I media riportano con un certo sconcerto come l’indulto possa applicarsi a Luigi Chiatti, condannato a 30 anni di reclusione, pedofilo colpevole dell’omicidio di due bambini. Parimenti, quasi quotidianamente riportano fatti di reato (furti, rapine, ed anche crimini di sangue) commessi da condannati appena liberati, e sempre grazie all’indulto.
Ci si interroga, allora, da un lato, se i giudici non abbiano commesso degli errori nella sua pratica applicazione e, dall’altro, sull’opportunità di tale misura clemenziale.
Al primo quesito deve rispondersi subito negativamente. L’indulto è stato concesso in relazione ad una pena detentiva fino a tre anni e con l’esclusione delle fattispecie criminose elencate nella norma: in esse rientrano sì quelle di violenza sessuale, ma non quelle di omicidio. Ora, nel caso di Chiatti i reati di violenza sessuale sono stati assorbiti in quelli (giù gravi) di omicidio, ed è sulla pena complessiva dei trent’anni di reclusione (così essendo stata ridotta quella originale dell’ergastolo a seguito del riconoscimento della semi-infermità mentale) che sono stati decurtati i tre anni previsti dal provvedimento in parola. Che poi l’omicidio non rientri nelle previste preclusioni, questa rimane una scelta (criticabile sempre, condivisibile o meno) da parte del legislatore.
Per quanto riguarda la seconda questione, il punto, almeno a nostro avviso, va correttamente impostato sulla natura giuridica e, di converso, sulle conseguenze dell’indulto stesso, in relazione alle scansioni del sistema sanzionatorio penale in cui viene ad inserirsi.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 174 c.p. l’indulto, al pari della grazia, condona, in tutto o in parte, la pena inflitta ovvero la commuta in un’altra specie di pena, mentre l’amnistia, ex art. 151 c.p., estingue il reato (amnistia propria) e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della stessa e le pene accessorie (amnistia impropria): e per ambedue il legislatore può escludere determinate tipologie di reati, individuabili singolarmente ovvero per il quantum della pena.
Ad una prima impressione, dunque, l’indulto sembrerebbe meno ampio dell’amnistia, implicando solo uno sconto di pena, mentre l’altra comporta l’estinzione del reato: ed è forse questa una delle ragioni che hanno indotto il legislatore, dopo vasto, seppure frammentato, dibattito fra le forze politiche, a scegliere la prima strada a scapito della seconda, alla stregua di un certo rigore ovvero rifiutando un eccessivo lassismo: un evento affatto nuovo, in quanto i due provvedimenti, nella storia repubblicana, sono sempre stati emanati di conserva, in una serie fin troppo frequente, poi bloccata dalla legge cost. 6 marzo 1992 n. 1, la quale, in riforma dell’art. 79 della Costituzione, ha introdotto la maggioranza qualificata del due terzi (e, pertanto: non facilmente raggiungibile) per la loro approvazione.
Il che, invero, esattamente così proprio non è. Innanzi tutto, perché l’amnistia, usualmente limitata ai reati minori (ossia entro prefissati limiti di pena) non può coprire delitti di particolare gravità, i quali, invece, se non esclusi uti singuli, fruiscono della riduzione generale dell’indulto: ed è questo il caso della condanna a Luigi Chiatti, erosa nel senso già delineato.
In secondo luogo, e questo ci sembra un rilievo molto significativo, perché – anche a parità di riferimenti temporali - i due termini cronologici non sono affatto sovrapponibili. Facciamo un semplice esempio; da un lato, l’amnistia per reati punibili fino a tre anni di pena detentiva; dall’altro lato, un indulto di tre anni di pena detentiva. Ebbene, non è affatto vero che, a parità di condizioni, ossia fino alla pena di tre anni di detenzione, i due istituti abbiamo il medesimo oggetto, per cui l’amnistia, per le sue cennate caratteristiche, è più favorevole dell’indulto.
