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03 aprile 2007
Cass., Sezioni Unite, 3 aprile 2007, n. 8227, Pres. Corona, Rel. Durante - "RISARCITO IL TIMORE DI NON POTERSI CURARE. ANZI, NO" - Stefano SPINELLI
SPINELLI Stefano

1. Sottotitolo: quando il diritto di sciopero si scontra col diritto alle cure mediche.
Per i servizi pubblici essenziali è stata fatta una Legge apposita per regolamentare il diritto di sciopero, affinchè quest'ultimo non abbia come effetto di 'paralizzare' le città, mediante - almeno - la salvaguardia delle attività minime indispensabili alla loro sopravvivenza.
Anche l'assistenza sanitaria rientra - senza dubbio - nei servizi pubblici essenziali.
Ma la presente vicenda non riguarda uno sciopero regolare e regolamentato; è più una protesta di categoria, che per esigenze mass mediatiche e di sintesi nazionalpopolare si qualifica con lo stesso nome.

E allora leggiamo - sempre più spesso - dello sciopero dei magistrati, di norma alternato a quello degli avvocati, dello sciopero dei tassisti (che - a dispetto di tutte le teorie statistiche relative alla composizione del Parlamento - nella loro recente controversia con il palazzo hanno strappato più concessioni degli stessi avvocati), dello sciopero dei panettieri - qualcuno vorrebbe anche quello dei consumatori, delle casalinghe, degli abbonati TV (e questo non sarebbe male), degli automobilisti (e questo, essendo volontario, pare proprio inverosimile, semmai potrebbe essere imposto, come nelle ormai lontane domeniche dell'austerity o nella recentissima Milano chiusa alle auto della Moratti) - ... e dei farmacisti.

La presente vicenda tratta proprio del cd. sciopero dei farmacisti.

2. La sentenza non ne specifica il motivo, ma non deve trattarsi della recente questione della vendita dei farmaci nei supermercati, perchè viene impugnata una sentenza del Giudice di Pace del 2004 (avranno avuto altri motivi forse più importanti per scioperare).
Sta di fatto che, in quel periodo, i farmacisti hanno non solo minacciato, ma addirittura poi attuato in concreto, mediante Federfarma, una forma di "protesta-sciopero" consistente nella sostituzione dell'assistenza indiretta (anticipo del prezzo dei farmaci e successivo rimborso da parte del S.S.N.) a quella allora esistente diretta (fornitura immediata dei farmaci).

3. Panico. Almeno tra i cittadini più deboli e bisognosi di farmaci indispensabili alla cura ed anche economicamente più in difficoltà.
Il problema diventa quello - nuovo e ulteriore - di procurarsi le somme per anticipare il prezzo dei medicinali.
Uno di questi ha adito il Giudice di Pace di Napoli, deducendo di avere diritto all'assistenza sanitaria e di avere subito danni di varia natura - biologici, esistenziali e morali - per il timore di non potersi procurare farmaci indispensabili, nella nuova situazione determinata dal cd. sciopero dei farmacisti.

4. Ora, evidentemente la vicenda è circoscritta a quella che si potrebbe chiamare "pecunia timoris", ossia al risarcimento per la paura di non riuscire più a curarsi - e sotto questo aspetto pare più un danno psichico soggettivo, rappresentando il patema d'animo - tutto interiore - di chi si preoccupa per il suo futuro, seppure immediato (con tutto ciò che ne consegue in termini di applicazione dell'art. 2059 c.c.).
Sta di fatto che il Giudice di Pace, dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle farmacie e dell'associazione che le rappresenta, condanna quast'ultima al risarcimento del danno a favore del ricorrente, liquidato in € 1.000.

5. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8227 del 3 aprile 2007, cassano però la sentenza impugnata, dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L'impugnazione verteva sulla riconducibilità della questione al novellato art. 33 del D. Lgs. 80/1998 ed alla prevista devoluzione alla giurisdizione esclusiva di tale ultimo Giudice delle controversie in materia di pubblici servizi.
La Corte di Cassazione prescinde però da detta norma (e dalle problematiche addotte dalle sentenze della Corte Costituzionale, n. 204 del 2004, e n. 191 del 2006) e si riporta al principio - già più volte affermato dalla Suprema Corte - del riparto di giurisdizione fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo determinato "non in base al criterio della cd. prospettazione della domanda (qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela), bensì in base al cd. petitum sostanziale".
Occorre cioè "tener conto della vera natura della controversia con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti correlate alla disciplina legale della materia".

6. Nel caso di specie, parte attrice - pur chiedendo il risarcimento dei danni - ha dedotto in via principale che la sostituzione dell'assistenza diretta con quella indiretta, aggravando in danno dell'utente le modalità di prestazione del servizio sanitario, è illegittima ed in via consequenziale ha chiesto la condanna al risarcimento dle danno di natura non patrimoniale subito.
Ed afferma il seguente principio:
"La domanda investe in via diretta ed immediata il potere dell'amministrazione relativo alla organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio sanitario... Ne consegue che, a prescindere dalla tematica concernente la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, va ritenuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo con estensione alla consequenziale domanda risarcitoria, secondo il disposto dell'art. 35 del D. Lgs. 80/98, come sostituito dalla L. 205/2000".

Al Giudice Amministrativo spetta dunque affermare - o meno - la risarcibilità del timore di non potersi curare.





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