Ricerca avanzata Ambiente /  danno all'ambiente

27 gennaio 2009
Tar Campania,Napoli, sez. V, 27 gennaio 2009, n. 403. pres A. Onorato, est. G. Nuziata - " CHI INQUINA PAGA - IMPUTAZIONE DEL DANNO A CHI E' IN GRADO DI CONTROLLARE I RISCHI" - MC


Il contenuto del danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di donno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti. 
Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità. Per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa "in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", che l'art. 18 della legge n. 349/1986 specificamente riconosceva idonea a compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato. 

Il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5) l'art. 18 della legge n. 349/1986; deve però rilevarsi al riguardo [anche con riferimento alla questione della attuale legittimazione degli enti territoriali minori] che, ai sensi dell'art. 303, comma l - lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, il legislatore, conformemente alle indicazioni della direttiva 2004/35/CE, ha escluso espressamente ogni possibilità di applicazione retroattiva delle disposizioni di nuova introduzione costituenti la parte sesta dello stesso D.Lgs. n. 152/2006. 




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