23 febbraio 2009
Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4339, pres. Preden, rel. Talevi - "INCIDENTI STRADALI: L'IMPRESA FAMILIARE VA BEN RISARCITA PER LA MORTE DEL SOCIO D'OPERA"
[...] Infatti la Corte liquida i due danni in questione (v. a pag. 15 alle righe predette) “...in valuta all'epoca della sentenza di primo grado (ottobre 1998), somme sulle quali quindi non va calcolata la rivalutazione, ma solo gli interessi legali...”.
L'affermazione che “...quindi non va calcolata la rivalutazione...” è apodittica; non consente infatti di comprendere la ratio decidendi in questione. Tale vizio (radicale) non permette di stabilire se sussista o meno un vizio giudico (non essendo stata esposta una riconoscibile tesi giuridica). Non sembra peraltro inutile precisare che il Giudice avrebbe dovuto applicare il seguente principio di diritto (che dovrà essere seguito dal Giudice del rinvio): “L'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) costituisce debito di valore e la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno, all'epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice di appello anche d'ufficio” (Cass. Sentenza n. 4010 del 23/02/2006; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18092 del 12/09/2005). [...]
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell'art. 360 n. 5 omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia Violazione dell'art. 132 n. 4 epe. obbligo del giudice di motivare in fatto ed in diritto la sentenza e violazione dell'art. 111 c. 6 Cost. obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell'art. 32 cost. e art. 2059, 2056, 1223, 1224, 1226 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. La sentenza impugnata ha negato, altresì, ingiustamente il risarcimento dei danni patiti dalla omissis per essere stata costretta ad assumere un'impiegata stipendiata essendo cessato l'apporto lavorativo della defunta Go. Mi.. Non vi è il minimo cenno alle critiche mosse dagli appellanti alla sentenza del Tribunale di Chiavari. Erra la Corte quando si limita ad affermare che “in una azienda a carattere familiare come quella dei V. ciascuno apporta la propria opera traendone un personale vantaggio con conseguenti profitti e costi per l'azienda stessa” poiché, stante il prevalente apporto della persona, e più precisamente delle qualità personali, il decesso della Go. Mi. è stato per la omissis una perdita incalcolabile. Infatti sicuramente è più determinante (in termini di impegno, di dedizione, e di interesse personale) la prestazione d'opera del socio piuttosto che quella di un dipendente. Il sillogismo sostanziale della Corte sembra scomporsi analiticamente nei seguenti assunti:
- Go. Mi. lavorava per la società e per questo percepiva utili;
- venendo meno il suo apporto la società non ha più dovuto corrispondere utili;
- detti utili sono stati utilizzati per pagare la nuova dipendente.
Pari e patta. In realtà non è così: gli utili “eventuali” la società dovrà corrisponderli comunque ai soci superstiti, mentre i costi del dipendente si aggiungeranno al passivo del conto economico come un danno emergente per la società.
Il motivo va accolto per le seguenti ragioni (rientranti nell'oggetto del motivo in esame).
In effetti la Corte sembra (e tale incertezza già configura un vizio logico della sentenza) seguire il predetto sillogismo; e per di più detto assunto del Giudice costituisce in realtà una enunciazione apodittica (e quindi logicamente viziata anche per tale ragione); anche la tesi secondo cui “....il "costo" di una impiegata d'ordine non può certamente essere superiore a quello del "socio d'opera"...” non è fondata su esplicite e concrete argomentazioni. [...]
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