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Ultima categoria di danno non patrimoniale è il danno esistenziale.

Esso consiste nella compromissione alla sfera realizzatrice di un individuo ed attiene al fare della vittima.

Contiene voci di danno da decenni riconosciute dalla giurisprudenza (danno alla riservatezza, alla vita di relazione, danno alla serenità familiare, ecc.), che tuttavia non possono trovare collocazione dogmatica nelle categoria del danno morale (non essendo riconducibili alla sofferenza), né al danno biologico (non attenendo alla lesione della salute). 

 

Trattandosi di una categoria di danno, e non di una voce, il danno esistenziale si presta peraltro alla ricomprensione al suo interno di tutte le compromissioni alle attività realizzatrici ritenute meritevoli di tutela, in base ai più recenti insegnamenti della Consulta (Corte Costituzionale n. 204/2004), a prescindere dalla definizione della singola voce che in concreto si considera. 

 

Va ben sottolineato che non ha alcuna interferenza con la lesione medica (che può eventualmente coesistere), o da cui però però solo eventualmente avere indirettamente origine. In particolare, il danno esistenziale potrà consistere in un non poter fare più, in un poter fare in modo diverso, o, ancora, in un dover fare (come nel caso di cure mediche periodiche), a causa della lesione subita.

Si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale (non comportando una deminutio del patrimonio), né morale (non comportando un patema d’animo in senso stretto), né biologico (non identificandosi in una lesione psicofisica), ma relativo ad un’attività esistenziale (tra le tante: Trib. Roma 3.3.2003, GM, 2003, 1654). 

 

Nell’ambito della attività svolta dalla p.a., poi, esso si distingue in danno esistenziale provvedimentale (ove consegua ad un provvedimento) e danno esistenziale comportamentale (non legato, cioè, alla attività funzionale autoritativa della amministrazione).

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In seguito ad un gravissimo incidente stradale, un giovane di soli diciassette anni perdeva la vita.
I genitori dello stesso proponevano, nanti il Tribunale di Venezia, un’azione per il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale).
In particolare veniva chiesta dagli attori la liquidazione di un danno alla vita di relazione derivante dalla perdita del rapporto parentale.
 
Nel motivare la propria decisione il Tribunale di Venezia ha escluso la sussistenza di un danno alla salute ed ha riconosciuto la lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, con espresso richiamo a quanto stabilito nella pronuncia n. 233/2003 della Corte Costituzionale.
Il danno subito dai familiari del de cuius è stato così identificato non solo nella “sofferenza interna” ma anche nella perdita delle gioie connaturate al rapporto parentale, ed è stato liquidato con la somma di € 80.000 per ciascun genitore e di € 25.000 per il fratello convivente.
 
La decisione appare ben motivata e condivisibile.
Anche se nella sentenza non si fa espressa menzione del termine danno esistenziale, continui sono i riferimenti ai vari pregiudizi dei diritti della persona, diversi dal danno biologico e dal danno morale, che incidono sulla vita del leso.
La perdita del rapporto parentale è, ad opinione di chi scrive, proprio quella modificazione peggiorativa dell’esistenza che colpisce un nucleo familiare, ovvero un (tipo di) danno esistenziale conseguente alla morte di un congiunto.
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La sentenza del tribunale capitolino, cortesemente inviata da Alessio Liberati, rappresenta una tappa importantissima verso il pieno riconoscimento del danno esistenziale quale categoria autonoma di danno anche sotto il profilo della liquidazione del risarcimento.

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Certo P.R. acquistò una bella casa, di cui era fierissimo, nel centro storico della città, e spese cifre considerevoli per ristrutturare il fabbricato che rappresentava per lui la conferma di un traguardo economico e sociale raggiunto. 

Purtroppo, il vicino costruì, a poca distanza da una finestra che dava sul giardino, una specie di terrazzino non recintato, sul quale installò un pannello solare. Il terrazzino era comunque agibile per mezzo di una piccola scala esterna, e, da esso, il vicino poteva, senza difficoltà, inspicere all’interno della finestra della casa del sig. P.R.. Questi si rivolse pertanto alla magistratura, ma senza successo.

