12 ottobre 2009
"FARE DA CAMERIERE ALLE ESCORT NON SIGNIFICA FAVOREGGIARE LA PROSTITUZIONE"
Il tribunale di Castrovillari aveva dichiarato il non luogo a procedere per l’insussistenza dei fatti contestati nei confronti di un domestico delle tre prostitute. La Procura della Repubblica ha fatto ricorso contro la sua assoluzione, sostenendo che l’attività da lui svolta era idonea a configurare il delitto di favoreggiamento della prostituzione.
La terza sezione penale (sentenza 38924/09) ha respinto il ricorso e valutato legittima l’assoluzione accordata al cameriere (affetto tra l’altro da un deficit mentale) perchè il collaboratore «si era prestato per modeste ricompense ad acquistare qualche bibita per conto di prostitute o a portare loro della biancheria» senza commettere il delitto di favoreggiamento della prostituzione «nè tantomeno aveva contribuito con tale attività all’esistenza o al rafforzamento di un sodalizio criminoso finalizzato a commettere reati in materia di sfruttamento, reclutamento e favoreggiamento della prostituzione».
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