Il Tribunale Bari, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 201 ha precisato che l’appalto di mere prestazioni di lavoro (ora qualificato come somministrazione di lavoro) continua ad avere rilevanza penale quando esso venga effettuato al di fuori delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla nuova normativa.
Ed invero, la più recente riforma del mercato del lavoro, attuata dal d.lgs. n. 276 del 2003, lungi dall'introdurre una totale deregolamentazione del settore della somministrazione di manodopera ha solo ampliato il previgente sistema derogatoria ad un'attività generalmente illecita, prevedendo che tale attività possa essere lecitamente svolta purché nel rispetto di plurime e specifiche condizioni.
Si configura, quindi, una abrogatio sine abolitio per i fatti di amministrazione di lavoro da parte di soggetti privati non formalmente autorizzati, già puniti secondo la legge precedente e che conservano rilevanza penale anche con la nuova legge.