Il pretore ritenne che il terrazzino, mancando di un parapetto, non poteva considerarsi tale, ed era agibile solo in funzione di controllo del pannello solare che vi era stato installato. Il vicino, forte della sentenza che gli aveva dato ragione, prese l’abitudine di recarsi più volte a visionare il suo pannello solare, e di là poteva maliziosamente curiosare all’interno dell’abitazione di P.R., che lo osservava, livido in volto, dalla finestra.

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La sentenza affronta la discussa questione della prova del danno esistenziale.

Come per gli altri danni di natura non patrimoniale, anche per il danno esistenziale il principio della prova specifica sancito dall’art. 2697 c.c. risulta essere stemperato dal ricorso alle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. ed al fatto notorio ex art. 115, 2° co., c.p.c.
Discussa risulta invece la possibilità di ricorrere al modello del danno in re ipsa. A tale proposito, infatti, parte della giurisprudenza ha ritenuto che qualora il pregiudizio di carattere esistenziale risulti identificato con la lesione di un interesse protetto l’onere probatorio debba esaurirsi nella dimostrazione della violazione del diritto costituzionalmente garantito (Cass. 7.6.2000, n. 7713, RCP, 2000, 923).

Tale impostazione è stato condivisa da parte della dottrina, la quale ha affermato che, una volta riconosciuta la tutela del benessere psicofisico della persona sotto il profilo esistenziale, dall’esistenza della lesione consegue necessariamente l’esistenza del danno e che il processo causale di imputazione del danno deve presumersi non solo quanto alla riconduzione all’evento di certe conseguenze dannose rappresentate dalla perdita di utilità e vantaggi esistenziali ma anche quanto alla sussistenza dell’evento lesivo ed al relativo nesso di causalità, ogni volta che lo stesso non si traduca in indici o manifestazioni esteriori apprezzabili sotto il profilo empirico o naturalistico.
 
L’approccio eventista è stato però criticato dalla scuola triestina, la quale ha innanzitutto sottolineato come la teoria del danno esistenziale come danno-evento comporti l’impossibilità di personalizzazione del risarcimento, potendosi uno stesso fatto illecito riflettersi in modo diverso sulla quotidianità di distinti soggetti in virtù di numerose variabili che, con la semplice prova della lesione subita, non è dato accertare.
Un ulteriore pregio della scelta consequenzialista è che essa rappresenta una forma di tutela anche per il danneggiante, il quale non viene a trovarsi esposto al pericolo di verdetti sorprendenti qualora non dovessero essere fornite prove rigorose, al riguardo, da parte del danneggiato.
 
Dopo un primo periodo in cui pareva essersi orientata in favore della tesi del danno in re ipsa, anche la giurisprudenza ha accolto le conclusioni della scuola triestina con la nota sentenza n. 8828/2003 (Cass. 31.5.2003, n. 8828, RCP, 675).

In ogni caso, dalla dottrina è venuta una proposta di «mediazione» tra i due contrapposti orientamenti, basata sulla distinzione tra attività che rientrano nella sfera relazionale della generalità delle persone e quelle che invece fanno parte della c.d. «sfera idiosincratica», vale a dire i «momenti areddittuali» che soltanto la vittima risulti aver coltivato o essere incline a praticare nel futuro.
In relazione alla prima sfera di attività, i pregiudizi derivanti dall’illecito potranno essere dimostrati tramite il ricorso alle presunzioni ed ai fatti notori, mentre per il danneggiante sarà maggiormente pesante l’onere di controprova dei danni che rientrano nell’id quod plerumque accidit.
Nel caso in cui, invece, voglia far valere il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione di attività riconducibili alla fascia idiosincratica o personalissima, la vittima dovrà fornire la prova precisa sia dello svolgimento di tale attività precedentemente all’illecito sia dell’impossibilità di sua prosecuzione nel periodo successivo.
In tal modo, risultano tutelati sia il danneggiato, non più costretto ad una dettagliata ricostruzione e dimostrazione dei danni rientranti nell’ambito dell’ordinario umano, sia il danneggiante, al riparo da pretestuose ed improbabili richieste risarcitorie. 

