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07 gennaio 2008
Cass. pen., Sez. un., 7 gennaio 2008, n. 231, pres. Gemelli, rel. Conti – “VALIDAMENETE PROPOSTA LA RICHIESTA DI RIESAME DEL SEQUESTRO AVANZATA CON TELEGRAMMA O A MEZZO RACCOMANDATA” – Marzia MANISCALCO
Marzia MANISCALCO MANISCALCO Marzia

È noto come, nonostante il richiamato pronunciamento delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 11.5.1993, Mocerino, in Cass. pen., 1994, 94), parte della giurisprudenza di legittimità, nell’affrontare la questione, abbia mostrato chiaramente di dissentire dai principi ivi espressi, tanto più dopo la manovra novellativa intervenuta con la legge 332/1995, ritenendo che la facoltà di proporre istanza di riesame del provvedimento che dispone una misura cautelare nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p. debba ritenersi «ammessa solo per le misure personali e non può estendersi alle misure reali, stante il tassativo disposto dell'art. 324, comma secondo, stesso codice, che espressamente richiama le sole forme previste dall'art. 582, a differenza del precedente art. 309, comma quarto, secondo il quale si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 e al quale non rinvia il predetto art. 324» (Cass., Sez. II, 31.10.2003, n. 45795, De Gemini, in CED, 227010. Nello stesso senso, Cass., Sez. II, 16.10.2003, n. 43059, Ferrigno, in CED, 227203. Prima della legge 332/1995, Cass., Sez. I, 16.6.1994, Guerrieri, in CED, 198210): nello specifico, secondo le sentenze più recenti, tale principio riceverebbe «univoco alimento normativo» a seguito delle modifiche apportate sull’impianto normativo dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 mercé la quale solo l’art. 309 c. 4 c.p.p. «è stato novellato con l'aggiunta dell'espresso richiamo all'art. 583, sicché soltanto al riesame delle misure cautelari personali può ritenersi applicabile la disciplina delle forme di spedizione della impugnazione stabilita nella disposizione richiamata. Né può ritenersi in contrario condivisibile la tesi espressa da questa sezione in una ormai lontana pronuncia nella quale si affermò che l'indirizzo espresso dalle Sezioni unite nella citata sentenza Mocerino conservasse la sua validità logica anche dopo le modifiche apportate dalla novella del 1995 (Cass., Sez. II, 20 giugno 1997, Violante, non massimata), posto che il riesame non si atteggia affatto a rimedio strutturalmente e funzionalmente unitario, a seconda che riguardi cautele di natura personale o reale. Nel primo caso, infatti, viene anzitutto in discorso un bene di primario risalto, quale è quello della libertà personale, che ben può giustificare (a differenza di misure destinate ad incidere su interessi di natura patrimoniale) un peculiare favor verso una maggiore libertà delle forme in tema di esercizio del diritto di impugnazione; in secondo luogo, cadenze ed effetti del procedimento del riesame sono, per quella stessa ragione, fra loro non poco differenti, bastando poco per avvedersi di come ponendo fra loro a raffronto gli artt. 309 e 324 emergano non pochi tratti di qualificante divergenza; infine, neppure è senza significato la circostanza che soltanto in riferimento al ricorso per cassazione relativo alle impugnazioni sulle misure reali (art. 325 cod. proc. pen.) sia stabilito che lo stesso può essere proposto soltanto "per violazione di legge", ad ulteriore e definitiva dimostrazione di come il legislatore abbia inteso contrassegnare il ben diverso spessore dei valori coinvolti nei due tipi di riesame. Pertanto, il mancato richiamo all'art. 583, nell'artt. 324, e quello invece espressamente operato nell'art. 309, ad opera del legislatore del 1995, non può semplicisticamente essere risolto, sul piano ermeneutico, come una mera "dimenticanza" colmabile sul piano logico - sistematico, giacché è proprio la diversità fra i due istituti a non consentire di "interpolare" ciò che la norma ha ora testualmente distinto» (così, Cass., Sez. II, 16.10.2003, n. 43059, Ferrigno, cit.). 

