Il fatto
Ritenuta non provata la responsabilità dell’imputato in ordine alle plurime imputazioni concernenti il reato di cui all’art. 485 c.p., il giudice di primo grado pronunciava sentenza di assoluzione avverso la quale il pubblico ministero avanzava ricorso immediato per cassazione, lamentando, da un lato, la violazione dell’art. 507 c.p.p. – avendo il Tribunale respinto, a fronte dell’omesso deposito della lista ex art. 468 c.p.p., la richiesta del p.m. di ammissione dei testi –, dall’altro, la violazione dell’art. 431 comma 1° lett. b) c.p.p. per aver ritenuto non acquisibili al fascicolo per il dibattimento le relazioni di servizio redatte dagli organi di polizia giudiziaria. Rilevato il contrasto sussistente su entrambe le questioni proposte, la VI Sezione, assegnataria del ricorso, trasmetteva, dunque, gli atti al più ampio consesso.
L’iniziativa probatoria del giudice
Sulla prima questione è noto, in realtà, come sia le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia il Giudice delle Leggi abbiano già avuto modo di pronunciarsi, nel primo caso, statuendo la possibilità per il giudice di assumere, ex art. 507 c.p.p., «anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. e non hanno richiesto» (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, in Giur. it., 1994, II, c. 18), nel secondo, dichiarando tale interpretazione conforme ai parametri della Carta Fondamentale, osservando, tra l’altro, come l’attribuzione di un tale potere all’organo giurisdizionale trovi in realtà fondamento nei principi di legalità ed uguaglianza, «di cui quello dell’obbligatorietà dell’azione è strumento», i quali «esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio […] alle negligenze ed inerzie» delle parti (Corte cost., 26 marzo 1993, n. 111, in Giur. it., 1994, I, 8).
Alla rilevazione della Corte remittente, che poneva in evidenza il riemergere nell’ambito della giurisprudenza di legittimità di un orientamento di segno opposto, volto a restringere i poteri officiosi del giudice – escludendo, in particolare, che questi possano esercitarsi nei casi di inerzia delle parti –, le Sezioni Unite hanno, immediatamente, replicato puntualizzando che l’analisi del formante giurisprudenziale dimostra, più correttamente, «come gli orientamenti effettivamente dissenzienti rispetto a quello delle ss.uu. siano assolutamente episodici: per quanto consta in realtà questi precedenti sono costituiti dalla sentenza sez. V, 1° dicembre 2004 n. 15631, Canzi, rv. 232156 e dalla più risalente sez. I, 30 gennaio 1995, Rizzo, rv. 201939. Altre decisioni (sez. I, 28 settembre 1995, Di Lena, rv. 202864; sez. I, 8 giugno 2000, Fiderno, rv. 216595 e sez. III, 10 dicembre 1996, Adragna, rv. 207461), pur talvolta accreditate (anche nell’ordinanza di rimessione a queste sezioni unite) come espressione del contrario orientamento, sono in realtà caratterizzate da peculiarità dei singoli casi […] che non consentono di ritenerle adesive dell’uno o dell’altro orientamento».
Ciò detto, i giudici non si sono, peraltro, sottratti all’indagine inerente all’ambito di applicazione della disposizione in parola, il cui scopo sarebbe quello «di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l’accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti».
Di qui, la duplice precisazione in ordine a quelli che il Collegio definisce in termini di «equivoci»: da un lato, smentendo che l’acquisizione probatoria d’ufficio possa minare la terzietà del giudice, dall’altro che una tale limitazione al principio dispositivo debba necessariamente nuocere alla difesa o minare il principio di parità delle parti, mirando, invero, ad «evitare che si pervenga a condanne ingiuste». Più che un ulteriore fine, pare, in realtà, che, il principio dispositivo nel nuovo processo penale, alla luce di una tale esegesi dell'art. 507 c.p.p., esplichi una funzione soltanto espansiva dei poteri delle parti, non precludendo, di conseguenza, l'accertamento dei fatti (NAPPI, Guida al codice di procedura penale, 7ª ed., Giuffrè, 2001, 448): «le parti, cioè, hanno diritto all'ammissione delle prove richieste, ma la loro inerzia non impedisce l'acquisizione di prove che risultino dagli atti e siano necessarie alla compiuta definizione della vicenda sottoposta al vaglio giudiziale» (Nuzzo, Sull’acquisizione ex art. 507 c.p.p. di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti, in Cass. pen., 2003, 2794).
