Come noto, l’art. 157 c.p.p. è stato oggetto di interpolazione legislativa ad opera del d.l. 21.2.2005, n. 17 che, principalmente volto ad adeguare l’impianto normativo del processo celebrato in contumacia ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha altresì inciso sul sistema delle notificazioni degli atti processuali, inserendo nell’impianto normativo della disposizione in parola un nuovo comma 8-bis, arricchito, ulteriormente, di due nuovi periodi in sede di conversione (l. 22.4.2005, n. 60), così risultando: «le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis».
Orbene, secondo la S.C., la disposizione in parola, «all'enunciato fine di garantire la ragionevole durata del processo in ottemperanza all'art. 111 Cost. e, quindi, di accelerare i tempi di notifica degli atti, ha previsto che, nell'ipotesi in cui sia stata effettuata nomina fiduciaria, le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima vengano effettuate consegnando l'atto al difensore, pure in mancanza di elezione di domicilio presso lo stesso»; si tratterebbe, in altre parole, di una domiciliazione ex lege per la notificazione degli atti successiva alla prima da ritenersi «prevalente su ogni altra» (Cass., Sez., VI, 9 marzo 2006 , n. 19267, in CED, 234499).
Mal si comprende, innanzitutto, il motivo per il quale il legislatore avrebbe dovuto intervenire sul sistema delle notificazioni incidendo in maniera restrittiva nelle ipotesi in cui si disponga dell’elezione di domicilio dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini; ed infatti, è da puntualizzare, come la relazione che ha accompagnato il decreto-legge in parola facesse sì riferimento al principio di ragionevole durata del processo, alludendo, tuttavia, espressamente, alla celerità e sicurezza delle notificazioni «alla persona sottoposta alle indagini ed all’imputato non detenuto che abbiano nominato un difensore di fiducia, senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161» (Relazione d.l.); e sul punto non sembra possa essere argomentazione valida a sostenere un’esegesi fondata sulla ratio della norma in collisione con quanto affermato nell’ambito della relazione di accompagnamento, affermare che «deve tenersi conto dei sostanziali mutamenti apportati al provvedimento originario in sede di conversione in legge».
Varrà, infatti, la pena notare come, con tali «mutamenti», si sia, in realtà, inteso dar ascolto alle istanze provenienti dal mondo dell’avvocatura che aveva duramente reagito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore dell'originario testo governativo, provvedendo ad aggiungere i due ultimi periodi che compongono l'attuale formulazione del comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p. e a sopprimere l’originaria interpolazione dell’art. 161 c.p.p. in relazione alla automatica notifica degli atti al difensore di fiducia in mancanza di elezione di domicilio da parte dell’indagato o imputato.
Né può sottacersi come l’interpretazione fatta propria dalla Corte finisca con lo svilire quell’invocato «corpus normativo» entro cui avrebbe da essere letta la normativa qui in discorso, facente parte di un sistema volto a garantire che il processo penale si svolga nella consapevolezza di esso e del suo sviluppo da parte del di lui protagonista.
Aderendo all’interpretazione fatta propria dalla Corte, infatti, vi sarebbe conseguentemente da interrogarsi sulla nuova portata applicativa degli artt. 161 c. 4 e 162 c.p.p. e sul senso da attribuire alla lettera dell’art. 161 c.p.p. ove, a pena di nullità ex art. 171 c. 1 lett. e c.p.p., sollecita un avvertimento all’imputato – id est che in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio o in mancanza della comunicazione di modifica di quello dichiarato, «le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore» – che, nel caso di nomina fiduciaria, verrebbe a divergerere dalla realtà procedimentale, entro la quale viene profilandosi la rituale notifica degli atti successivi al primo al professionista nominato, salvo che l’indagato o imputato escluda la suddetta «domiciliazione ex lege con dichiarazione o diversa elezione di domicilio esplicitamente ed espressamente formulata in tal senso».
Non pare revocabile in dubbio, dunque, che così intendendosi, l’art. 161 c.p.p. avrebbe da imporre un avviso certamente diverso, il quale, informando correttamente l’imputato, avrebbe, invece, da renderlo edotto del fatto che, a prescindere dalla sua dichiarazione di domicilio o dalla diligente dichiarazione di modifica, gli atti successivi al primo potrebbero considerarsi validamente notificati anche al di lui difensore di fiducia, conservando egli il diritto di opporsi a che ciò avvenga con apposita dichiarazione rilasciata in qualsiasi momento.
