07 gennaio 2009
Cass., sez. I, 7 gennaio 2009, n. 88, pres. Salmè, rel. Del Core – “DANNO ESIGUO, DANNO RISARCIBILE” - RR
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D'altra parte, l'indennizzabilità del danno non patrimoniale non può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, dacché l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esiguo il valore degli interessi dibattuti, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente esclusivo del relativo diritto.
In contrasto con i sopra riportati principi, la Corte di appello ha introdotto nella formazione del convincimento circostanza irrilevante ai fini in discorso quale la scarsa entità della posta in gioco. Al contrario, il danno morale è presunto e per vincere detta presunzione devono essere dedotte e provate circostanze specifiche dalle quali possa positivamente escludersi che l'irragionevole protrarsi del giudizio abbia prodotto siffatta conseguenza al richiedente. Il modesto valore della controversia, semmai, può essere indice di un minore impatto psichico e quindi autorizzare una deroga in peius ai parametri di indennizzo elaborati per analoghe controversie dalla Corte europea.
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