Ricerca avanzata Diritto, procedura, esecuzione penale /  persona, famiglia

24 settembre 2009
Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2009, n. 37442, pres. Nardi, rel. Bevere – “QUANDO LA CRITICA SFERZANTE E PUNGENTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ESCLUDE LA DIFFAMAZIONE”- Eva STANIG
Tramonto Tramonto

(…)

l'espressione [ucciso da quei magistrati] è astrattamente idonea a ledere l'onore altrui, ma il suo uso è connesso alla formulazione di un giudizio, ancorché aspramente critico, derivante dalla incontestabile sequenza di due fatti oggettivi: l'arresto del giovane per fatti cui era certamente estraneo ed il suo suicidio conseguente alle inascoltate proteste di innocenza (gridata anche nell'ultima lettera scritta prima di togliersi la vita).

(…)

tutelata nel modo più ampio la libertà di espressione, a condizione che l'autore non trascenda in attacchi personali diretti a colpire, sul piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato.

(…)

La continenza formale non può equivalere a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino, in quanto in essa rientra il libero ricorso a parole sferzanti e pungenti. È stato correttamente osservato che l'esercizio del diritto di critica, nella sua funzione di scriminante, può esplicarsi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, specie quando abbia ad oggetto un tema di grave interesse pubblico.

(continua)




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