(...)
Alla luce delle considerazioni che precedono, frutto dell’esperienza maturata in un periodo temporale da ritenersi ormai congruo, in quanto superiore ai tre anni (essendo la legge n. 6/2004 entrata in vigore nel mese di marzo 2004), appare possibile procedere ad una serie di (inevitabilmente provvisorie) riflessioni conclusive.
Innanzi tutto appare opportuno ricordare che la tematica in esame presenta aspetti di sicuro interesse anche per gli operatori dei servizi territoriali, se si considera che, in forza del rinnovato articolo 406 del codice civile, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali”, si sono visti riconoscere una vera e propria legittimazione attiva in materia, essendo stati abilitati a proporre avanti al Giudice Tutelare il ricorso introduttivo in tutte le situazioni in cui essi siano a conoscenza “di fatti tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno”.
Circa gli aspetti, per così dire, gestionali e organizzativi, devono essere almeno accennate alcune sintetiche (e preoccupate) considerazioni riguardanti, da un lato, la vastità dell’utenza, e il ridotto numero dei giudici tutelari, dall’altro, la non adeguatezza (almeno in alcune zone del paese) dei servizi socio-sanitari, e la mancata formazione degli amministratori di sostegno. In altre parole alla soddisfazione che riguarda l’attivazione sul territorio di una normativa volta a sottrarre i soggetti fragili alla loro condizione di marginalità, si unisce la preoccupazione per il fatto che nel nostro paese (ancora una volta) i problemi delle fasce deboli sono stati affrontati con un progetto normativo (in questo caso coraggioso), cui peraltro non sono state accompagnate le necessarie risorse finanziarie.
Venendo poi alla concreta applicazione della legge non c’è dubbio che, nonostante l’unanime favore per l’entrata in vigore del nuovo istituto, in diverse zone del paese si siano verificati interpretazioni divergenti che, pur giustificate e giustificabili, hanno determinato trattamenti diversificati di situazioni sostanzialmente analoghe. In proposito se si vuole (come è necessario) perseguire realmente l’obiettivo di rendere meno disuguali le persone in difficoltà, occorre credere nella possibilità di realizzare un nuovo progetto riformatore, volto a modificare nuovamente il codice civile nella parte che riguarda il diritto delle persone.
In tale prospettiva occorre, quindi, sostenere il progetto di legge che il Prof. Cendon e i suoi collaboratori hanno realizzato, mettendo a punto le linee di un sistema organico di protezione dei soggetti deboli. La pietra fondamentale di questo progetto è stata individuata dall’ingresso nel nostro ordinamento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, e non a caso il citato progetto prevede espressamente l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione. Allo stato, in effetti, non vi è motivo di mantenere in vigore i due antichi istituti, i quali si caratterizzano per un approccio prevalentemente punitivo, per la scarsa attenzione agli aspetti terapeutici, essendo prevalenti gli aspetti patrimoniali.
In definitiva sarà sufficiente mettere a punto alcune modifiche della normativa in tema di amministrazione di sostegno, per realizzare un'unica efficace misura di protezione nei riguardi della categoria dei soggetti deboli (applicabili anche nei casi in cui vada contrastato il rischio che il beneficiario compia atti per sé pregiudizievoli, o in cui l’amministratore debba compiere attività particolarmente complesse), evitando così quelle divergenze interpretative che si sono ricordate nel corso del presente contributo, e che certo hanno almeno in parte attenuato l’entusiasmo dai più manifestato per il nuovo istituto.