06 novembre 2008
Trib. Trani, 6 novembre 2008, n. 1137, gi. Guaglione - "NEL CASO DI DANNO CAUSATO DAL PAZIENTE PSICHIATRICO A SE' STESSO VI E' RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA CLINICA"
La c.d. clausola di regolamentazione del premio, apposta al contratto di assicurazione, consente l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la polizza nasce con l’indicazione di un premio, che deve essere pagato sempre anticipatamente altrimenti l’assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a conguaglio.
Iscriviti gratis al feed RSS
o alla Newsletter

per ricevere i futuri aggiornamenti di PersonaeDanno.
Hai trovato utile l'articolo?
Invialo ad un amico
Condividilo come preferisci: