Ricerca avanzata Amministrazione di sostegno /  interdizione, inabilitazione

04 febbraio 2008
Trib. Milano, sez. IX civ., 4 febbraio 2008, pres. rel. Cosentini – “LINEA SCRIMINANTE TRA UN INTERVENTO DI SOSTEGNO E UNA PRONUNCIA DI STATUS QUALE INTERDIZIONE O INABILITAZIONE”


(dal testo del decreto)

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Contrariamente alle richieste del Pubblico Ministero, e condividendosi le conclusioni della convenuta, ritiene il Collegio sufficiente e adeguata misura di protezione nei confronti di MX la nomina in suo favore di Amministratore di Sostegno che, ai sensi degli artt.404 e 405 c.c., l’affianchi con modalità di assistenza e/o di rappresentanza nel compimento di quegli atti di gestione personale e patrimoniale che la stessa si mostri impossibilitata a compiere autonomamente.
La misura di protezione dell’Amministrazione di Sostegno, rivolta a chi si trovi, per effetto di infermità ovvero menomazione fisica o psichica…. nell’impossibilità anche parziale o temporanea di attendere ai propri interessi, viene invero proposta dall’ordinamento (a seguito della riforma di cui alla L.9.1.04 n.6) quale intervento da privilegiare rispetto a una possibile pronuncia d’interdizione, da intendersi quale forma di tutela residuale, necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente solo quando l’amministrazione di sostegno si riveli misura inidonea a realizzare la piena tutela del soggetto. Tale principio si ricava dal combinato disposto degli artt.413 comma 4 e 414 c.c., norme dettate nel rispetto di una finalità che il legislatore ha ritenuto di esplicitare all’art.1 della legge di riforma in oggetto, secondo cui si deve tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente

La peculiarità dell’Amministrazione di Sostegno, idonea a differenziarla dalle misure di protezione dell’interdizione e dell’inabilitazione (vedi Corte Costituzionale sent. n.440/2005), sembra rinvenirsi nella sua natura d’intervento di mera gestione che, non attribuendo alla persona quello status di incapacità proveniente da una pronuncia d’interdizione o inabilitazione (esclusione giuridica delle capacità del soggetto in ambiti assoluti, standardizzati e definitivi sino a una nuova pronuncia di status), si concretizza nell’affiancamento al soggetto di un amministratore cui il giudice attribuisca di volta in volta quei poteri d’intervento che, puntualmente correlati al caso concreto in funzione del grado di maggiore o minore incapacità del soggetto, possano sostituirsi o affiancarsi all’operato del beneficiario e siano sempre modificabili anche nell’arco temporale, onde garantirne la rispondenza all’interesse dello stesso e alle sue condizioni personali e patrimoniali. L’A.d.S. potrà invero sostituire il soggetto nel compimento di quegli atti di gestione personali e/o patrimoniali che, necessari per l’incapace, lo stesso non sia in grado di compiere, ovvero potrà semplicemente affiancarlo nel compimento di tali atti di gestione in presenza di deficit solo parziali che rendano opportuno un intervento di controllo o di guida

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Ne consegue che linea scriminante tra un intervento di sostegno e una pronuncia di status quale interdizione o inabilitazione, non sembra rinvenirsi nella condizione personale di totale o parziale incapacità del soggetto, potendo presentarsi l’intervento dell’A.d.S. misura sufficiente per soggetti anche del tutto incapaci, nei termini di cui sopra, e mostrarsi invece misura di protezione insufficiente per quei soggetti la cui mantenuta capacità di relazionarsi con l’esterno, ma fortemente viziata sotto il profilo della consapevolezza o volontà, li espone a compiere atti personali o patrimoniali potenzialmente dannosi ma non immediatamente annullabili ove non correlati agli specifici poteri riconosciuti all’Amministratore.
Si osserva d’altro canto che la modifica, non solo dell’art.414 c.c., nella parte in cui mantiene l’interdizione per i soggetti che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente… quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione, ma anche dell’art.427 c.c., ove consente di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto, sembra confermare la volontà legislativa di riconoscere all’interdizione una valenza di protezione necessaria, non già per soggetti che siano necessariamente del tutto privi di capacità intellettive e volitive, bensì per soggetti che, ancorchè in grado di esplicitare capacità residuali di ordinaria gestione, possano ritenersi adeguatamente protetti, da loro stessi e dagli altri, solo se li si escluda da qualunque capacità, nel senso di impedire che si producano effetti giuridici quando si attivano con modalità non sorrette da valide capacità intellettive e volitive in tutti gli ambiti (anche non immediatamente prevedibili) da cui possano derivare pregiudizi, riconoscendo loro quei soli ambiti di azione che si palesino certamente non nocivi

Venendo al caso di specie, si osserva che MX (per quanto emerge dalla documentazione medica in atti, proveniente dal CPS di riferimento –relazioni 4.8.05 e 23.5.07) presenta quadro psicopatologico ascrivibile a schizofrenia paranoidea… tale patologia determina l’incapacità di gestire il proprio denaro e l’organizzazione autonoma della vita quotidiana in quanto necessita di continui stimoli e di assistenza … spesso trascorre la giornata completamente allettata dipendendo per ogni sua necessità dalla madre anziana

