12 settembre 2009
“ULTIMI GIORNI PER LA REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI” – Elisa PREMARINI
(segue)
• Occorre avere un reddito minimo per fare la domanda di regolarizzazione?
Si deve dimostrare un reddito minimo (e trattasi di reddito imponibile –al lordo delle imposte-) solo per il caso di sostegno al lavoro familiare, ossia per la regolarizzazione della colf . Tale reddito minimo è di 20.000 euro, ma se in famiglia ci sono più redditi il riferimento minimo sale a 25.000 euro.
Nessun riferimento al reddito è previsto per la regolarizzazione della badante, ma in questo caso l’ASL, oppure il medico personale, deve certificare la condizione, totale o parziale, di non autosufficienza dell’assistito, già dal momento dell’inizio del rapporto di lavoro (il certificato medico dal quale risulta la limitazione dell’autosufficienza dovrà poi essere esibito al momento della convocazione presso lo Sportello Unico).
• Quali i costi della regolarizzazione?
Il contributo forfettario da pagare per presentare la domanda di emersione è pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
I modelli F24 “Versamenti con elementi identificativi” sono reperibili on-line sul sito dell'Inps (www.inps.it), del Ministero dell’Interno (www.interno.it), su quello del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), della Salute e delle Politiche Sociali e su quello dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e possono essere stampati direttamente per effettuare il pagamento del contributo. L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di pagamento con risoluzione 11 agosto 2009, n.209E. Nel modello occorre indicare i dati del datore di lavoro, il carattere "R" nel campo "tipo", il codice fiscale del lavoratore (o, se ne è sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento d'identità) nel campo "codici identificativi", in corrispondenza del codice "REXT" se lavoratore extracomunitario o "RINT" se lavoratore italiano o comunitario, il numero "2009" nel campo "anno di riferimento".
Gli estremi del pagamento dovranno poi essere riportati nella domanda di emersione.
Il contributo di 500 € è in sostanza rivolto a fornire ai lavoratori la copertura ai fini previdenziali e assistenziali per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2009.
Il datore di lavoro dovrà poi versare i contributi previdenziali e gli interessi per i mesi di irregolare occupazione del lavoratore antecedenti al 31 marzo 2009, con modalità che saranno definite con successivo decreto ministeriale. I datori di lavoro che hanno indicato nella denuncia di emersione all'INPS, o nella comunicazione successiva alla stipula del contratto di soggiorno, una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente il 1° aprile 2009 saranno invitati a compilare apposito Mod. LD15-ter (reperibile sul sito dell'INPS) per la sistemazione dei periodi pregressi, nei limiti della prescrizione quinquennale. La regolarizzazione dei periodi di lavoro pregressi è ammessa anche nel caso in cui sia stata indicata come data di inizio lavoro il 1° aprile 2009 nella domanda di emersione.
Definito il procedimento di emersione, l'INPS apre una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ordinaria in base all'orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione. Per facilitare il pagamento dei contributi, l'Istituto invierà al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre a bollettini in bianco.
• Come si fa la domanda/dichiarazione di emersione (di sussistenza del rapporto di lavoro)?
Per i lavoratori italiani e comunitari la “dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” dovrà essere presentata all’Inps (in alternativa: direttamente presso la sede dell'Istituto, tramite il contact center 803.164, online sul sito www.inps.it, per posta) entro il 30 settembre, mediante l'apposito modello LD-EM2009.UE, reperibile sul sito www.inps.it, il quale ha anche valore di comunicazione obbligatoria di assunzione. La procedura descritta vale anche per l'emersione del rapporto con lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato. In tal caso permane l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell'Immigrazione competente per territorio.
Per i lavoratori extracomunitari, invece, la domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente in via telematica/internet (www.interno.it), allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di riferimento, sempre entro il 30 settembre. Per la predisposizione e la trasmissione della domanda il datore di lavoro può avvalersi del supporto del Comune (comunque tutte le istruzioni da seguire per la procedura sono indicate nella circolare congiunta di Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro del 7 agosto 2009, n.10).
