14 luglio 2009
Cass, sez III, 14 luglio 2009 n.16382 pres. Carbone, rel. Morcavallo - " QUANDO IL MEDIATORE AGISCE COME MANDATARIO RISPONDE DEI DANNI ARRECATI A TERZI" - Mirijam CONZUTTI
CONZUTTI Mirijam
Oltre alla mediazione cd ordinaria o tipica di cui all'art 1754 c.c. consistente in un'attività giuridica in senso stretto, è configurabile anche una mediazione di tipo contrattuale che risulta correttamente riconducibile, più che ad una mediazione negoziale atipica, al contratto di mandato.
La previsione di cui all'art 1754 c.c. pone in rilievo tre aspetti; 1. l'attività di mediazione prescinde da un sottostante obbligo a carico del mediatore stesso, perchè è posta in essere in mancanza di apposito titolo; 2. la messa in relazione delle parti è qualificabile di tipo non negoziale ma giuridica in senso stretto; 3. detta attività si collega al disposto di cui all'art 1173 c.c. in tema di fonti delle obbligazioni, e, specificatamente, al derivare queste ultime, oltre che da contratto, da fatto illecito o fatto, da ogni altro atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico ( nel senso che l'attività del mediatore è dallo stesso legislatore individuata come fonte del rapporto obbligatorio nel cui ambito sorge il diritto di credito alla provvisione di cui all'art. 1756 c.c.)
Gli ermellini qualificano, pertanto, l'attività in oggetto, quale giuridica in senso stretto e non negoziale, non sono perchè riconducendosi all'antica distinzione tra atto e negozio, gli effetti della stessa sono specificamente predeterminati dallo stesso legislatore, ma soprattutto perchè non vi è alla base della stessa un contratto ( rectius; un regolamento di interessi "preventivamente " concordato dal mediatore).
Ne consegue, secondo la Corte, che il mediatore sempre per quanto configurato nell'art 1754 c.c. acquista il diritto alla provvigione non in virtù di un negozio posto in essere ai sensi del 1322 c.c. ed i cui effetti si producono ex 1372, bensì sulla base di un mero comportamento, ovvero la messa in relazione di due o più parti, che il Legislatore riconosce per ciò solo fonte di un rapporto obbligatorio e dei connessi effetti giuridici.
Proseguono i Supremi giudici affermando che ciò non toglie che l'attività del cd mediatore possa essere svolta anche sulla base di un contratto di mandato. Ne deriva, come spesso accade nella prassi che il mediatore in molti casi agisca non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetti per la conclusione di un affare, ma proprio perchè incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare. In questo caso l'attività del mediatore - mandatario è conseguenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale ( ex 1173 c.c. riconducibile in questo caso al contratto).
Pertanto, il regime della responsabilità del mediatore muta,a seconda se agisca senza mandato sulla base della generale previsione di cui alla'rt 1754 c.c. oppure quella di incaricato - mandatario.
Nel primo caso, il mediatore pur compiendo un'attività giuridica in senso stretto, è comunque tenuto all'obbligo di buona fede e correttezza che si estrinseca nell'obbligo di una corretta informazione.
Precisa, inoltre, il Supremo Consesso che se prima facie la responsabilità del mediatore non mandatario appare di natura extracontrattuale, risulta preferibile applicare la più recente previsione giurisprudenziale di legittimità della responsabilità da contatto sociale.
Nel secondo caso, vale a dire nell'ipotesi di attribuzione al professionista - mediatore di un incarico, le conseguenze sono diverse rispetto alla figura tradizionale della mediazione ex 1754 c.c.
Ed infatti, il mediatore è in realtà un mandatario poichè assume sulla base della causa concreta del contratto posto in essere, quale derivante dalla sintesi degli interessi regolamentati, l'incarico di reperire un acquirente, o un locatario di un immobile, con ulteriori compiti, di consulenza anche fiscale, e in molti casi con la fissazione di un termine e la previsione del diritto di esclusiva all'incarico, nonchè del diritto di recesso; a fronte di dette prestazioni riceve un corrispettivo.
E' evidente che la posizione del mediatore è fuori dalla previsione codicistica; la posizione del mandatario, infatti, è incociliabile rispetto alla mediazione tradizionale; il diritto al compenso, condizionato all'iscrizione nel ruolo, sorge non più ex 1755 c.c. quale conseguenza della neutralità e imparzialità ma è a carico del mandate ( 1709 e 1720 c.c.). Il mandatario in esame, inoltre, è tenuto anche all'osservanza della normativa in tema di contratti di consumo con particolare riferimento al generale dovere di informazione.
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