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La nuova formulazione dettata dalla legge 271/04 – relativa all’adozione di un secondo provvedimento di espulsione nei confronti di chi non abbia ottemperato al primo (“in ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”) – imporrebbe obbligatoriamente l’espulsione secondo le modalità ivi espressamente indicate senza lasciare allo straniero la possibilità di una spontanea osservanza dell’ordine impartito come nel caso in cui l’espulsione venga disposta per la prima volta ai sensi dell’articolo 14 comma 5bis della stessa legge. Ne deriva che nessuna illiceità penale sarebbe ravvisabile nella condotta di chi, come il B., non ha ottemperato per la seconda volta all’ordine di espulsione, non essendo consentita l’emanazione di un nuovo ordine ex articolo 14 comma 5bis legge 189/02, con la conseguenza che la permanenza dello straniero in Italia dopo l’8 febbraio 2005 non integrerebbe gli estremi del reato contestatogli.
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La locuzione “in ogni caso” riferita al nuovo provvedimento di espulsione esclude qualunque richiamo all’eccezione contemplata nel precedente articolo 5bis che consente al questore, in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma («quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento»), di ordinare allo straniero «di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni».
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Ne deriva che, se a seguito dell’adozione di un secondo provvedimento di espulsione non viene accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, lo straniero non commette una nuova violazione dell’articolo 5ter, trattenendosi senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.
(continua)