Ricerca avanzata Lavoro /  diritti e doveri del lavoratore

08 marzo 2006
"LA PROVA E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE NELLA P.A." - Francesco BUFFA


(...)

La dottrina giuslavorista che si è occupata del tema ha poi evidenziato i caratteri del danno esistenziale, precisando che con tale termine si intende qualsiasi danno non patrimoniale che il lavoratore subisce alle attività realizzatrici della propria persona.  


Il “danno esistenziale”, in buona sostanza, altro non è che la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali; è ciò anche se non corrisponde al bene-salute, non sia specificamente menzionato dalla Costituzione o non abbia quale presupposto una malattia che sconvolga il normale scorrere della quotidianità della vittima.  


Né è possibile una confusione tra tale tipo di danno (esistenziale) ed il classico danno morale: il danno esistenziale non ha nulla a che vedere con le lacrime, le sofferenze, i dolori, i patemi d’animo. Il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente, anzi, sembra poter essere teleologicamente inteso come la giusta reazione ai profondi cambiamenti subiti, al di fuori dei danni patrimoniali.  

(…) In particolare, la Corte di Cassazione, cassando l'impugnata sentenza in relazione alla affermazione che la prova del danno fosse in re ipsa, ha rilevato che dalla lesione dell'interesse possono scaturire conseguenze di tipo non patrimoniale che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo: il danno in questione deve quindi essere allegato e provato e, poiché si tratta di pregiudizio che si proietta nel futuro, si deve aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del bene ed il soddisfacimento dell’interesse che l'illecito ha invece reso impossibile; sarà peraltro consentito, osserva la giurisprudenza richiamata, il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire.  

(...)





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