Il Tribunale di Bari, col provvedimento in rassegna, si allinea ad un orientamento che sta gradualmente affermandosi, come riconosce l’estensore, “in molte corti di merito”; quello della risarcibilità del danno esistenziale per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quale conseguenza di un processo ingiusto.
Tra i primi provvedimenti va ricordato quello del tribunale capitolino. Il caso riguardava un'azione di rilascio di un immobile intrapresa dal proprietario, il quale aveva però celato la circostanza di un precedente pignoramento del bene medesimo. Il giudice, rigettando la pretesa temeraria del ricorrente, ha liquidato in € 2.500,00 il danno esistenziale determinato dal processo, affermando che la lite temeraria produce come normale conseguenza una modificazione peggiorativa dell'esistenza del soggetto, il quale viene distolto dalle sue normali attività, generando un danno liquidabile, in mancanza di altro supporto probatorio, secondo i parametri indicati dalla CEDU per il caso di irragionevole durata del processo (Trib. Roma, 18 ottobre 2006, in Dir.giust, 2006, 45; in Giur. merito, 2007, 1617, ss.),
In un’altra decisione di merito, reietta la domanda del ricorrente, è stato pure liquidato il danno da lite temeraria, affermando che in tema di risarcimento del danno da responsabilità aggravata per lite temeraria, deve essere risarcito il pregiudizio esistenziale cagionato al convenuto che, per contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, abbia subito una modificazione peggiorativa della qualità della propria vita quotidiana, desumibile già solo da nozioni di comune esperienza, per essere stato distolto dalle normali attività realizzatrici della persona (quali, a titolo meramente esemplificativo, svago, tempo libero, attività sportiva, incontri con amici o parenti) a causa dell'esigenza di organizzazione della difesa attraverso colloqui col proprio avvocato, ricerca di documenti utili, partecipazione ad una o più udienze del processo ecc., così da subire stress e sofferenza, valutabili anche in considerazione della personalità del danneggiato (Trib. Modena, 2 febbraio 2007, in Giur. merito, 2007, 1588; in Resp. civ. prev., 2007, 1922).
Come si vede, dopo una lunghissima stagione di disinteresse e di completa disapplicazione della disposizione normativa dell’art. 96 c.p.c., da un po’ di tempo a questa parte si assiste ad una sua rivitalizzazione, ad una “nuova vita” del danno da lite temeraria.
Questo significa che il tempo della giornata utilizzato per l’organizzazione della difesa, consistente in colloqui col difensore, ricerca di documenti utili, partecipazione ad una o più udienze del processo, attese nello studio del legale o in tribunale, telefonate ed incontri, è tempo occupato nell’agenda quotidiana e che non può essere destinato ad altre attività realizzative dell’uomo, quali, a titolo meramente esemplificativo: svago, tempo libero, attività sportiva, incontri con amici o parenti, studio, ovvero, altro ancora.
In altre parole, il processo ci impone attività che potevamo evitare, che potremmo trovare estremamente sgradevoli; ci impedisce (e questo a prescindere dal valore della causa, avuto riguardo solo al valore soggettivo che alla stessa si attribuisce) di svolgere la vita per come l'avevamo programmata o per quelle che erano le nostre abitudini. Impegna una diversa organizzazione della “agenda” della nostra vita; tutto lecito se solo il processo non sia stato iniziato dolosamente o per grave colpa, se l'attività cautelare in senso lato non sia sostenuta dalla normale prudenza che deve caratterizzare l'utilizzo di strumenti processuali che pongono vincoli immediati alla controparte; ossia, tutto ciò che nella vita dell’uomo è “altro” rispetto al lavoro.
E’ perciò meritevole di tutela giuridica in sede risarcitoria il tempo perso e non potuto utilizzare altrimenti che per difendersi da pretese giudiziarie infondate, riconoscibile e liquidabile a titolo di “responsabilità aggravata”.
Una siffatta ermeneusi dell’art. 96 c.p.c. rivitalizza il senso, la portata ed il significato della tradizionale previsione normativa, che in passato ha trovato un ostacolo troppe volte insormontabile nella necessaria dimostrazione, per via diretta, del danno patrimoniale.
Come nel richiamato precedente capitolino (pure conforme C. App. Firenze, 3 marzo 2006, in Resp. civ. prev., 2006, 1915, con nota di Pucci), anche l’annotata ha liquidato il danno esistenziale da lite temeraria valendosi dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo. E’ stato così liquidata ad ogni attore la somma di € 1.000 per ogni anno di durata del processo [Roberto Masoni].