Ricerca avanzata Diritto tributario /  processo tributario

19 giugno 2009
Cass. sez. I civ., 14 aprile 2009, n. 8890, Pres. Settimij, Rel. D'Ascola - "IMPUGNABILITA' DEL PREAVVISO DI FERMO" - Cristiano GOBBI
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La sezione seconda, non quindi la sezione tributaria, della Cassazione stabilisce che il prevviso di fermo di autoveicolo (id est: la comunicazione preventiva del fermo amministrativo) non possa essere autonomamente impugnato

In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che: “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 della legge n. 689/1981, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.”.

Argomentando, tra l'altro, che l'azione di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella di pagamento, essendo questa impugnabile con le forme, i tempi ed il rito specificatamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.

Invero l'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 non contiene limitazioni di sorta, limitandosi a prevedere l'impugnabilità del “fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 620 e successive modificazioni”. In ogni caso detto articolo va interpretato estensivamente.

Inoltre, e ci sembra dirimente, qualora il contribuente una volta ricevuto il preavviso di fermo, non provveda al pagamento entro il ventesimo giorno successivo, l'agente della riscossione provvede a rendere operativo il fermo.

La stessa Agenzia delle Entrate ha previsto con nota 9 aprile 2003, n. 57413 che nell'ipotesi di persistente inadempimento il preavviso vale come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo.
Val quanto dire che il preavviso è l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo dell'autoveicolo.

In questa prospettiva il preavviso di fermo è analogo in tutto all'avviso di mora, e come in quel caso, mediante la comunicazione dell'avviso il contribuente può venire a conoscenza per la prima volta dell'esistenza di carichi debitori di natura tributaria.

Mediante tale conoscenza sorge in capo al destinatario l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. a chiarire la sua posizione davanti al Fisco chiedendo il vaglio della legittimità sostanziale della obbligazione tributaria.




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