applicazione di tale criterio, peraltro, devono essere tenuto in conto e contemperate le due esigenze fondamentali collegate alla piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.: da un lato, quella di un trattamento uniforme di base, attuabile attraverso l’individuazione di uno o più parametri uniformi, dall’altro, quella della personalizzazione del danno, tramite l’adeguamento dell’importo calcolato in ragione dei predetti parametri alle circostanze del caso concreto.