23 aprile 2008
Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2008, n. 10597, pres. Preden, rel. Spirito – “ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI ANTE RIFORMA: LA COPERTURA NON SI ESTENDE AL DANNO NON PATRIMONIALE”
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(...)
La soc. Acerbis Prebeton citò in giudizio la Winterthur Ass.ni affermando di essere stata condannata a risarcire un proprio dipendente per il danno biologico e non patrimoniale subito a seguito di un infortunio sul lavoro, in relazione al quale il procedimento penale s’era concluso con sentenza d’improcedibilità per estinzione del reato. Chiese, dunque, la condanna della convenuta a pagarle la somma dovuta al suo dipendente al suddetto titolo, nonché a risarcirli i danni derivati dalla mala gestio. […]
Questa corte, con una giurisprudenza innovativa, ha ritenuto, in fattispecie analoga (relativa a polizza assicurativa del medesimo tenore ed anch’essa stipulata nell’anno 1986) che nell’interpretare la clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione. In particolare, dovrà interpretare l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel senso che esso, nel regime anteriore al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico e non patrimoniale e la sottrae dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria e, quindi, alla regola dell’esonero (cfr. Cass. 15 maggio 2003, n. 7593; 29 gennaio 2002, n. 1114, alle cui motivazioni si fa ampio rinvio).
(continua)
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