“Deve ritenersi che, nell’ambito del procedimento cautelare, l’attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare , di indicare specificamente l’azione di merito cui il ricorso è strumentale.
Del resto, il citato art. 669, octies, comma 6, c.p.c. prevede che “ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito” e, dunque, anche la parte resistente, con la conseguenza che, per preservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di tale parte si rende necessaria, sin dall’instaurazione del procedimento d’urgenza, la precisa indicazione della domanda di merito che sarà proposta. Diversamente, la parte resistente si troverebbe ad incardinare una causa di merito nella quale è convenuto in senso sostanziale (e attore in senso formale), senza essere a conoscenza della domanda che sarà proposta nei suoi confronti”…