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La recente decisione della Suprema corte (Cass. 19 luglio 2007, n. 16031) desta un certo interesse perché affronta, con motivazione del tutto esaustiva, il tema dei rimedi esperibili dal compratore di una quota societaria nel caso in cui, in sede di stipula di contratto, le parti non abbiano previsto l’inserimento di apposite clausole di garanzia. 

Il pensiero espresso nell’articolata motivazione del Supremo collegio aderisce a quell’orientamento, del tutto maggioritario, che considera inutilizzabile il rimedio di cui all’art. 1429, n. 2, c.c. (mancanza di qualità essenziali) e che considera possibile il ricorso all’art. 1439 c.c. solo al verificarsi di determinate condizioni.
Nel corso del commento si cercherà di affrontare il problema delle garanzie a favore dell’acquirente nel caso di cessione di partecipazioni societarie.

L’ordinanza in questione analizza l’art. 48 l. fall., dedicato alla «corrispondenza diretta al fallito». 
Non si deve peraltro attribuire rilevanza marginale alla presente ordinanza, in quanto i fallimenti ai quali si applica l’art. 48 l. fall. nel testo recato dall’art. 45, 1° co., d. lg. 5/2006 sono la stragrande maggioranza. Ecco, dunque, il rilievo del provvedimento esaminato, anche perché i purtroppo lunghi tempi della giustizia non lasciano presagire il rapido esaurirsi delle procedure oggi pendenti