Ricerca avanzata Danni /  danno esistenziale
Rabarama
Un padre di famiglia perdeva la vita in seguito ad un sinistro stradale.

Dopo aver accertato la responsabilità del convenuto, il Tribunale di Lecce (sezione distaccata di Maglie) ha riconosciuto in favore degli eredi dell’uomo il danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo e per le spese funerarie sostenute.

Agli attori è stato altresì riconosciuto il risarcimento del danno morale patito iure proprio ed identificato nelle sofferenze morali subite in conseguenza della perdita traumatica del congiunto.

In aggiunta a tale voce di danno, è stato risarcito anche il danno esistenziale dai medesimi patito, ed il giudice ha precisato che la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008 non ha mutato i principi già compiutamente delineati nelle sentenze gemelle n. 8827 e 8828/2003.

Sussistendo l’ingiustizia “costituzionalmente qualificata”, dunque, ben può essere risarcito – ha proseguito il Tribunale – il danno esistenziale, consistente, nella fattispecie, nello sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti che sono rimasti improvvisamente privati del “contributo di esperienza, suggerimenti, consigli, sostegno morale di un padre ancora relativamente giovane”.

Davvero pregevole il ragionamento del giudice, che ha ben compreso come il danno morale ed il danno esistenziale siano pregiudizi di tipo diverso, consistendo il primo nella sofferenza ed il secondo nella modifica, in senso peggiorativo, della vita della vittima.
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Dopo le prime letture tendenzialmente “abolizioniste” o comunque riduttive della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite, spuntano, sempre più fiorenti, primaverili riflessioni ed altresì confortanti decisioni dei Tribunali d’Italia, volte a dare una interpretazione “costituzionalmente orientata” e comunque “meditata” della suddetta pronuncia. 

In effetti la sentenza delle Sezioni Unite va letta, ma soprattutto riletta, ed interpretata alla luce dei suoi principi essenziali che possono così riassumersi: risarcimento integrale, personalizzazione del danno, evitare duplicazioni. 

Su questa scia si colloca un’illuminata sentenza del Tribunale di Torino che dà una chiave di lettura delle S.U. nell’intento di valorizzarne le parti più pregnanti e di razionalizzare quei passaggi un po’ contraddittori o poco chiari, pure presenti nella pronuncia del Supremo Collegio.
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Da tempo, ben prima dell' 11 novembre 2008, la questione della quantificazione del danno non patrimoniale è oggetto di discussione e di una ricerca attenta, che naturalmente non si fermerà, perché non ve ne sono i motivi. Vediamo.
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Una bambina di appena quattro anni, mentre si trovava presso l’abitazione del padre sita all’interno del cortile di una villa appartenente ad altro proprietario, veniva improvvisamente, aggredita, “in modo estremamente violento” da un cane pastore maremmano, con conseguenti lesioni fisiche gravi ed un “danno alla vita di relazione e danno morale di rilevante incidenza”. 

Il fratellino della vittima, sette anni di età, aveva a sua volta subito, “nell’assistere all’evento dannoso, un serio pregiudizio alla sua integrità personale”, essendogli derivata “una condizione psicologica caratterizzata da una dinamica regressiva e dalla presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva concretatasi in un disturbo stabile della sfera emozionale oltre che in rilevante danno morale”.
I genitori dei minori citavano pertanto il padrone dell’animale chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti dai figli.

La Corte di Appello di Perugia riconosceva e dichiarava l’esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione dell’evento lesivo, passando poi a determinare anzitutto l’“entità” dei danni (non patrimoniali).

Tenuta nella dovuta considerazione gli “arresti” della Cassazione sull’argomento (ovvio il richiamo alle sentenze gemelle delle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972 - 26975), la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato come, stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalla Suprema Corte, “nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio, alle voci di pregiudizio degradate”. 

Peraltro, i giudici di merito hanno correttamente chiarito come tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rilevi unicamente sul piano nominale

Secondo i magistrati umbri, infatti, costituisce dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi debbano venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale (le Sezioni Unite, infatti, hanno precisato che il giudice, in caso di lesioni fisiche, debba “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"). 

Logico corollario, pertanto, secondo i giudici di merito, che “se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale: a) il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica; b) il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. 

In altri termini, secondo la Corte di Appello, allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale)”. 

