11 settembre 2008
Cass. S.U., 11 settembre 2008, pres. Carbone, rel. Salvago - "ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA E P.A.: NO AL LUCRO CESSANTE ED ALLA REVISIONE PREZZI" - Paolo BASSO
BASSO Paolo
Cogliendo l’occasione fornita da una causa promossa da una società nei confronti di un Comune per veder riconosciuto il valore effettivo delle opere realizzate nell’ambito di un contratto d’appalto annullato dal Giudice Amministrativo nonché il mancato guadagno dell’impresa stessa, la Suprema Corte a Sezioni Unite coglie l’occasione per comporre il contrasto di giurisprudenza in ordine all’ambito oggettivo dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c.
(...)
La corretta ricostruzione dell’istituto non consente di condividere l’orientamento della giurisprudenza degli anni ’80 che, come abbiamo visto, era favorevole ad includere il mancato guadagno tra i criteri di calcolo dell’indennizzo dovuto al Professionista od all’imprenditore.
Invero gli effetti di tale impostazione comportavano, con effetto abnorme,
<<una liquidazione estremamente favorevole all’impoverito ed il più delle volte addirittura premiale, già avvertita da Cass. 1890/1983, non soltanto perché il relativo importo, avente pacificamente natura di credito di valore, viene rivalutato dal Giudice alla data della pronuncia automaticamente e senza necessità della prova del maggior danno richiesta al creditore di pretese contrattuali dall’art. 1224 comma 2° c.c.; ma anche perché nella quantificazione non si tiene conto delle condizioni di particolare favore per la P.A. normalmente inserite nei contratti dalla stessa predisposti, nonché delle clausole e condizioni cui è subordinato il compenso, comunque prestabilito nella convenzione o nel capitolato e non rimesso a successive parcelle o alle tariffe professionali, che non consentirebbero di preventivarne la spesa. Per cui, in questo settore, l’azione di cui all’art. 2041 c.c. da rimedio residuale è divenuto sempre più l’obiettivo principale di quanti hanno volontariamente eseguito una prestazione, pretermettendo del tutto l’osservanza dei normali canoni che presiedono alla conclusione dei contratti con la P.A. o non avendo convenienza ad utilizzarli; e mostrando, invece, interesse a far valere essi la nullità o l’inesistenza del contratto>>.
(...)
In base a tali conclusioni resta quindi assorbita e risolta anche la questione dell’utilizzabilità della revisione prezzi nella determinazione dell’indennizzo dovuto all’imprenditore che ha eseguito l’opera al di fuori di un valido contratto di appalto, dato che il riconoscimento della revisione non può avvenire nemmeno in sede di stipula ma solo con un atto successivo che soddisfa un mero interesse legittimo dell’appaltatore, per cui
<<attribuendo al rimedio in esame anche la funzione di adeguare altresì i prezzi ai mutati costi dei fattori produttivi da utilizzare per l’adempimento dei lavori, che è invece il ruolo assegnato dal Legislatore esclusivamente all’istituto della revisione prezzi, è stato ancora una volta conseguito il risultato di neutralizzare le regole sui presupposti, sui termini e sui procedimenti tassativamente posti dalla Legge per la sua applicazione; e la Corte territoriale si è in concreto sostituita alla stazione appaltante nella valutazione discrezionale della “facoltà” di autorizzare la revisione riservata fin dal d.l.c.p.s. 1501/1947 esclusivamente a quest’ultima: perciò incorrendo in una palese violazione del divieto posto dall’art. 4 Legge 2248 del 1865, e trasformando la tradizionale posizione di interesse legittimo dell’appaltatore che non gli avrebbe consentito di pretenderla nell’azione contrattuale, in quella di diritto soggettivo perfetto a conseguirla automaticamente per il solo fatto che a causa della invalidità del contratto sia ammesso ad esercitare la tutela residuale e sussidiaria concessa dall’art. 2041 c.c.>>
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