Ricerca avanzata Responsabilità civile /  circolazione stradale

18 novembre 2009
"ECCESSO DI VELOCITA': VALIDA LA CONTESTAZIONE ANCHE SE IL TRASGRESSORE NON E' STATO FERMATO SUBITO"


Il caso

E' stato accolto, nella specie, il ricorso del ministero dell’Interno contro la sentenza del Giudice di pace che aveva dato ragione al trasgressore: mancava, infatti, la contestazione immediata. Secondo il magistrato onorario, difatti, poiché la velocità non era elevatissima (il conducente viaggiava a 157 Km orari, in luogo dei 100 Km consentiti) alzando la paletta sarebbe stato possibile far arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza. Insomma, il GdP sosteneva che era stata una scelta autonoma degli agenti della Polstrada non fermare il veicolo, ma seguirlo per sei chilometri. Risultato: l’originaria opposizione del contravventore è rigettata.

Gli “ermellini” bacchettano il magistrato onorario: in sede di opposizione non si può annullare la sanzione per un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità con cui è organizzato il servizio di accertamento, che competono invece all’amministrazione. Ma la multa – osserva la Suprema corte – sarebbe stata comunque legittima anche senza contestazione. L’articolo 384 del regolamento di esecuzione del Codice della strada – ricorda il “Palazzaccio” – prevede, infatti, che quando le apparecchiature di controllo (autovelox) consentano la rilevazione dell’infrazione dopo che il veicolo sia già distante dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzo di queste strumentazioni esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni sull’impossibilità di intimare l’alt all’automobilista indisciplinato.




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