Il Senato, il 25 settembre 2007 ha finalmente approvato una legge, che ancora non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che detta disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.
In particolare, il provvedimento stabilisce che la lettera di dimissioni volontarie è presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.
Tale lettera di dimissioni riguarda tutti i contratti di lavoro, cioè tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione, per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Infine, i moduli devono essere realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge