La recente decisione della Suprema corte (Cass. 19 luglio 2007, n. 16031) desta un certo interesse perché affronta, con motivazione del tutto esaustiva, il tema dei rimedi esperibili dal compratore di una quota societaria nel caso in cui, in sede di stipula di contratto, le parti non abbiano previsto l’inserimento di apposite clausole di garanzia.
Il pensiero espresso nell’articolata motivazione del Supremo collegio aderisce a quell’orientamento, del tutto maggioritario, che considera inutilizzabile il rimedio di cui all’art. 1429, n. 2, c.c. (mancanza di qualità essenziali) e che considera possibile il ricorso all’art. 1439 c.c. solo al verificarsi di determinate condizioni.
Nel corso del commento si cercherà di affrontare il problema delle garanzie a favore dell’acquirente nel caso di cessione di partecipazioni societarie.