I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, in tale interpretazione, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
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Con questa sentenza le Sezioni Unite si sono occupate di rispondere alle molte domande provenienti dal mondo del diritto, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul danno esistenziale.
Il risultato è a dir poco deludente ma non, come potrebbe pensarsi, perché si è esclusa una voce di danno,  motivo di animate querelle giurisprudenziali, bensì perché anziché porsi fine ad un argomento controverso, si è dato spazio all’interpretazione ed alla poca chiarezza, così innescandosi un meccanismo che porterà, inevitabilmente, a discutere molto sia in dottrina che in giurisprudenza.

Le Sezioni Unite hanno perso una importante occasione di mettere a tacere le “confusioni” in tema di danno non patrimoniale, fornendo uno strumento eccessivamente “elastico”, che ben può adattarsi a chi tende a non riconoscere l’esistenza del danno esistenziale e a chi, invece, crede sia meritevole di tutela costituzionale.
Questo, dal mio punto di vista, è il vero limite di questa sentenza, ma vediamo perché.
 
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“È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In questa frase delle Sez. U (§ 4.8.) va colto il cuore della 26972/08: un filo che ritorna in molti passaggi di dettaglio, e che consente di decifrare alcune fra le affermazioni più sbrigative - non poche purtroppo – dei giudici.

Diciamo subito che, al di là di quanto insinuato in qualche primo commento, nella sostanza non cambia granché: tutto, in particolare, resta uguale per quanto concerne la disciplina del danno esistenziale, che era l’oggetto principale su cui le Sez.U. dovevano esprimersi.
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Nel corso di lavori di scavo – eseguiti senza l’osservanza delle normali regole di prudenza – un’impresa provocava danni a più immobili circostanti.

Oltre al danno patrimoniale arrecato ai proprietari di detti immobili, il Tribunale di Brindisi (sezione distaccata di Francavilla Fontana) ha liquidato, in favore di uno degli attori, anche il danno esistenziale conseguente al trasloco cui era stato costretto a causa dell’inagibilità della propria abitazione.

Ad opinione del giudice il trasloco forzato ha comportato un peggioramento della qualità di vita dell’attore, intesa come menomazione del proprio diritto alla serenità personale.

Il danno esistenziale temporaneo (durato circa sei mesi) è stato liquidato, in via equitativa, con la somma complessiva di € 1.100,00.
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Non c’è alcun dubbio sul fatto che la pronuncia delle Sezioni Unite fosse grandemente attesa, presso i tortmen di varia appartenenza, quale decisione chiamata a segnare il destino futuro del danno esistenziale. E l’attesa era tanta che, non appena pubblicata la sentenza, tutti (immagino) saranno andati dritto dritto alla conclusione: a pag. 38, una conclusione secca ed apparentemente categorica: 

“…non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata ‘danno esistenziale’ …Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza dell’autonoma categoria del danno esistenziale”.

Una conclusione che – presa così – non lascia certo spazio a letture possibiliste; difficile immaginare vie d’uscita a tanta chiusura.
Eppure – come insegna un amico magistrato – le sentenze vanno sempre lette dalla prima all’ultima riga.
Ecco, allora, ciò che in questa sentenza ‘non va’ e – d’altra parte – i profili che meritano di essere valorizzati.
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1. Due le cose buone della recente sentenza Sez.U.  26972/2008 sul danno esistenziale/non patrimoniale:

(a) aver ricordato a tutti quali sono i pilastri del risarcimento in tema di danno non patrimoniale, e cioè il principio del  “risarcimento integrale”, e la necessità dunque (ad es. in tema di famiglia, di lavoro, un po' ovunque) di tener conto degli “aspetti relazionali” della persona;

(b) aver rimarcato che, ai fini della condanna risarcitoria, occorrerà sia stato colpito a monte un bene della persona di rango costituzionale, con un deciso no quindi ai danni c.d. bagatellari (contro i quali, va detto, quando davvero bagatellari, gli esistenzialisti si sono sempre battuti; per quel che mi concerne, nel saggio “Esistere e non esistere”, del 2000, esemplificavo a un certo punto: “ .. nessuna protezione .. per attività quali l’invio sistematico di lettere anonime, la frequentazione giornaliera della sala-corse, il voyeurismo rispetto alla casa di fronte, le ubriacature del sabato sera, le scorribande da hooligan, la collezione di trofei amorosi, i bagni d’inverno nel mare ghiacciato, l’attaccare bottoni con tutti, il canticchiare sottovoce ai concerti sinfonici, l’appostamento a qualche Vip, le richieste di elemosina per strada, i travestimenti fuori carnevale, le ostentazioni aristocratiche, la coltivazione di società segrete”).
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I genitori di un minore portatore di grave handicap proponevano ricorso davanti al T.A.R. Puglia contestando il comportamento del Comune di Altamura.

