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20 novembre 2009
Trib. Reggio Cal., 15 ottobre 2009, est. Romeo - "MODALITA' DI PROVA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO"




                                               TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
                                                         Sezione Lavoro 
                                                 DISPOSITIVO DI SENTENZA
                                            R E P U B B L I C A I T A L I A N A
                                     I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O


Il giudice del lavoro di Reggio Calabria, dott.ssa Eliana Romeo,
all’udienza del 15 ottobre 2009 ha pronunciato la seguente
                                                              SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 1152/2009 R.G.A.C. e vertente 
                                                                   TRA
* *, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Gurnari e D. Battaglia ; -OPPONENTE
                                                                     E
IINAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marchese;
EEQUITALIA ETR s.pa., concessionario del servizio di riscossione dei tributi, rappresentato e difeso dall’avv. G. Mazzotta; -OPPOSTI
Uditi i procuratori delle parti , definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da * * con ricorso depositato il 9 aprile 2009 avverso l'INAIL e l’EQUITALIA ETR s.pa., concessionario del servizio di riscossione dei tributi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede :
- Rigetta la domanda e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida, a favore di ciascuno dei convenuti, in euro 550,00 ( di cui euro 320,00 a titolo di onorari) oltre IVA e CPA, se dovute, e spese generali .
Reggio Calabria, 15.10.2009
Il G.L.
dott.ssa Eliana Romeo






per i seguenti contestuali
MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il giorno 9 aprile 2009, * *, premettendo di non ricordare di avere mai ricevuto notifica della cartella esattoriale n.094 2007 0038 2233 19 000, relativa a contributi INAIL per gli anni 2003, 2004, 2006, 2007 , dell'importo di euro 1.317,91, della cui esistenza sarebbe venuto a conoscenza incidentalmente, ha assunto oltre al difetto di notifica della cartella in questione, la prescrizione dei crediti, l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'ente (che, a parere del ricorrente, sembrerebbe essere quello di cui alla legge n.662/1996 in luogo di quello previsto dalla legge n.388/2000), la decadenza in base all'art.25 comma I lettera A, l'infondatezza del credito.

Si sono costituti i convenuti INAIL e l'EQUITALIA ETR s.p.a ed entrambi hanno allegato l'avvenuta notifica della cartella in data 29 dicembre 2007 .

L'ETR ha anche prodotto a riprova di tale assunto la riproduzione fotografica della cartolina recante il riferimento alla cartella n. 094 2007 0038 2233 19 000, cartolina dalla quale emerge che la notifica era stata eseguita in data 29 dicembre 2007 a mani di persona che sottoscrivendosi <<P M >> aggiungeva la qualità <<madre>> del destinatario.
Entrambi i resistenti hanno perciò sostenuto la definitività della cartella essendo improrogabilmente decorsi i quaranta giorni dalla notifica senza che venisse proposta opposizione, con l'effetto di precludere l'esame di ogni questione di merito o preliminare di merito ( prescrizione) che avrebbe dovuto farsi valere in sede di tempestiva impugnativa del titolo .
All'udienza odierna la parte ricorrente ha contestato l'inidoneità della riproduzione fotografica della cartolina di fornire prova della notifica e la conformità all'originale ed ha argomentato in ordine alla portata dell’art.26 del DPR n.602/1973 assumendo che in base ad esso il concessionario per la riscossione non avesse assolto all’onere di prova non avendo prodotto la matrice o la copia dell’atto.
Ha, inoltre , sostenuto che essendo stata eseguita la consegna a persona diversa dal destinatario l’ufficiale postale non avesse identificato il consegnatario o il rapporto di parentela con il destinatario.
La causa, ritenuta matura per la decisione, invitati i procuratori alla discussione è stata decisa.

Deve osservarsi che le censure mosse dal ricorrente nell'atto introduttivo sulla premessa della mancata notifica del titolo, devolvono al giudice unicamente questioni di merito della pretesa contributiva e degli accessori (modalità di cacolo delle sanzioni e leggi applicabili), preliminari di merito quale è la prescrizione, nonché questioni attinenti ai limiti del potere di iscrizione a ruolo che producono l'effetto ( sostanziale ) della decadenza dalla pretesa quali il regime decadenziale di cui all'art.25 dlgs n.46/1999; in sostanza si tratta , per tutte le censutre esposte, di questioni sollevabili unicamente in sede di opposizione tempestiva alla cartella esattoriale .
Dunque, in generale, la domanda appare indirettamente volta a rimettere in discussione il merito sostenendo la rimessione in termini sul merito del credito dell’opponente giustificata dalla mancata notifica del titolo ed ottenere un accertamento negativo della pretesa contributiva, al pari, e censure , quali da decadenza ex art.25 dlgs n.46/1999, che, in ogni caso, presuppongono un potere impositivo con iscrizione a ruolo esercitato e portato a conoscenza del destinatario, far valere una sorta di decadenza sostanziale da tale potere quindi ancora una volta investono il merito della pretesa contributiva.