Il nucleo della questione, invece, consiste nel fatto che l’amnistia fa riferimento a reati punibili con una pena edittale fino a tre anni nel massimo, ossia in astratto; mentre l’indulto concede una riduzione di tre anni per la pena irrogata dal giudice per quel reato, ossia in concreto. E sono ben trascorsi i tempi nei quali la pena irrogata in concreto, quasi necessariamente, per definizione, dovesse rientrare nella sua astratta previsione edittale: una volta individuata, essa può ben scendere molto al di sotto dei limiti edittali e per varie ragioni, sia di diritto sostanziale (ad esempio: le circostanze attenuanti, anche generiche, ritenute prevalenti su quelle aggravanti a seguito della riforma del 1974, che possono far diminuire la pena fino ad un ulteriore terzo), sia di diritto processuale (ad esempio: il reo ha scelto il rito abbreviato oppure, se del caso, il c.d. patteggiamento con la riduzione secca di un – successivo – terzo). In definitiva: mentre l’amnistia rimane ancorata a reati punibili in astratto entro certi limiti prefissati dal legislatore, l’indulto può investire reati, se non specificamente esclusi dalla normativa, con qualsiasi pena irrogata in concreto: sia quelle molto elevate, che saranno ridotte, sia quelle che, pur partendo da pene edittali alquanto impegnative, ma già diminuite per varie ragioni, con questo ulteriore calo portano il soggetto all’impunità. Nell’ipotesi citata, pertanto, mentre l’amnistia copre solo i reati punibili in astratto fino ai tre anni, con conseguente non punibilità, l’indulto di tre anni può coprire reati punibili in astratto anche fino a quasi nove anni di detenzione, ma in concreto scesi, per le varie ragioni assommate, ad una pena di tre anni, poi bruciata dall’ulteriore riduzione e conseguente non punibilità.
Il discorso potrebbe sembrare, più che tecnico, farraginoso: lo ammettiamo. Ma di rilievo per alcuni motivi. In primo luogo, perché anche dal profilo dell’applicabilità dell’indulto viene a risaltare l’attuale, deprecabile fenomeno di una pena non più certa ed effettiva (e sul quale più volte ed in più sedi ci siamo soffermati). In secondo luogo, perché – a differenza dell’amnistia, applicabile subito in astratto anche per i processi pendenti - l’indulto può rendere vani indagini e processi penali che, potendo poi, alla fin fine, concludersi con una pena in concreto fino a tre anni, possono portare all’impunità (e, quindi, alla loro assoluta inutilità ed anti-economicità processuale). Ovvero ancora, anche partendo da pene edittali sicuramente elevate, ad una pena in concreto, compresa la decurtazione per l’indulto, fino a tre anni: ma destinata a non essere eseguita perché il soggetto, in tale situazione, verrebbe non a scontare la detenzione, ma affidato in prova al servizio sociale, alla stregua dell’art. 47 ord. penit. (legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dall’art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663).
Conclusione: poiché l’indulto, in base all’art. 1 della legge istitutiva (31 luglio 2006 n. 241) è applicabile ai reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, i suoi riflessi sono destinati a protrarsi nel tempo, posto che la loro scoperta, ovvero l’indagine ad essi relativa potrebbe dilatarsi di molto. Con una conseguenza non di poco conto: onde non correre il rischio di vedere il procedimento penale (già di per sé complesso e costoso) approdare all’irrogazione di una pena azzerata o quasi, pur partendo da una pena edittale – come si è visto – di un certo spessore, per questi reati l’esercizio dell’azione penale potrebbe venir, se non accantonato, rinviato nel tempo, facendo però inevitabilmente incombere i tempi della loro prescrizione.
Insomma, a ben vedere i profili non proprio positivi dell’indulto, specie quelli meno visibili e perversi, sono numerosi: e personalmente gli avremmo preferito un’ampia e più limpida amnistia, nutrendo, peraltro, non molta simpatia per questi aspetti di premialità, fin troppo riconducibili alla graziosità di chi detiene il potere. Se, poi, pensiamo che lo scopo dell’intero provvedimento non è stato affatto suscitato – se non formalmente - da un moto di umanità o solidarietà, come sollecitato da Giovanni Paolo II nella sua storica visita al Parlamento italiano, ma dalla più prosaica esigenza di svuotare le carceri (istituzionalmente previste per una popolazione di circa 40.000 detenuti, ma sovraffollate con oltre 60.000 individui), allora – forse, e sempre a nostro avviso – il vero problema andava affrontato diversamente. Quello stesso problema che, fra non tantissimo, si ripresenterà di nuovo, quasi inevitabilmente. Ed allora, che faremo? Un altro indulto? (paolo pittaro).