Per le “badanti” la domanda può essere avanzata dalla persona assistita o da un suo familiare, anche se non convivente (o dall’amministratore di sostegno della persona in condizione di fragilità).
E’ consigliabile farsi aiutare da Associazioni e Patronati seri (come ad esempio l’INCA-CGIL che in tutte le sedi dà assistenza gratuita con un servizio dedicato per tutto settembre).
• Quale documentazione si deve allegare/indicare nella "domanda di emersione"?
I dati identificativi del datore di lavoro;
le generalità del lavoratore extracomunitario;
l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per almeno 3 mesi;
la dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (solo per la regolarizzazione della colf);
gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
gli estremi della marca da bollo da 14,62 € (da acquistarsi ai fini della validità della domanda).
Per attestare l'attività lavorativa svolta dal collaboratore che si intende regolarizzare è necessario inoltre indicare nella domanda:
- la retribuzione convenuta (che non potrà essere inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento);
- l’orario lavorativo a tempo pieno o a tempo parziale (che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali per il lavoro domestico, ossia per la colf);
- la proposta di contratto di soggiorno.
La ricevuta di presentazione della domanda di emersione è in seguito scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno a decorrere da massimo 72 ore dall’invio della domanda (e rimarrà a disposizione nel sito stesso a tempo indeterminato) e una copia della ricevuta dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.
• Convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Per colf e badanti extra-Ue sarà direttamente lo Sportello Unico per l’Immigrazione, in caso di accoglimento della domanda, a chiamare datore di lavoro e lavoratore per la firma del Contratto di Soggiorno ed avviare la richiesta del permesso di soggiorno come da regolare procedura.
In pratica, lo Sportello riceve le domande, ne verifica l'ammissibilità, acquisisce il parere della questura circa l'assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno, previa esibizione dell'attestazione di pagamento del contributo.
In occasione della convocazione, il datore di lavoro deve esibire la documentazione comprovante il reddito del nucleo familiare e, se intende regolarizzare una o due badanti, deve produrre un certificato della ASL o di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto assistito. Se la regolarizzazione interessa due badanti, la certificazione medica dovrà precisare la necessità di avvalersi di due badanti.
Dopo aver sottoscritto il contratto:
- il lavoratore straniero deve chiedere il permesso di soggiorno (e a tal fine riceve il modello 209 da presentare all'ufficio postale) e per il rilascio viene richiesto allo stesso di indicare la data e la frontiera di ingresso nel territorio nazionale;
- il datore di lavoro effettua la comunicazione obbligatoria dell'assunzione all'INPS con modello LD-EM2009.extraUE con l'ausilio di un funzionario dell'Istituto direttamente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
ll costo gravante sul lavoratore straniero per la domanda di permesso di soggiorno, successivo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, è di circa 70 euro. In più gli sarà richiesto un contributo, tra un minimo di 80 euro ed un massimo di 200 euro, previsto dalle norme del “Pacchetto Sicurezza” approvate dal Parlamento.
Anche chi è in attesa di una risposta alla domanda di nulla-osta per l’assunzione presentata nell’ambito dei Flussi 2007 e 2008 può, invece di continuare ad aspettare lo scorrimento della graduatoria, chiedere la regolarizzazione, con cancellazione del percorso flussi.
• La regolarizzazione cancella le violazioni, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore?
I procedimenti penali a carico del lavoratore per violazione delle norme di ingresso e soggiorno, così come quelli a carico del datore di lavoro, saranno sospesi ed estinti al buon esito della regolarizzazione.
Tra l’altro, fino al termine dell’istruttoria della procedura di emersione, il lavoratore non potrà essere espulso.
Attenzione però: il datore di lavoro che dichiari il falso rischia da uno a sei anni di reclusione.
Osservazione: la regolarizzazione è consentita anche per i lavoratori che abbiano già ricevuto un provvedimento di espulsione perché non in possesso del permesso di soggiorno o perché lo stesso era scaduto. Restano invece esclusi gli stranieri la cui espulsione è per motivi di sicurezza, ordine pubblico o terrorismo, gli “inammissibili” e chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.