26 marzo 2009
C. App. Caltanissetta, sez. minori, 26 marzo 2009, pres. Perreira, rel. De Nicola, “CONDANNA ESTERA DI MINORE: RIFIUTO DI ESTRADIZIONE ED ESECUZIONE IN ITALIA” – Eva STANIG
Tramonto
(...)
“deve ritenersi sussistente nei riguardi del minore il requisito della residenza in atto nel territorio dello Stato italiano, che lo legittima quindi a richiedere, come ha fatto, che la citata condanna irrevocabile emessa nei suoi riguardi dall’A.G. del suo Stato di cittadinanza, sia eseguita in Italia”.
(...)
“questa Corte non deve (ri) valutare la consistenza del quadro probatorio esaminato dalla stessa A.G estera per il giudizio di colpevolezza che ha determinato la condanna: né deve (ri) valutare la congruità, e/o l’adeguatezza, della pena in concreto irrogata, essendo nella sostanza vincolata – in ragione dell’impegno assunto dai Governi degli Stati dell’U.E. che hanno recepito la citata Decisione quadro sul Mandato di Arresto Europeo – al (reciproco) ricono- scimento dell’efficacia ai fini dell’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive emesse dagli Organi giudiziari di ciascuno Stato”
(...)
“Deve, tuttavia, essere attribuito rilievo nella fattispecie esaminata alla volontà manifestata dallo stesso minore per conseguire l’esecuzione in Italia della citata condanna, che questa Sezione specializzata considera un ulteriore indicatore della sua piena imputabilità: costituendo la partecipazione consapevole del soggetto minorenne al processo penale che lo riguarda, un principio-cardine della citata disciplina processuale speciale”.
(continua)
Iscriviti gratis al feed RSS
o alla Newsletter

per ricevere i futuri aggiornamenti di PersonaeDanno.
Hai trovato utile l'articolo?
Invialo ad un amico
Condividilo come preferisci: