L’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, rubricato “ Obbligo di certificazione” stabilisce che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Di recente, la giurisprudenza amministrativa si è espressa sull’argomento, nel seguente modo:
I. La finalità della dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68, che in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili prevede il rilascio di una dichiarazione di regolarità e la produzione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, comporta che la stessa deve essere resa sin dalla presentazione dell'offerta anche nel caso in cui un'impresa non sia soggetta ad obblighi di assunzione dei lavoratori disabili per avere meno di 15 dipendenti; in tal caso l'onere di allegazione si ridurrà alla produzione della sola dichiarazione di regolarità (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 22 gennaio 2007 , n. 76).
II. L'art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68, che impone alle imprese che partecipano a gare d'appalto con pubbliche amministrazioni di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili pena l'esclusione, ha un chiaro contenuto di ordine pubblico, e la sua applicazione non viene fatta dipendere dall'inserimento o meno dell'obbligo ivi previsto fra le specifiche clausole di concorso delle singole gare, con la conseguenza che il bando, che non contenga alcun riferimento agli obblighi derivanti dalla norma legislativa anzidetta, deve intendersi dalla stessa comunque integrato (Consiglio Stato , sez. V, 24 gennaio 2007, n. 256).
III. È irrilevante la mancanza di un'espressa clausola nel bando o nel disciplinare di gara che prescriva la dichiarazione di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999 n. 68, a pena di esclusione, poiché la predetta norma, avente natura imperativa, trova applicazione indipendentemente da un'espressa previsione nella disciplina di gara che viene ad essere integrata ex lege, con la conseguenza che l'omessa produzione della dichiarazione e della certificazione circa il rispetto delle norme che tutelano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della l. 12 marzo 1999 n. 68 comporta l'esclusione dalla gara anche in difetto di apposita previsione del bando (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 28 febbraio 2007, n. 1276).
IV. Nell'ipotesi di trattativa privata, ancorché procedimentalizzata, volta all'assegnazione di un appalto pubblico, può prescindersi dalla rigorosa applicazione dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999 n. 68 (che prevede che le imprese sia pubbliche che private che partecipano a gare per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) ed è quindi ammissibile che la dichiarazione venga resa prima della conclusione della gara (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 02 marzo 2007, n. 409).
V. In sede di gara pubblica, il rispetto della normativa a tutela dei disabili ex art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68 può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva (Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2007, n. 1790).