Detto Ente, infatti, nonostante le regolari richieste, non provvedeva in ordine alla domanda di assistenza specialistica e di sostegno scolastico per il figlio dei ricorrenti (che frequentava il secondo anno della scuola materna).

I genitori chiedevano, inoltre, il risarcimento del danno patito dal figlio per la mancata erogazione del servizio.

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso ed ha rilevato che la posizione giuridica fatta valere dai genitori del bambino costituisce “diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito”, affermando, inoltre, che anche la legge 104 del 1992 ed il T.U. 297 del 1994 sanciscono il diritto all’assistenza dei disabili.

Irrilevante – ad opinione del TAR – è il fatto che il minore frequentasse una scuola paritaria, che deve essere equiparata, a tal fine, ad una pubblica.

I giudici hanno altresì accolto la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale, individuato nella lesione dei diritti fondamentali della persona e liquidato con la somma di € 5.000,00.

E’ questo un evidente caso in cui il danno esistenziale è risarcibile anche alla luce della infelice pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 26972/ 2008.
Il danno patito dal minore è provabile in via presuntiva (non in re ipsa, come argomentato dal TAR) e costituisce – come richiesto dalle Sezioni Unite – la conseguenza della lesione di un “diritto inviolabile della persona”, quale “ingiustizia costituzionalmente qualificata”, derivando, peraltro, anche dalla violazione di norme di legge.

La questione si riduce, allora, ad un problema di semantica.

Il danno patito dal portatore di handicap è non patrimoniale, è risarcibile, è provato e consiste nella “alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona” (secondo quanto riassunto nella citata pronuncia delle Sezioni Unite), ma è diverso dal danno biologico e dal danno morale.

Non lo si può chiamare, tuttavia, esistenziale, poiché – a giudizio della Cassazione – detto termine è utilizzabile solo a “fini descrittivi” e non esiste una autonoma categoria con questo nome.

Insomma, il danno esistenziale è scientificamente definibile, è un elemento differente dagli altri che compongono la categoria cui appartiene, ma non lo si può pronunciare.

Il che mi ricorda il nemico di Harry Potter, Lord Voldemort, il cui nome i personaggi più paurosi e superstiziosi non osano pronunciare limitandosi a definirlo “colui-che-non-deve-essere-nominato”.
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Chi si aspettava dalle Sezioni Unite una pronuncia innovativa, coraggiosa ed ambiziosa rimarrà notevolmente deluso.

La Corte di Cassazione, volendo fornire una risposta agli interrogativi posti con l’Ordinanza n. 4712/2008, ha affermato, in sostanza, una netta distinzione tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

A giudizio della Corte non emergono, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, distinte sottocategorie.

Il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale, dunque, sono termini utilizzabili a soli “fini descrittivi”.

In assenza di reato, ed al di fuori di casi determinati dalla legge, – ha precisato la Corte – i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili “purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona”.

Dalla pronuncia delle Sezioni unite esce rinforzata l’idea (discutibile a giudizio di chi scrive) di una tipicità del danno non patrimoniale contrapposta all’atipicità del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (ove il risarcimento “è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l’ordinamento”).

Nelle ipotesi in cui vi è la violazione di valori costituzionalmente garantiti, si può concludere, il danno esistenziale continua ad essere risarcito, ma non come autonoma categoria.

Più consistenti argomentazioni ci saremmo aspettati anche per la rinnovata maggiore tutela del patrimonio rispetto alla persona umana.

Maggiormente apprezzabile è l’interpretazione fornita all’art. 1218 c.c.: nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, si deve far rientrare, affermano le Sezioni unite, ogni tipo di danno e, dunque, anche quello non patrimoniale,“qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona”.

Ad una prima lettura (e su questo sito seguiranno più approfonditi commenti) la sentenza delle Sezioni unite delude e costituisce un passo indietro rispetto alla più apprezzabile pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/2003, dalla quale, credo, occorrerà ripartire.

Il cammino, evidentemente, è ancora lungo.
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Il presente scritto costituisce la trascrizione del videointervento pubblicato sulla rivista telematica Altalex, all’indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=43707 il giorno successivo al deposito della sentenza. Il tono colloquiale dello scritto è sostanzialmente lo stesso dell’intervento video, senza aggiunte od omissioni.
Più compiute riflessioni sono demandate a due volumi in tema per i tipi Giuffrè e Maggioli