23 settembre 2008
Tar Trentino Alto Adige, 23 settembre 2008, 236, pres. Mariuzzo, rel. Tomaselli - "NEL VALUTARE IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO OCCORRE UN'ANALISI GLOBALE E COMPLETA"
Al riguardo va anzitutto evidenziato che l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, emanato in attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, attribuisce alla Questura la potestà di valutare, ove a favore dell’istante, tutti gli elementi, se del caso anche sopravvenuti, che possano autorizzare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla luce dei documenti di causa non consta, tuttavia, che la Questura abbia condotto una congrua istruttoria in merito alla prodotta richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo essa formulato la propria finale statuizione, come più sopra si è rilevato, esclusivamente sulla base del nominato precedente penale desunto dal casellario giudiziale, senza tener conto se, nel concorso con questo, si configurassero o meno “nuovi elementi” per pervenire ad una compiuta ed equilibrata valutazione della vicenda.
In particolare deve rilevarsi che, in sede istruttoria, non è stato sotto alcun profilo considerato che il ricorrente era entrato in Italia con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento per motivi di studio dal 20.11.1999 per effetto di ricongiungimento familiare con il padre Gharbi Mohamed Salah, soggiornante a Trento per motivi di lavoro.
Identica omissione concerne, poi, la situazione familiare in cui versa il ricorrente, convivendo Gharbi Sabri a Trento con i propri genitori e la sorella (cfr. documenti nn. 2 e 8 depositati in atti dalla difesa del ricorrente in data 23 gennaio 2008); il che accredita, in difetto di opposti elementi di giudizio, che il deducente ha a Trento la sede dei propri effettivi vincoli familiari e sociali, non avendo più legami con il proprio Paese d’origine.
Quanto all’attività lavorativa del ricorrente, va, altresì, valutato il fatto sopravvenuto che egli ha sottoscritto un contratto di apprendistato a tempo indeterminato ecorrente dall’8 aprile 2008, per cui il reddito prodotto concorre con quello familiare per la propria sussistenza (documento n. 12 di parte ricorrente depositato in data 30 aprile 2008). Detta circostanza, peraltro, non inficia direttamente l’impugnato diniego, in quanto circostanza sopravvenuta alla pronuncia della Questura, ma è stata posta in luce al solo fine del ponderato riesame in sede di riedizione del procedimento in questione.
Inoltre, avendo il ricorrente esercitato per l’ingresso in Italia il diritto al ricongiungimento familiare ed avendo goduto del permesso di soggiorno fin dall’anno 1999, vi era comunque l’obbligo, per l’Autorità procedente, di tener conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale ex art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998.
Alla luce del suesposto, articolato quadro è dunque palese che, essendo mancata ogni ponderazione al riguardo, la Questura debba dar conseguentemente corso ad una nuova e completa verifica della situazione familiare e sociale dell’interessato, volta a saggiare l’esistenza o meno del suo positivo inserimento nella comunità ove vive e lavora nel quadro di tutte la circostanze rappresentate.
Il che significa, in conclusione, che non potrà essere omesso, né il rilievo da assegnare al precedenti penale a carico del ricorrente, né il lungo periodo di soggiorno in Italia ed il conseguente documentato percorso di inserimento sociale, nonché la situazione di ricongiungimento familiare, ai fini di quanto stabilito dal novellato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 268 del 1998.
3. Quanto, infine, alle eccepite questioni di incostituzionalità esse appaiono, allo stato, manifestamente infondate, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale 7 -16.5.2008, n. 148 (cfr. anche la sentenza di questo Tribunale n. 19.2.1007, 25).