L’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle relazioni di servizio
La seconda questione sottoposta al più ampio consesso del Supremo collegio traeva origine, come anticipato in premessa, dal diniego del giudice all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento della relazione di servizio afferente all’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla presenza della persona nella sua abitazione, in quanto atto ritenuto non irripetibile e, pertanto, non idoneo ad integrare il presupposto applicativo dell’art. 431 c. 1° lett. b) c.p.p.
Posta in rilievo l’importanza della questione alla luce del rinnovato assetto della Carta Fondamentale, i giudici hanno, innanzitutto, rammentato come, seppur rimasto indenne nel suo disposto letterale, l’art. 431 c.p.p. debba essere necessariamente interpretato «alla luce della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 111 che impone il contraddittorio come regola per la formazione della prova mentre il comma successivo consente la deroga a questo principio solo nel caso di consenso dell’imputato, di provata condotta illecita e “per accertata impossibilità di natura oggettiva», di guisa che: «1) al di fuori degli altri casi indicati (consenso e provata condotta illecita) l’atto di cui si discute, per poter essere ritenuto non ripetibile, non deve essere rinnovabile in dibattimento per “accertata impossibilità di natura oggettiva”; 2) in caso di dubbio un’interpretazione costituzionalmente orientata non può che imporre una delimitazione degli atti acquisibili al fascicolo dibattimentale alle sole ipotesi nelle quali la rinnovazione sia effettivamente ed oggettivamente impossibile».
Nell’assenza di precisi indici di individuazione da parte del legislatore, l’attenzione dei giudici si è, dunque, spostata sulla nozione di irripetibilità contenuta nell’art. 431 c.p.p., che, nel caso di specie, inerisce, come ovvio, non alla qualificazione dell’atto in termini di “relazione di servizio”, ma al «tipo di informazione» in esso contenuta. Pertanto, posto che caratteristica essenziale della non ripetibilità di un atto è l’impossibilità di una sua riproduzione in dibattimento, «anche per le relazioni di servizio, perché possano essere ritenute non ripetibili non sarà sufficiente che contengano informazioni su attività d’indagine che, per loro natura, possono essere descritte in dibattimento ma è necessario che contengano la descrizione di un’attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone che, parimenti, possono essere ritenute non ripetibili perché soggetti a modificazioni […]. Anche nel caso delle relazioni di servizio si potrebbe affermare che queste attività materiali e questi rilievi potrebbero essere ripetuti in dibattimento con la descrizione narrativa delle attività svolte da parte di chi le ha compiute e con la ricostruzione verbale della situazione di luoghi, persone e cose da parte di chi ha compiuto i rilievi. Ma non è così: il narrante può descrivere ciò che ha compiuto o ciò che ha visto ma non compiere nuovamente un’attività che si è concretizzata in un risultato oggettivo estrinseco che non può essere nuovamente compiuto (non solo il sequestro, la perquisizione, l’arresto ecc. ma altresì il rilievo dei luoghi, la descrizione della cosa soggetta a modificazioni ecc.); può ridescrivere una situazione ma non riprodurla come è stata “fotografata” nell’immediatezza. In questi casi la mancata acquisizione dell’atto condurrebbe alla perdita di un’informazione certamente più genuina della descrizione che potrebbe farsene in dibattimento e che si può rivelare essenziale per l’esito del processo.
Ma questa perdita dell’informazione probatoria non si verifica nei casi in cui la relazione di servizio (o altro atto della polizia giudiziaria) si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc. ovvero si limitino a descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v’è alcuna “impossibilità di natura oggettiva” alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte; non v’è alcun risultato estrinseco in cui si sia concretizzata l’attività d’indagine che non possa essere riprodotto in dibattimento; non esiste alcuna perdita di informazioni probatorie genuine.
Per esemplificare: il pedinamento può essere descritto in dibattimento da chi l’ha compiuto che potrà riferire, per esempio, delle attività svolte e delle persone con cui il pedinato ha avuto contatti. Se il pedinato verrà osservato mentre consegna sostanza stupefacente ad un terzo saranno l’arresto e il sequestro della sostanza che non potranno essere riprodotti in dibattimento non la descrizione dell’attività investigativa precedentemente svolta e delle modalità di acquisizione della notizia di reato.
Del resto in che cosa si differenziano queste “relazioni di servizio” dall’informativa di reato prevista dall’art. 347 c.p.p. e della cui natura di atto ripetibile (salvo per quelle parti che possano farsi rientrare nella nozione in precedenza indicata) nessuno ha mai dubitato? Anzi nella redazione del nuovo codice il legislatore ha avuto presente proprio il vecchio “rapporto” quale elemento discriminante atto a sottolineare l’affermazione del sistema accusatorio nella formazione della prova pervenendo a mutarne la denominazione e ritenendo conclamata la non acquisibilità al fascicolo per il dibattimento.
Sarebbe poi singolare consentire che la polizia giudiziaria, con una mera scelta terminologica (qualificando come “relazione di servizio” un’informativa di reato) divenisse arbitra della possibilità di derogare al principio della formazione della prova nel contradditorio delle parti.
I casi in cui le relazioni di servizio si limitino a descrivere le attività di indagine rientrano dunque tra le attività ripetibili proprio perché la ripetizione si esaurisce con la descrizione narrativa di questa attività; tra l’altro, proprio per contrastare il pericolo di perdita dell’informazione probatoria derivante dal decorso del tempo e dall’attenuarsi dei ricordi, è previsto che il testimone possa essere autorizzato a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti (art. 499 c. 5° c.p.p.).
Se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento. Parimenti se l’attività d’indagine è accompagnata da rilievi fotografici, fonografici o cinematografici (alla cui collocazione tra i documenti potrebbe essere di ostacolo la circostanza che non preesistono al procedimento; ma la soluzione è controversa: v. da ultimo Cass., sez. V, 20 ottobre 2004 n. 46307, Held, rv. 230394, che ha ritenuto che queste rappresentazioni siano acquisibili come documenti) anche queste attività di documentazione devono essere ritenute non ripetibili proprio perché non possono essere riprodotte in dibattimento se non con una descrizione narrativa che non riproduce quanto descritto nel rilievo fotografico, fonografico o cinematografico con conseguente perdita dell’informazione probatoria (oltre che della sua genuinità)».
Preme, infine, segnalare come il Collegio non abbia omesso di considerare il tenore letterale del disposto dell’art. 431 c. 1 lett. b) c.p.p., che espressamente parla di “verbali” di atti non ripetibili, non trascurando il fatto che non sempre le relazioni di servizio vengono redatte con la forma del verbale «anche per la (prevalente) funzione di atto interno all’amministrazione che le medesime svolgono.
Ma è chiaro che i casi che interessano sono quelli nei quali la relazione di servizio, per il suo contenuto, assume anche un’efficacia esterna. E dunque occorre fare riferimento alla norma che disciplina la documentazione dell’attività di polizia giudiziaria: l’art. 357 c.p.p. E da questa norma è possibile ricavare un’ulteriore conferma di quanto si è fin qui detto: la relazione di servizio che descrive le attività di indagine in nulla differisce dall’annotazione prevista dal primo comma e come tale mai potrà essere acquisita al fascicolo per il dibattimento. La documentazione delle altre attività per le quali è richiesta la redazione del verbale potrà essere acquisita in presenza delle caratteristiche ricordate (quindi sempre per quelle previste dalla lett. d – perquisizioni e sequestri – e solo in presenza di caratteristiche di modificabilità nell’ipotesi della lett. f).
In questi casi se la relazione riguarda atti non ripetibili nel senso indicato e contiene tutti gli elementi previsti per la redazione del verbale indicati nell’art. 136 c.p.p. non possono esservi dubbi sulla possibilità di utilizzazione dell’atto risolvendosi, il problema accennato, in una questione nominalistica.
Se invece l’atto non contiene questi elementi è la stessa disciplina codicistica che ci fornisce la soluzione: l’art. 142 precisa infatti in quali casi il verbale deve essere ritenuto nullo (se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto). Con la conseguenza che, in questi casi, l’atto non potrà essere acquisito al fascicolo per il dibattimento anche se contiene la documentazione di atti non ripetibili» (m.m.).