La “giovinezza” della Legge 6/2004, partorita dal legislatore poco più di quattro anni or sono, e per certi versi ancora in fasce, impone riflessioni su di un contenuto di portata tanto vasta, quanto essenziale: il ruolo del medico legale e, per esteso della disciplina medico legale, nell’ambito della nuova frontiera aperta dalla norma riformatrice degli istituti di protezione dei soggetti deboli: l’amministrazione di sostegno.
Il bisogno di definire il peso e la funzione della medicina legale in questo nuovo campo del diritto, trova nella lettura dell’articolato della legge una possibile spiegazione.
La figura del medico fa infatti capolino nell’art. 407 del c.c. così come modificato dalla legge in esame, in cui si statuisce che il Giudice Tutelare, può disporre “accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione”.
Emanuele Calò in una monografia dedicata afferma che: “Tale richiamo agli accertamenti medici è eccessivamente laconico, alla luce della gravità dei provvedimenti da emanare”. Spiega però che si è trattato di una precisa scelta, ricordata dal relatore della Legge nei seguenti termini: “Vedrete che non abbiamo richiesto alcuna certificazione medica ed è una scelta di campo, non è che sia una scelta per dimenticanza, è proprio una scelta di valutazione del giudice tutelare che diventa figura centrale come io immagino dovrebbe diventare una rivalutazione dell’interdizione e dell’inabilitazione (...)”.
Quindi: una scelta di “demedicalizzazione” della valutazione.
Un giorno una donna, incinta al settimo mese di gravidanza, subisce incidente stradale che la riduce in fin di vita. Resisi conto della gravità della situazione, i medici tentano di rianimare la donna e fanno nascere con un parto cesareo la piccola.
Si pone il problema del riconoscimento della neonata: la madre non può farlo, in quanto in coma profondo, il padre naturale non si fa avanti, ai nonni materni, che nutrono un immenso affetto verso la bambina, e rivendicano, attraverso un avvocato, il diritto a riconoscerla al posto della madre, viene loro opposta l’impossibilità giuridica di compiere tale atto, formalmente personalissimo ed esclusivo della madre.
Di questa situazione danno notizia le pagine locali della Stampa di Casale Monferrato.