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05 settembre 2009
"IN CASSAZIONE : VIA DALLA PAZZA FOLLA"- Giulia TORNESELLO
Giulia TORNESELLO TORNESELLO Giulia

Due parole soltanto, di commento?
Ecco.
Il danno risarcibile, dunque, non è solo quello diretto, ma anche quello indiretto.

E poi?
Cosa si “deve “ dire.
Sarebbe troppo duro parlare del caso di specie solo usando la terminologia medica ( per questo ved. in sentenza “ il campo nel quale si è operato” per dire che non vi erano patologie ed anomalie che rendessero doloroso o impossibile la penetrazione e l’unione dei corpi prima degli interventi).

Ed ancora.
Mala tempora currunt per i chirurghi?
Se, come qui si sostiene, la finalità di questa chiamata in causa del responsabile è di tenere conto di ogni aspetto della vicenda e di risarcire ogni tipo di lesione, an e quantum si radicano nella sfera del danneggiato, nei danni che in questa si riconoscono ( nessuna funzione deterrente come nei danni punitivi degli ordinamenti di common law).

E poi.
Non solo biologico.
Esistenza, esistenziale, allora.
Forse allora, una breve digressione è consentita.
Un esempio della perdurante latenza della soggettività femminile intesa nella sua accezione più esposta, relazionale. Questa poteva essere la sentenza nel caso di specie: così non è stato.
Ha diritto al risarcimento del danno la moglie che si ritrova inibita la congiunzione carnale completa con il marito a causa di un un errore chirurgico?
Risponde seriamente la Cassazione:
- SI!.

Saebbe un colpo basso commentare questa sentenza in termini leggeri. .
Perché?
Ad avviso di chi scrive anche la questione ( dico leggera, perché facilmente superabile) della disparità eventuale di trattamento fra coniugi e conviventi di lunga data . Cosa sarebbe avvenuto in questa ipotesi ?
Domanda pretestuosa. Ed infine non rischierebbe di virare in pochade ? In avanspettacolo, magari. Magari un titolo come “ marito consolato dalla Cassazione”.


La terminologia da usare, allora.
Direi.
Un corpo martoriato intanto.
Inventarsi una diversa sessualità, poi.
Nel caso che interessa la tutela risarcitoria accordata in Appello e confermata in Cassazione si è rivelata uno strumento necessario per la stessa lettura, nel senso detto prima, di uno degli capisaldi della vita matrimoniale fondamentali dunque nel diritto di famiglia: l’affectio coniugalis nella sua pienezza, la comunione di vita.
D’ altra parte, in un contesto relazionale quale è quello della famiglia i comportamenti, le reazioni dell’ uno al fatto dannoso e le conseguenze sulla vita dell’ altro sono connessi. Ed è questa evidenza che non va negata ma al contrario laicizzata come avverrà con la individuazione e con la quantificazione dei danni
Richiamo qui la linea guida che mi pare si accordi con una difesa non “drammatica” dei principi costituzionali in materia di diritti della persona.
Come avvocato, so che cosa rischiano oggi alcuni fondamentali principi (dei quali c’è ancora, anzi più che mai,bisogno).
Ne avverto pure l’incommensurabile valore per le ricadute in termini di crescita della coppia.
Eppure, ecco il nuovo-utile. Che con tutti i limiti “dell”utile” aiuta però a superare le difficoltà: l’intervento giudiziario che dispone un qualche ristoro, che reagisce alla “ingiustizia dell’atto”.
Sia la Cassazione che i giudici di merito, fra Alti Squillanti e Bassi Profondi, si “occupano” sempre più della vita che si dipana in tutta la sua pienezza attraverso la risarcibilità dei danni corrispondenti alla compromissione delle "attività realizzatrici" della persona, e della loro possibilità di svolgimento”.
Rendendo così più visibili diritti costituzionali della persona.


Nello sforzo da me condotto per esser breve e ( mi auguro) chiara, devo fare entrare in due righe un cenno alle trasformazioni che hanno attraversato la famiglia.
Un punto di arrivo importante è sicuramente il riconoscimento della responsabilità che ogni persona assume in una relazione familiare, anzi in quella particolare relazione.
E’ necessario perciò continuare ad arricchire di contributi multidisciplinari la riflessione.
Chiudo con una lettura poetica che non sfugge al dramma coniugale del quale ci siamo occupati, che abbiamo laicizzato evidenziando della tutela i pur necessari limiti, ma va oltre. Perché nella coppia, nell’amore, nella privacy dove la Persona può esprimersi al meglio niente è impossibile.
Dunque una piccola parte di una delle più belle poesie di Neruda ed il testo della Sentenza nel link.(g.t.)



“…Improvvisamente il vento ulula e sbatte la mia finestra chiusa.
Il cielo è una rete colma di pesci cupi.
Qui vengono a finire tutti i venti, tutti.
La pioggia si denuda.
Passano fuggendo gli uccelli.
Il vento. Il vento.
lo posso lottare solamente contro la forza degli uomini.
Il temporale solleva in turbine foglie oscure
e scioglie tutte le barche che iersera s'ancorarono al cielo.
Tu sei qui. Ah tu non fuggi.
Tu mi risponderai fino all'ultimo grido.
Raggomitolati al mio fianco come se avessi paura.
Tuttavia qualche volta corse un'ombra strana nei tuoi occhi.
Ora, anche ora, piccola, mi rechi caprifogli,
ed hai anche i seni profumati.
Mentre il vento triste galoppa uccidendo farfalle
io ti amo …..

…Voglio fare con te
ciò che la primavera fa con i ciliegi “
- Pablo Neruda -





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