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22 giugno 2004
Trib. Padova, 22 giugno 2004, g.u. Silvan - "CONTRATTO DI CHARTER E DANNO ALLA PERSONA"


La sentenza del Tribunale di Padova leggibile in allegato merita qualche spunto di riflessione, se non altro perché si occupa di una fattispecie di cui non si rinvengono precedenti specifici.
Questi i fatti. 

Il sig. P.B.R., assieme alla moglie, si accorda con il proprietario ed armatore di un’imbarcazione a vela di c.a. 12 mt di lunghezza, per una crociera in Alto Adriatico della durata di due settimane. Assieme ai due coniugi, sono imbarcato altri passeggeri. 

Il contratto tra il proprietario-armatore di una barca a vela, che esercita professionalmente l’attività di navigazione a scopo turistico, e gli ospiti della barca, che pagano un certo corrispettivo commisurato alla durata della crociera, si definisce, nel settore, come contratto di charter, e diversamente da quanto afferma il Tribunale di Padova, ha contenuto misto, in quanto non prevede soltanto il trasporto dell’ospite in una o più località turistiche, ma essenzialmente un certo numero di giorni di navigazione in mare aperto. Inoltre, la somministrazione del vitto non costituisce una caratteristica del contratto, poiché a tale spesa provvede, spesso, lo stesso equipaggio costituito dagli ospiti paganti. 

Costoro, infatti, non usufruiscono di alcun servizio, come di regola avviene nei casi di “crociera turistica”, ma anzi, è lo stesso equipaggio ospitato che provvede alla pulizia dell’imbarcazione e a tutte le necessarie manovre, sia pure sotto la guida del comandante e armatore che impartisce le relative istruzioni. 

Una specifica connotazione di questo tipo di contratto consiste infatti in ciò, che l’equipaggio, di regola non molto esperto, va in crociera sotto la guida di persona pratica di mare, proprio per imparare i rudimenti base della navigazione a vela. 

Trattandosi pertanto di navigazione a bordo di una imbarcazione da diporto, di lunghezza non superiore a 24 metri, e non di una nave, la normativa applicabile sarebbe da ritenersi quella di cui alla l. 8.7.2003, n. 172, che modifica in parte la l. 11.1.1971, n. 50, che, all’art. 4, prevede il noleggio dell’imbarcazione stessa, e per quanto riguarda i danni riportati dagli ospiti, le disposizioni del codice civile e non del codice di navigazione, come invece ha ritenuto il tribunale. 

Di conseguenza, essendo l’equipaggio dell’imbarcazione da diporto costituito solamente dai passeggeri imbarcati, e non da gente di mare, si potrebbe osservare che spetta al comandante dare le istruzioni ai propri ospiti, necessarie ed opportune ad evitare il rischio di danni, anche, in particolare, per quanto riguarda la posizione da assumere recandosi nel locale igienico

Un’ulteriore osservazione a proposito della decorrenza del termine di prescrizione (sia esso di sei mesi o di cinque anni).
Afferma il tribunale che già dopo la dimissione dall’ospedale, ovverosia dopo due giorni dal sinistro, l’infortunato era in grado di conoscere l’entità delle lesioni riportate e quindi di formulare una richiesta risarcitoria.
Trattasi di apprezzamento di un fatto, forse non adeguatamente motivato, ma comunque in linea con il principio secondo cui la prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.





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