Ma la prova fornita dall'ETR s.p.a della notifica della cartella nel dicembre 2007 in presenza di un ricorso giudiziale depositato solo 9 aprile 2009 induce a ritenere inammissibili tutte le questioni devolute perchè il titolo è divenuto incontrovertibile per effetto della mancata opposizione tempestiva .

Dovendo vagliare la consistenza e valore sotto il profilo processuale del documento individuato come copia conforme avviso di ricevimento contenuta nel fascicolo dell’ETR s.p.a., in ragione della censura sollevata a verbale dalla parte ricorrente, si osserva che tale documento è una riproduzione fotografica della cartolina AR su un foglio in cui vi è l'attestazione dell'agente della riscossione ETR di conformità all'originale.
Tale riproduzione fotografica è consentita dall’uso degli apparecchi scanner che riproducono le immagini per permetterne la conservazione in un archivio informatico , e la sua efficacia va pienamente riconosciuta nel processo in ragione del disposto di cui all’art.2712 c.c. (<<Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformi ai fatti o alle cose medesime>>) .
Va, al riguardo, osservato che qualsiasi contestazione della conformità si sollevi, non può essere generica, essendo preciso onere della parte, di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all’originale, anche al fine di evidenziare, anche solo in astratto, la serietà e ragionevolezza della censura, potendo, altrimenti, tale condotta processuale essere valutata dal Giudice anche in relazione al dovere di lealtà imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c..

Nel caso, la parte ricorrente non ha assolto a tale onere di specificità limitandosi ad una generica contestazione.

Va anche detto che la corrispondenza all’originale risulta sostenuta dall’attestazione di conformità all’originale compiuta dall'Agente di Riscossione.
Né della riconducibilità dell’attestazione ad un preposto dell’ente abilitato può dubitarsi in presenza della dicitura che accompagna la sottoscrizione.
Inoltre, che dipendente delegato della concessionaria sia investito di poteri certificativi è affermato dalla giurisprudenza dell'organo contabile <<il dipendente di società concessionaria di esazione tributi addetto agli atti di riscossione , […] è pubblico ufficiale munito di poteri autoritativi e certificativi e svolge attività diretta all'acquisizione ed alla custodia di "pecunia pubblica">> C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 16 febbraio 2004, n. 235, sez. giurisd., 22 dicembre 2003, n. 2562sez. giurisd., 1 marzo 2004, n. 456, ma anche C.Conti sezione giurisdizionale per il Veneto 21 maggio 2003. e sezione giurisdizionale regionale per il Veneto del 28 marzo 2003 n.274.
Nelle sentenze in esame si rileva che il rapporto che intercorre tra l'Amministrazione concedente e la società concessionaria debba essere inquadrato nell'ambito della disciplina della concessione del servizio di riscossione dei tributi, servizio che, ai sensi del d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43 (“Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 , comma 1, della legge 4 ottobre 1986 n. 657”, poi sostituito ed abrogato dal d.lgs. 13.4.1999 n. 112 entrato in vigore il 1° luglio 1999), e che il servizio può essere svolto anche da società per azioni con particolari requisiti (art. 31, comma I, lett. C d.p.r. n. 43/1988 e art. 2, comma II, d. lgs. n. 112/1999, cit.) .
Consegue, da tanto, che il concessionario della riscossione viene a porsi come un vero e proprio organo indiretto della Pubblica Amministrazione, munito di poteri di organizzazione, gestione ed esecuzione di attività di interesse pubblico e , pertanto, come pubblico ufficiale.Funzioni pubbliche ancor più evidenti a seguito del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,conv. In legge 248/2005 istitutivo della riscossione s.p.a. oggi Equitalia (che senza soluzione di continuità è succeduta alle precedenti società ) a mezzo della quale l’agenzia delle entrate esercita la riscossione .
Deve ritenersi perciò adeguatamente dimostrato attraverso la riproduzione fotografica dell’avviso di ricevimento, che reca il riferimento al numero della cartella esattoriale n. 094 2007 0038 2233 19 000 notificata, con attestazione di consegna in data 29 dicembre 2007 a mani di persona che sottoscriveva qualificandosi <<familiare convivente>> del destinatario e apponendo la sottoscrizione <<PAVIGLIANITI MARIA >> aggiungeva la qualità <<madre>> .