Tale linea interpretativa, secondo le Sezioni unite, «non è condivisibile».
Smentito il fondamento interpretativo dato dall’intenzione del legislatore – a fronte, tra l’altro, degli stessi lavori preparatori, dalla cui lettura non è dato riscontrare alcuna indicazione circa una «concorrente volontà di differenziare quanto a forme di presentazione, l'una e l'altra richiesta di riesame» – i giudici del Supremo consesso si sono interrogati sulla razionalità di un sistema di tal genere: «nella citata sentenza della Sez. II, ric. Ferrigno, che costituisce il modello dell'altra decisione che ne riproduce la motivazione, e che sostiene la non casualità della differenziata previsione normativa, si evidenziano le ragioni di una simile diversità di disciplina: 1. In materia di libertà personale può giustificarsi un peculiare favore per una maggiore gamma di forme di esercizio del diritto di impugnazione; 2. Il luogo, le cadenze e gli effetti dei due procedimenti di riesame sono non poco differenti; 3. Il ricorso per cassazione ha un ambito diverso a seconda che si verta in materia personale o reale.
Ora, quanto al primo punto, va osservato che non si coglie alcuna ragione per escludere per le sole richieste di riesame in materia "reale" forme di presentazione che sono comuni indistintamente a ogni altra impugnazione penale, in base alla disciplina generale, applicabile alle più varie materie, che non distingue affatto tra natura degli interessi in gioco; quanto al secondo, che è irrilevante una diversità di effetti, di cadenze e di luogo di presentazione tra le due procedure, se non si colleghi razionalmente tale indiscutibile dato alla esigenza o anche solo alla opportunità di una diversità di forme di presentazione (ora più variegate, ora meno), esigenza che non solo non è stata messa in luce dalla giurisprudenza di cui si discute, né mai dalla dottrina, ma che non è nemmeno oggettivamente ipotizzabile; quanto al terzo, che la limitazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 comma 1 c.p.p., al solo caso della "violazione di legge", a differenza di quanto previsto dall'art. 311 c.p.p., non ha evidentemente nulla a che vedere, sia dal punto di vista normativo sia da quello logico, con la disciplina delle formalità di proposizione della precedente impugnazione.
L'unico dato di rilievo che potrebbe essere evocabile con riferimento al thema decidendum, in quanto potenzialmente interferente proprio con le modalità di presentazione della richiesta di riesame, è quello della oggettiva maggiore urgenza della decisione in materia di libertà personale, tenuto conto dei valori implicati. Ma proprio questo aspetto avrebbe potuto semmai far propendere il legislatore a escludere dalla materia regolata dall'art. 309 c.p.p., e non da quella dell'art. 324, forme di proposizione della richiesta meno affidabili circa la celerità della loro definizione. Scelta che invece non è stata adottata, non solo perché in via interpretativa ciò doveva ab origine essere ritenuto, stando alle puntuali osservazioni della citata sentenza delle Sezioni unite Esposito Mocerino, ma perché positivamente esclusa dalla ricordata novellazione dell'art. 309 comma 4 c.p.p. ad opera della legge n. 332 del 1995.
In terzo luogo, anche ove mai sussistessero dubbi interpretativi, occorrerebbe privilegiare il favor impugnationis (v. per il principio, tra le altre, Sez. un., c.c. 31 ottobre 2001, Bonaventura), tanto più che nel senso dell'ammissibilità del ricorso al mezzo postale ai fini della proposizione di atti di impugnazione si indirizzano esigenze di effettività della tutela giurisdizionale che attraversano le più diverse forme di contenzioso, come testimoniato anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 98 del 2004, in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione; sent. n. 520 del 2002, in tema di ricorso alla commissione tributaria). Una limitazione delle modalità di presentazione della richiesta di riesame per i soli provvedimenti di sequestro parrebbe anzi sacrificare irragionevolmente le esigenze di tutela giurisdizionale, sol che si consideri che tale genere di provvedimenti sono idonei a incidere sulla posizione soggettiva non solo della persona sottoposta a indagini ma anche di quella di ogni altro interessato (v. art. 324 comma 1 c.p.p.)». 

Logico corollario di tali ragionamenti, affermare, quindi, che «la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 324 comma 5 c.p.p.».





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