Ricerca avanzata Diritto tributario /  processo tributario

28 novembre 2007
Cass. sez. trib., 28 novembre 2007, n. 24670 - "OBIETTIVA INCERTEZZA DELLA NORMA TRIBUTARIA E DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI" - Cristiano GOBBI


A mente della Suprema Corte le condizioni di incertezza non possono che essere correlate ad una incertezza normativa oggettiva tributaria, e cioè al risultato equivoco dell’interpretazione delle norme tributarie accertato dal giudice anche di legittimità. 

È evidente che quello che rileva è soprattutto l’inesistenza dell’illecito per difetto dell’elemento soggettivo, determinato da circostanze oggettive, ma è altrettanto evidente che un tale accertamento risulti assai difficile da porsi in essere. 

La Corte afferma così che il sistema giuridico è tesa ad una “concezione dell’incertezza normativa come una situazione oggettiva, che, deve aggiungersi a questo punto, è rilevante giuridicamente in quanto sia riferita soggettivamente ai soli giudici”. 

Quali fatti-sintomo dell’obiettiva incertezza la Cassazione ricorda:
1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovute al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la giurisprudenza contrastante; 7) il contrasto tra prassi e giurisprudenza; 8) il contrasto tra opinione dottrinali.
A tale riguardo la Corte precisa che “in questa elencazione è, tuttavia, ben evidente la diversità del ruolo da attribuire ai fatti 1)-3), che coincidono con il fenomeno dell’interpretazione normativa, rispetto agli altri, che possono operare come fatti indice” . 

Le condizioni di obbiettiva incertezza quindi trascendono la mera sfera soggettiva del trasgressore ponendosi come dato di incertezza oggettiva e tendenzialmente diffusa, almeno a mente del giudice tributario.





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