La prova dell’esistenza del danno esistenziale, pertanto, ben può essere fornita su basi presuntive ma non può coincidere, secondo quanto invece sostenuto dai fautori del danno in re ipsa, nella lesione dell’interesse in sé e per sé considerata. 

Anche la prova dell’entità del danno esistenziale, la quale, per le caratteristiche proprie della categoria in esame, non può prescindere, come gli altri danni di natura non patrimoniale, da una valutazione ispirata al sistema equitativo.
A tal proposito, va respinta innanzitutto la prospettiva di soluzione avanzata da alcuna giurisprudenza di basare la determinazione dell’importo da liquidare a titolo di danno esistenziale sul numero di attività che non sarà più possibile svolgere (o di attività spiacevoli che si sarà costretti a svolgere) o di categorie di attività interessate.
Così come la sussistenza, anche l’entità del danno esistenziale non deve essere fatta dipendere esclusivamente da tale circostanza ma altresì, e soprattutto, dalle conseguenze che la lesione ha in concreto sull’esistenza dell’individuo. L’oggetto della prova dell’entità del danno esistenziale, dunque, non deve coinvolgere solo i singoli profili di realizzazione dell’individuo ma considerare anche l’alterazione della quotidianità della vittima complessivamente considerata.
La valutazione basata sul sistema equitativo, dunque, costituisce il criterio generale di liquidazione del danno esistenziale, proprio perché le sue caratteristiche non consentono al danneggiato di fornire una prova precisa del suo ammontare. Nell’applicazione di tale criterio, peraltro, devono essere tenuto in conto e contemperate le due esigenze fondamentali collegate alla piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.: da un lato, quella di un trattamento uniforme di base, attuabile attraverso l’individuazione di uno o più parametri uniformi, dall’altro, quella della personalizzazione del danno, tramite l’adeguamento dell’importo calcolato in ragione dei predetti parametri alle circostanze del caso concreto

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Continuano le scosse di assestamento all'interno della giurisprudenza (anche di legittimità) dopo il terremoto del 2003 che ha ridisegnato i confini del danno non patrimoniale. 

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Sentenza accurata, scritta da un giudice che mostra di non lasciarsi incantare da sirene di nessun genere, rigorosa sotto il profilo probatorio, che si muove con  prudenza e sicurezza nei labirinti delle voci del "nuovo" danno non patrimoniale, giungendo a cogliere - tra l'altro - profili di esistenza perduta sia nei riguardi della vittima diretta dell'incuria dei medici, sia nei confronti dei suoi genitori

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La mancata somministrazione di energia elettrica per un periodo di circa 15/18 ore può costituire un danno esistenziale?
In senso positivo si è pronunciato il Giudice di Pace di Casoria il quale, dopo aver accertato l’inadempimento contrattuale dell’ENEL, ha liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato dall’utente del servizio interrotto.
 
La sentenza, interessante anche sotto altri profili, merita rilievo per il riconoscimento (e la conseguente liquidazione) del danno esistenziale, qui individuato nell’impedimento, in una giornata domenicale, delle attività che caratterizzano il riposo settimanale, spesso collegate all’utilizzo dell’energia elettrica.
L’interruzione di corrente ha creato, per il giudice adito, una modificazione peggiorativa della vita dell’attore, modificazione così evidente da essere considerata in re ipsa (e, dunque, non necessitante di prova specifica).
A titolo di danno esistenziale è stata liquidata, ex art. 1226 c.c., la somma di € 225,00.
 
In questa decisione il giudice ha dimostrato di ben conoscere il nuovo assetto del danno non patrimoniale e l’importanza dei diritti costituzionalmente tutelati.