I genitori di un minore portatore di grave handicap proponevano ricorso davanti al T.A.R. Puglia contestando il comportamento del Comune di Altamura.
Detto Ente, infatti, nonostante le regolari richieste, non provvedeva in ordine alla domanda di assistenza specialistica e di
sostegno scolastico per il figlio dei ricorrenti (che frequentava il secondo anno della scuola materna).
I genitori chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno patito dal figlio per la mancata erogazione del servizio.
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso ed ha rilevato che la posizione giuridica fatta valere dai genitori del bambino costituisce “diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito”, affermando, inoltre, che anche la legge 104 del 1992 ed il T.U. 297 del 1994 sanciscono il
diritto all’assistenza dei disabili.
Irrilevante – ad opinione del TAR – è il fatto che il minore frequentasse una scuola paritaria, che deve essere equiparata, a tal fine, ad una pubblica.
I giudici hanno altresì accolto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del
danno esistenziale, individuato nella lesione dei diritti fondamentali della persona e liquidato con la somma di € 5.000,00.
E’ questo un evidente caso in cui il danno esistenziale è risarcibile anche alla luce della infelice pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
n. 26972/ 2008.
Il danno patito dal minore è provabile in via presuntiva (non
in re ipsa, come argomentato dal TAR) e costituisce – come richiesto dalle Sezioni Unite – la conseguenza della lesione di un “diritto inviolabile della persona”, quale “ingiustizia costituzionalmente qualificata”, derivando, peraltro, anche dalla violazione di norme di legge.
La questione si riduce, allora, ad un problema di semantica.
Il danno patito dal portatore di handicap è non patrimoniale, è risarcibile, è provato e consiste nella “alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona” (secondo quanto riassunto nella citata pronuncia delle Sezioni Unite), ma è diverso dal danno biologico e dal danno morale.
Non lo si può chiamare, tuttavia, esistenziale, poiché – a giudizio della Cassazione – detto termine è utilizzabile solo a “
fini descrittivi” e non esiste una autonoma categoria con questo nome.
Insomma, il danno esistenziale è scientificamente definibile, è un elemento differente dagli altri che compongono la categoria cui appartiene, ma non lo si può pronunciare.
Il che mi ricorda il nemico di Harry Potter, Lord Voldemort, il cui nome i personaggi più paurosi e superstiziosi non osano pronunciare limitandosi a definirlo “
colui-che-non-deve-essere-nominato”.