All’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di La Spezia
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dall’Ordine dei consulenti del lavoro di La Spezia.
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia ha avanzato richiesta di interpello per chiedere se la delibera n. 1540 del 17 dicembre 2004 della Giunta Regionale della Regione Liguria, nel punto in cui stabilisce, in fase sperimentale, una limitazione nel numero dei contratti di apprendistato professionalizzante, sia compatibile con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003.
Si domanda inoltre se, come sostenuto dagli uffici della Regione Liguria e da quelli della Provincia di La Spezia, la precedente normativa, dopo l’emanazione della delibera citata, seguiti a trovare applicazione.
Quanto al primo dei due quesiti, occorre anzitutto precisare che la delibera della Giunta Regionale n. 1540/2004 trova fondamento su un preciso “protocollo d’intesa” fra il Ministero del lavoro e la Regione Liguria, volto a consentire di “procedere alla realizzazione di una sperimentazione del contratto di apprendistato” a seguito del quale, appunto, la Regione ha inteso operare nel senso di una iniziale sperimentazione della nuova tipologia contrattuale introdotta dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
In ordine alla procedura di “sperimentazione” del nuovo contratto di apprendistato, la circolare n. 30/2005 di questo Ministero ha peraltro sottolineato la piena vigenza - pur dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 (conv. dalla L. n. 80/2005) che ha introdotto il comma 5 bis dell’art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 – delle “sperimentazioni regionali e relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato della decreto legislativo n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti.
Questo in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d’intesa con le parti sociali, la disciplina dell’istituto”.
Ciò premesso, la previsione di un limite massimo del numero dei contratti di apprendistato professionalizzante appare legittima, perché conforme a criteri di attivazione progressiva, in fase sperimentale, dei nuovi istituti contrattuali.
Resta fermo, peraltro, anche in risposta al secondo quesito che, al fine di evitare qualsiasi illegittima disparità di trattamento fra datori di lavoro, rispetto all’accesso ai benefici e agli incentivi connessi all’apprendistato, come previsto dall’articolo 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 e ribadito dalla circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 di questo Ministero - fino alla definitiva entrata in vigore e alla operatività dei “nuovi” apprendistati, resta applicabile la disciplina di cui alla L. n. 25/1955, come modificata dalla L. n. 196/1997.
D’altronde, sul punto, va tenuto presente che, a prescindere dai contenuti della richiamata delibera regionale ligure, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo comma 5 bis dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 35/2005, come convertito dalla L. n. 80/2005), fino all’approvazione della apposita “legge regionale”, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto, se la contrattazione collettiva così individuata ha disciplinato i profili formativi e applicativi dell’apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro, in assenza della legge regionale in materia, dovrà assumere con contratto di apprendistato “professionalizzante” a norma del CCNL di riferimento; altrimenti procederà all’assunzione dell’apprendista ai sensi della citata L. n. 25/1955 e successive modificazioni.