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Il calciatore che ha stipulato un contratto pluriennale di lavoro sportivo non può recedere unilateralmente nel cosiddetto “periodo protetto” previsto dalla regolamentazione FIFA.

L'eventuale recesso unilaterale senza giusta causa, prima della scadenza di tale periodo, comporta l'applicazione di sanzioni economiche e sportive non solo nei confronti del calciatore ma anche per la società sportiva che ha indotto l'atleta alla rottura contrattuale.

E' quanto ha sostanzialmente ribadito la Chambre de Résolution des Litiges della FIFA che nei giorni scorsi, con una decisione che ha suscitato notevole clamore non solo negli ambienti sportivi, ha vietato al club inglese del Chelsea Football Club l'ingaggio di nuovi atleti per i due successivi periodi di tesseramento, per aver indotto il calciatore Gaël Kakuta a recedere anticipatamente dal contratto che lo legava al club francese del Lens.