08 gennaio 2009
"NESSO DI CAUSALITA' : PROFILI DI DIRITTO COMPARATO" - Vincenzo Zeno ZENCOVICH
I passi riportati riflettono tendenze già presenti in area mesopotamica e ben espresse nel c.d. Codice di Hammurabi agli artt. 195/267. In particolare la responsabilità del medico e del veterinario e le conseguenze dei loro atti sono ampiamente trattate (artt. 215-225), nonchè la responsabilità per fatto degli animali in termini quasi identici a quelli della Bibbia (artt. 251,252).
I riferimenti antichistici non servono ad pompam quanto ad evidenziare come le questioni intorno al rapporto fra fatto, evento e responsabilità sono antiche come il diritto e dunque nihil sub sole novi.
Tuttavia va sottolineato che fintanto che la responsabilità si fonda su una azione diretta dell’agente esse sono relativamente semplici e si complicano quando nella prima grande esperienza occidentale di società fortemente organizzate da leggi e istituzioni come l’impero romano compaiono i quasi delicta che introducono il seme della responsabilità oggettiva (le actiones de depositis et suspensis, de effusis et deiectis, in factum contra nautas caupones et stabularios).
2. TEORIE CAUSALI E PENSIERO FILOSOFICO
Da quel momento l’evoluzione economica e sociale, e dunque giuridica, porta ad attribuire gradualmente sempre maggiore rilievo ai problemi causali sotto almeno tre profili che continuano ad agitare il dibattito teorico e l’applicazione pratica.
1. Il principio della responsabilità individuale, particolarmente rilevante nel campo del diritto penale per la gravità delle conseguenze personali (privazione della vita o della libertà) che ne derivano.
2. Il problema della giusta e/o efficiente allocazione dei danni verificatisi
3. La perimetrazione delle conseguenze dannose ai fini del risarcimento
Nelle società pre o proto-industriali i tre aspetti sono il più delle volte sovrapposti se non confusi. Di qui una forte esigenza – che si esprimerà nell’800 – di una sistemazione teoretica del nesso causale. Non a caso il tema diviene un punto centrale della filosofia, la quale sviluppando concetti già presenti nell’opera aristotelica, si sforza di offrire al giurista una soluzione coerente.
La importanza è dimostrata dal fatto che esso è fortemente presente non solo nelle metafisiche ed idealistiche dottrine tedesche (ad es. Kant, Feuerbach) ma anche in quelle ben più sociali e pragmatiche inglesi (ad es. Hume, Mill, Spencer).
3. L’EVOLUZIONE DELLE TEORIE CAUSALI
Un approccio gius-realistico, nel cercare di offrire un bilancio di circa due secoli di straordinaria riflessione filosofica sul nesso causale, non può che mettere in luce i seguenti fatti:
a) Le teorie sul nesso causale nell’ambito giuridico sono innumerevoli. Esse si contendono il campo, nessuna riuscendo a prevalere sulle altre. Al tempo stesso sono tutte “vere” e tutte “false”. Ma ciò ha poca importanza, quel che conta è che i giuristi di tutta la tradizione giuridica occidentale sentono, prepotentemente, l’esigenza di affrontare e risolvere questioni causali.
b) Le teorie sul nesso causale si moltiplicano in relazione a numerosi fattori: i mutamenti economici e sociali, le ideologie dominanti in alcune epoche, il progresso nelle conoscenze scientifiche, la materia alla quale si applicano.
i. Sarebbe ingenuo pensare che il prevalente sistema economico e sociale non influenzi le teorie sul nesso causale e la loro concreta applicazione. Basti pensare al ruolo della condicio sine qua non in contesti a forte caratterizzazione liberista e alla sua esclusione in modelli solidaristici (ad es. infortuni sul lavoro). I principi sul nesso causale e ancor più la loro esplicazione giudiziale, quando visti in una prospettiva di lunga durata, sono coerenti con la società in cui si collocano e contribuiscono a caratterizzarla: il sistema sociale influenza le teorie causali, le teorie causali sono uno specchio della società.
ii. Al tempo stesso questa coerenza si rinviene con le dominanti correnti filosofiche di talune epoche. L’attuale frammentazione delle dottrine non ci impedisce di cogliere l’impronta idealistica, positivista, utilitarista, analitica in tante teorie. Ed il giurista che tali teorie assimila non può non esserne influenzato.
iii. Il problema del nesso causale costituisce uno dei principali canali di comunicazione fra diritto e scienza. Il gius-realista tende a fornire di ciò due spiegazioni:
- la prima è quella del tentativo, tutto ottocentesco ma ancora vivo nel linguaggio, di presentare il diritto non come insieme di regole sociali bensì come “scienza giuridica”. Le regole devono dunque essere “scientifiche”: esatte ed universali
- nelle società laicizzate il richiamo alla scienza sostituisce argomentativamente e retoricamente quello alla divinità e alle sacre scritture. La scienza, anzi la “prova scientifica”, è il vero e proprio deus ex machina del diritto e, soprattutto, di quel dramma che è il processo. Ovviamente non interessa qui contestare gli assunti e la fondatezza della fiducia nella scienza, quanto prendere atto che di essa, sotto svariate forme (indagini di laboratorio, statistiche, dati epedemiologici ecc.), si fa un uso sempre più diffuso.
iv. Le teorie causali sono diverse – ed è probabilmente opportuno sia così – a seconda della materia in cui esse devono essere utilizzate. Stabilire se un imputato sia colpevole e debba essere condannato per omicidio non è la stessa cosa che stabilire se un prodotto ha arrecato un danno ad un consumatore. Accertare la responsabilità in un sinistro stradale non è la stessa cosa che accertarla con riferimento all’individuazione delle concause umane di un disastro naturale. Stabilire le conseguenze di una colposa interruzione dell’energia elettrica non è la stessa cosa che stabilirle con riguardo a false o errate comunicazioni ai mercati finanziari. Nel diritto internazionale, nel diritto del lavoro, nel diritto amministrativo i principi causali sono adattati alla peculiarità della disciplina.
Tratto da V. Zeno-Zencovich, Il nesso causale: profili di diritto comparato, Relazione all’incontro di studio su “Il nesso di causalità”, Roma 24-26 gennaio 2007, in www.csm.it
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