(…)
Nel caso di specie il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato abbia travalicato i "limiti esterni" della giurisdizione espropriando i poteri del legislatore; in quanto il Consiglio di Stato "pur affermando l'esistenza di una norma (legge 17 febbraio 1968, n. 108 art. 15 comma 3 lettera b) che è chiara, che non si presta ad alcuna attività interpretativa e detta l'inscindibile operazione aritmetica da eseguire per la determinazione del quoziente circoscrizionale, come chiaro è l'art. 7 della legge 21 febbraio 1995,n. 43, ha operato sostituendosi al legislatore, con una vera e propria attività legislativa di competenza esclusiva del legislatore stabilendo di estendere il sistema elettorale previsto per l'elezione alla Camera dei Deputati a quello per l'elezione dei Consigli Regionali a statuto ordinario, rappresentando una sorta di armonizzazione e codificazione, ignorando completamente che in materia elettorale, il Giudice amministrativo deve rigorosamente applicare le norme di legge e di regolamento disciplinanti lo svolgimento vincolato delle operazioni elettorali a tutela del singolo elettore e dei candidati che pur essendo stati eletti con il voto popolare e nel rispetto delle vigenti norme, mai abrogate, si trovano estromessi per la mancata applicazione delle norme di legge di riferimento a cui era deputato il giudice amministrativo con la conseguenza di ingenti danni economici, oltre che psichici con gravissima lesione dei diritti soggettivi".
Laddove la materia rientri nella competenza del giudice adito, potrà parlarsi, semmai, di un travalicazione dai "limiti interni" della giurisdizione cioè dì una "violazione di legge". Il giudice di legittimità ricorda, a riguardo, Cass., Sez. un., 15 luglio 2003, n. 11091, secondo cui "la figura dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è di rilievo meramente teorico, in quanto postulando che il giudice applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, può ipotizzarsi solo a condizione di potere distinguere un'attività di formale produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa, che, come si riconosce dalle più recenti ed accreditate teorie post illuministiche, non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in opera creativa della volontà di legge nel caso concreto".