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06 marzo 2008
Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2008 , n. 1675, pres. Di Nanni, rel. Travaglino, LA PROVA DEL DANNO PATRIMONIALE NELLA DIFFAMAZIONE – Sabrina PERON
sabrina Peron PERON Sabrina

In tema di danno extrapatrimoniale, è impredicabile l'esistenza di una generica categoria di “danno evento” (ovvero di danno in re ipsa). Ne consegue che ogni conseguenza dannosa scaturente da un evento di danno che si assuma subita va provata secondo i normali criteri di riparto del relativo onere, così come provato andrà il nesso etiologico che lega l'evento alla conseguenza dannosa (quello, cioè, che dottrina e giurisprudenza tedesca definiscono Ausfullendekausalitat, per distinguerla dalla diversa Begrundendekausalitat, che lega di converso la condotta all'evento, secondo una scansione logico-temporale di causalità efficacemente scolpita nell'art. 1227 c.c.). La motivazione della sentenza impugnata, che ha nella specie escluso l'esistenza di qualsivoglia principio di prova (e conseguentemente di causalità giuridicamente rilevante), deve ritenersi del tutto esente da vizi logico giuridici e va sul punto incondizionatamente e integralmente confermata.

 





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