Il che, come poc'anzi segnalato, contrasta proprio con l'assunto operato dalla Corte in merito alla neecessità di tenere in considerazione che «le disposizioni di nuova emanazione si inquadrano in un corpus normativo nel quale interagiscono e devono essere lette in una visione sistematica e teleologica», discendendone, inoltre, un singolare sistema per cui la conoscenza del decorso del procedimento attraverso la personale notifica degli atti di cui esso si compone non si atteggia più come diritto personale dell’indagato/imputato, sul quale viene ad incombere, invece, il precipuo «onere […] di mantenersi in contatto con il proprio difensore di fiducia, allo scopo di tenersi al corrente degli sviluppi del procedimento, del quale egli è comunque a conoscenza»; e anche di ciò parrebbe, invero, opportuno fornirgli chiaro e puntuale avviso.
Non sembra, in altre parole, che l’esegesi fornita con la sentenza in commento regga di fronte al dato normativo, fondata, com’è, su un metodologia interpretativa che, sulla scorta del semplice, generalizzato richiamo al principio di ragionevole durata del processo, aggira la littera legis e lo stesso spirito animatore della legge di novella, creando, tra l’altro, come si è visto, più problemi di quanti non ne riesca a risolvere.
Deve, peraltro, segnalarsi come l’apparato motivazionale della sentenza si snodi attraverso la confutazione della precedente pronuncia con cui la Corte di cassazione ebbe ad affermare il contrario principio per cui «la disposizione di cui all'art. 157 comma 8-bis c.p.p. (relativa alle notifiche all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 comma 8 (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui […] l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio» (Cass., Sez. V, 24 ottobre 2005 , n. 44608, in CED, 232612; in tal senso, altresì, Cass., Sez. V, 25 gennaio 2007, n. 8108, in CED, 236522).
E, come intuibile, è questa l’interpretazione che si è inteso qui sostenere; in tal senso deporrebbe, inoltre, la collocazione sistematica del nuovo comma 8-bis che, considerata, con la sentenza in epigrafe, «certamente impropria», ben potrebbe, invece, intendersi come indicativa della volontà di circoscrivere la portata del novum alle ipotesi in cui, in mancanza di elezione di domicilio ex art. 161 o di dichiarazione di mutamento ex art. 162 c.p.p., la notificazione del primo atto sia intervenuta a seguito dell’esperimento dell’intera sequenza delineata dall’art. 157 c.p.p.; il che spiegherebbe, inoltre, l’utilizzazione di un comma 8-bis in luogo di un nuovo comma 9.
A supportare l’assunto soccorre, inoltre, la modifica intervenuta in sede di conversione con la quale, come si è detto, è venuta meno l’originaria novellazione dell’art. 161 c.p.p. nel cui corpo era stato inserito un nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale «in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori»; se la S.C., con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che la disposizione non sia stata oggetto di conversione perché «previsione ultronea» rispetto a quanto già previsto dal comma 8-bis, a parere di chi scrive, la compresenza delle due disposizioni nell’ambito del medesimo testo di novella rivela, invece, certamente il differente ambito di incidenza di ognuna di esse, e la venuta meno di una, la volontà che gli effetti ivi previsti non si verificassero. Si è voluto affermare, in altre parole, che, nei casi in cui non vi sia stata elezione di domicilio, ma sia stato nominato il difensore di fiducia, la prima notificazione debba comunque avvenire secondo la sequenza metodologica dell’art. 157 c.p.p. la quale, solo una volta approdata al deposito dell’atto presso la casa comunale, consente, che le notificazioni successive vengano legittimamente effettuate presso il professionista nominato.
Qualora vi sia stata elezione di domicilio, invece, dovrà farsi riferimento a quanto previsto dall’art. 161 c.p.p. il cui dettato consente la rituale notifica presso il difensore solo qualora la stessa sia divenuta «impossibile» da eseguirsi presso il domicilio dichiarato a seguito dell’invito all’elezione intervenuto con l’informazione di garanzia, o con il primo atto notificato, o qualora la dichiarazione fornita nel primo atto compiuto con la persona sottoposta ad indagini o dell’imputato non detenuto ovvero al momento della scarcerazione manchi, sia insufficiente o inidonea.
Se così non dovesse intendersi, si renderebbe quantomeno opportuno l’intervento dei giudici di Palazzo della Consulta affinché vaglino se la suddetta normativa, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, sia conforme ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 117 c. 1, quest’ultimo rilevante in ordine alla violazione dell’art. 6 par. 3 lett. c CEDU e dell’art. 14 par. 3 lett. d del Patto internazionale per i diritti civili e politici, per come interpretati dalla giurisprudenza di Strasburgo che, come noto, in più occasioni ha segnalato l’impossibilità di celebrare un processo di cui l’imputato risulti solo presuntivamente informato.