Nel colloquio con il Giudice Istruttore, Mx ha mostrato sufficiente consapevolezza della propria condizione e dei suoi limiti, riferendo di soffrire di depressione e soprattutto descrivendo il sentimento di paura che la pervade nel relazionarsi da sola al mondo circostante, da cui il richiudersi in casa e l’uscire solo con la madre o persone conosciute (“…soffro di depressione… sono stata più volte a Ville Turro, a Villa Azalea e a Affori… ho cambiamenti di umore e sono un po’ aggressiva… prendo delle medicine 3 volte al giorno… non so cosa sono… può dirlo mia madre che mi dà il dosaggio giusto… quando sono arrivati i fogli –il ricorso per interdizione- ho dato un’occhiata ma non ricordo… non esco di casa da sola… vado qualche volta nei negozi con mia madre…. mi blocca un po’ l’euro perché mi confonde a maneggiare i soldi… ho paura di sbagliare… mi sento più sicura a fare con mia mamma anche le piccole spese… insieme a mia mamma decidiamo anche le vacanze… dal medico vado insieme a mia mamma… sono interessata a sentire cosa dice delle mie condizioni…”).
Sentita la madre, la stessa ha sottolineato il suo costante impegno nel riproporre alla figlia ambiti di autonomia, cercando se non altro di stimolarla costantemente nel partecipare alle decisioni che la riguardano, il che sembra farle piacere (“…MX vuole fare ogni cosa insieme a me e non si sente mai sicura, ma quando la stimolo a partecipare alle decisioni è contenta di partecipare… anche per le decisioni che riguardano la sua salute vuole essere informata e partecipa alla decisione, anche se chiede sempre il mio conforto…”).
Ancorché pertanto non si intenda sottovalutare la patologia psichiatrica che affligge MX, tale patologia tuttavia, per i caratteri che presenta di tendenza all’isolamento, non sembra esporla ad un agire sconsiderato e a sé pregiudizievole, presentando se mai la problematica opposta di chiusura e di adesione supina a chi l’assiste

Le suddette emergenze e considerazioni inducono quindi a ritenere quale misura sufficiente di protezione la nomina di un Amministratore di Sostegno che, secondo quanto la stessa MX sembra richiedere, possa continuare ad assisterla nell’assunzione delle decisioni personali che la riguardano, non sostituendosi ad essa bensì stimolandola a parteciparvi, e possa invece provvedere in sua rappresentanza alla riscossione delle sue entrate e all’amministrazione delle sue sostanze, salvo progressivamente aiutarla nella gestione di modesti importi che vengano lasciati nella sua disponibilità.
Al fine inoltre di porre al riparo l’interessata da possibili atti incongrui, eventualmente su sollecitazione di terzi in mala fede, e richiamandosi gli effetti di cui agli artt.409 e 412 c.c., potrà essere sufficientemente tutelante per la MX la limitazione in termini di valore unitario degli ambiti negoziali rimessi alla sua completa autonomia, prevedendosi che, superato quel dato valore, le singole operazioni per essere valide richiedano l’intervento dell’A.d.S. (potendo essere annullate ove si rivelino pregiudizievoli all’interessata), operazioni che, ove per tipologia o entità di spesa rapportata all’entità del patrimonio si caratterizzino quali atti di straordinaria amministrazione, dovranno essere sottoposte all’ulteriore valutazione e autorizzazione del giudice Tutelare, ex artt.374 e 375 c.c.. 

Sotto il profilo processuale il passaggio dal presente procedimento al procedimento avanti al Giudice Tutelare per l’applicazione della misura dell’Amministrazione di Sostegno, trova disciplina nel disposto dell’art.418 c.c., il cui terzo comma recita: “Se nel corso del giudizio d’interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice d’ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art.405". L’espressione normativa riportata non offre precise indicazioni circa la natura formale del provvedimento che ponga termine al presente procedimento (contenzioso nella forma e di competenza collegiale), che sia compatibile con una sua possibile impugnazione, e che contestualmente attui la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, organo monocratico cui l’ordinamento riconosce ambiti d’intervento riconducibili tutti alla c.d. volontaria giurisdizione.
Nel ritenere doveroso ricondurre tali modalità operative agli schemi processuali in essere, si reputa che il presente giudizio, avviatosi in forma contenziosa con la proposizione di domanda d’interdizione, possa concludersi con una pronuncia di rigetto della domanda d’interdizione, procedendosi con separato provvedimento che disponga la trasmissione di copia degli atti del fascicolo d’ufficio al G.T. per la nomina di un Amministratore di Sostegno in ambito di volontaria giurisdizione (gli originali degli atti non possono che rimanere nel presente procedimento, che in questa sede, con l’odierna sentenza, si conclude solo per il primo grado di giudizio). 

Nel caso di specie si ritengono ulteriormente sussistere i presupposti di necessità e urgenza di un decreto di questo tribunale che, venendo revocata la nomina del tutore provvisorio (stante il rigetto della domanda d’interdizione), e non potendosi lasciare senza protezione MX, adotterà, ai sensi del citato disposto normativo, i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art.405, nominando un Amministratore di Sostegno provvisorio.

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