Ricerca avanzata Lavoro /  licenziamento

14 maggio 2008
Cass. Civ., Sez. Lav., 5 marzo 2008, n. 5927, pres. Senese, rel. Cuoco - "IL DANNO ALL'INTEGRITA' PSICOFISICA DA LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO NON E' RISARCIBILE" - Domenico PIZZONIA
PIZZONIA Domenico

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte si occupa della risarcibilità del danno all'integrità psico - fisica del lavoratore derivante da licenziamento illegittimo.

Preliminarmente la Suprema Corte dà un inquadramento sistematico alla questione della responsabilità per danni da licenziamento, precisando che la preesistenza di un rapporto contrattuale conferisce all'illegittimo licenziamento ed al conseguente danno natura contrattuale.

Ne consegue che, essendo il licenziamento un inadempimento contrattuale, sono risarcibili i danni prevedibili (art. 1225 c.c.) che siano conseguenza diretta ed immediata dell'illegittimo recesso (art. 1223 c.c.).

A proposito dei danni all'integrità psicofisica da licenziamento illegittimo la sentenza distingue due ipotesi:

a) danno all'integrità psico - fisica causato dalla mancanza del lavoro e della relativa retribuzione conseguente al licenziamento ingiustificato;

b) danno all'integrità psico - fisica causato direttamente dal comportamento con cui il datore ha messo in atto il licenziamento (licenziamento ingiurioso, pretestuoso o vessatorio).

Nel primo caso la lesione all'integrità psicofisica non è conseguenza immediata e diretta del licenziamento, ma della perdita del lavoro e della retribuzione, che a loro volta sono conseguenza del licenziamento. Esso, in quanto "conseguenza di una conseguenza" è privo del requisito dell'immediatezza del nesso causale richiesto dall'art. 1223 c.c.

A ciò la Corte aggiunge che, mentre la perdita del lavoro e della retribuzione sono conseguenza "fisiologica" e quindi prevedibile del licenziamento, la lesione dell'integrità psico - fisica non è "fisiologicamente connessa" al licenziamento privo di giustificazione o comunque illegittimo per violazione di norme di legge o di contratto. Essa, pertanto, non possiede il requisito della prevedibilità imposto dall'art. 1225 c.c.

Ne consegue la non risarcibilità della lesione all'integrità psico - fisica del lavoratore derivante da licenziamento privo di giusta causa, giustificato motivo o comunque contrario alla legge o al contratto (individuale o collettivo).

Diverso è il caso del danno all'integrità psico - fisica derivante direttamente dalle concrete modalità con cui l'atto di licenziamento, inteso proprio come "comportamento" datoriale, è stato posto in essere.

Si tratta dei licenziamenti comminati in modo ingiuriso, pretestuoso o vessatorio.

Qui il danno all'integrità psico - fisica eventualmente patito dal lavoratore è risarcibile in quanto è conseguenza diretta ed immediata, oltre che prevedibile,  del comportamento materialmente tenuto dal datore di lavoro nell'irrogare il licenziamento.

Naturalmente l'onere della prova sull'esistenza dell'illecito (che resta contrattuale), del danno e del nesso di causalità è a carico del lavoratore.




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