Ricerca avanzata Famiglia, relazioni affettive /  mantenimento, alimenti

18 marzo 2009
"VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - Ettore TRAINI
ZANASI Francesca Maria

Nella vicenda in esame risultano coinvolti alcuni dei profili problematici del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza.
In primo luogo essi attengono alla questione relativa alla “impossibilità” per il coniuge separato a corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito con la separazione ed, in secondo luogo, attengono all’esenzione della responsabilità penale nel caso di assolvimento dell’obbligo di somministrazione dei mezzi di sussistenza verso i figli minori da parte dell’altro coniuge.

La difesa dell’imputato ha innanzitutto sostenuto che il proprio assistito non fosse in grado di far fronte all’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Sul punto il Giudice, conformandosi alla Giurisprudenza prevalente, ha sostanzialmente ribadito che, al fine di andare esente da responsabilità, il coniuge obbligato deve dimostrare di essere in stato di “indigenza assoluta”.
Sostanzialmente lo stato di indigenza assoluto deve essere non solo accertato ma deve verificarsi incolpevolmente, il che rende prive di efficacia difese fondate su prospettazioni di situazioni di indigenza “apparente” o del tutto volontarie. 

Il Giudice, con la sua pronuncia, non ha quindi ritenuto sufficiente, ai fini della prova dello stato di indigenza assoluta, la mancata presentazione da parte del Signor L.S. della dichiarazione dei redditi nell’anno 2005 evidenziando, peraltro, che l’imputato non aveva neppure mai chiesto la modifica delle condizioni poste con la separazione.

Il Giudicante ha, inoltre, ritenuto ininfluente, ed è questo l’ulteriore aspetto interessante della sentenza in commento, la circostanza che la madre abbia sempre provveduto a mantenere i suoi figli poiché l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i genitori e permane qualunque siano le sorti del rapporto coniugale né l’assolvimento di tale obbligo da parte di uno dei coniugi esenta l’altro in alcun modo (fra le altre sul punto cfr. Cass. pen. sez. VI sent. n. 57 del 2003).

La pronuncia in esame assume importanza anche per due ulteriori aspetti ossia la celerità attraverso la quale si è giunti alla sentenza di condanna e l’aspetto punitivo.

Infatti, il Giudice, anziché seguire il rito dello smistamento e quindi differire il momento della discussione e della decisione, ha definito il processo, in seguito alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato, in un’unica udienza; riservando inoltre all’imputato un trattamento sanzionatorio indubbiamente aspro.

In definitiva, la celerità della pronuncia e la durezza della sanzione inflitta premiano in questo caso la perseveranza della parte offesa che ha ottenuto,seppure solo in primo grado, la condanna del coniuge.






Iscriviti gratis al feed RSS feed RSS di Persona e Danno o alla Newsletter Newsletter di Persona e Danno
per ricevere i futuri aggiornamenti di PersonaeDanno.
Hai trovato utile l'articolo?
Invialo ad un amico
Condividilo come preferisci:

 Condividi su Facebook  Vota su Wikio
 Vota su OKNotizie  Salva su Segnalo
 Salva con Del.icio.us  Invia a Digg
 Segnala su StumbleUpon  Aggiungi ai preferiti Google
 Salva con Windows Live  Salva su Yahoo MyWeb