Dunque, la dichiarazione di parentela e convivenza compiuta dal consegnatario unita al luogo di consergna costituiscono elementi che di per sé suffragano la correttezza della notifica , ove si consideri che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, mentre incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (per tutte: Cass., sez.III, n. 24998/2008; Cass., sez.I, n. 6270/2005) .
Infine, appare opportuno osservare che qualsiasi questione circa l'assenza di prova in giudizio che, unitamente alla cartolina AR, fosse stata consegnata al ricevente anche la cartella n. 094 2004 00129 3955 000, cui la stessa cartolina fa riferimento, non può non tenere conto che il tenore dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 sancendo la facoltà di notifica a mezzo posta (<<La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, 'ufficio o l'azienda >>) come meccanismo di notifica consentito, impone al concessionario, evidentemente anche ai fini della prova in giudizio oltre che di difesa del destinatario, un onere di conservazione di alcuni documenti, che può essere assolto con modalità alternative, modalità diverse la cui previsione si rende necessaria per le diverse modalità di notifica della cartella, ma la cui fungibilità (e questa valutazione di fungibilità è operata dal legislatore) assolve anche alla funzione di snellire ed agevolare il concessionario anche nel compito di fornire la prova della notifica in considerazione della verosimile mole considerevole di documentazione che egli dovrebbe conservare ove gli fosse fatto obbligo di fornire prova di ogni circostanza per tutte le cartelle notificate.
Questo succede perchè il concessionario non è equiparabile ad un qualsiasi mittente che in via occasionale spedisca una cartolina Ar ed un plico.
All'ordinario utente del servizio postale che si avvale di tale mezzo può essere ragionevolmente richiesto di conservare prova non solo della raccomandata ma anche del documento notificato e provare la congiunta notifica anche a mezzo di testimoni, ma il concessionario è un soggetto che verosimilmente, svolgendo tale funzione in via ordinaria ed istituzionale, e perciò per un numero non determinabile di casi , deve potersi avvalere di meccanismi semplificati capaci di creare in suo favore attraverso una prova più accessibile una presunzione semplice, suscettibile di smentita solo attraverso prova del contrario, di consegna del documento assieme alla cartolina AR .
In sostanza, ritenere il contrario significherebbe imporre al concessionario una prova estremamente difficile, se non diabolica, a scapito dell'efficienza del sistema apprestato in funzione dell'interesse all'adempimento dei crediti previdenziali che risponde a ragioni di ordine pubblico e che incontra l'unico limite della prescrizione.
Ora, la previsione che <<Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.>> è fonte, pertanto, di un onere che può essere assolto, come si è detto, con modalità precise (quali la conservazione della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso del ricevimento), ma tali modalità sono, per valutazione normativa, fra loro equivalenti (per l'uso della disgiuntiva o), ossia ciascuna di essere è capace, se assolta, di fornire prova della notifica in quanto rechi in sé gli elementi essenziali a fornire certezza dell'attività notificatoria (quindi, attestazione, del soggetto abilitato alla notifica, della consegna con l'indicazione del tempo, del luogo di consegna e della qualità del ricevente se non è il destinatario).
Per tali motivi non è appropriato, ai fini dei determinare il contenuto e la ripartizione dell'onere della prova fra le parti di questo giudizio in tema di notifiche a mezzo posta, il riferimento a quella giurisprudenza che si è pronunciata in relazione a situazioni diverse sia per i soggetti coinvolti che per le circostanze, come ad esempio la Cassazione Sez. Lav. n. 24031/2006 che si riferisce all'ipotesi di spedizione di un documento in busta raccomandata e non in plico .
Deve ricordarsi che la Cassazione, pronunciandosi in generale in materia di atti ricettizi, abbia spesso ritenuto idonea a fornire prova della conoscenza dell'atto sia la lettera raccomandata che il telegramma, affermando che, in presenza della prova certa della spedizione, segue, anche in assenza dell’avviso di ricevimento, <<la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera o contiene una lettera di contenuto diverso>> (vedasi per tutte Cassazione sez. II n.20144 del 2005, che cita Cass. n. 22133 del 2004, n. 771 del 2004, 12135 del 2003, n.10536 del 2003).
A fortiori, in questo caso, proprio in base alle previsioni di legge citate, spetta al destinatario, qui il ricorrente, provare che non sia stata notificata, unitamente alla cartolina, anche la cartella esattoriale essendo la controparte, in specie la società concessionaria del servizio di riscossione, per i motivi di cui si è detto, assistita da una presunzione juris tantum circa la ricezione non solo della cartolina ma anche del plico accluso, presunzione che trae fonte, ad avviso di questo giudicante, dall'art.26 del DPR n.602/1973.
In conclusione, il titolo è divenuto definitivo e non può più essere rimesso in discussione sotto i profili dedotti dal ricorrente.
Per tali motivi la domanda va rigettata.
La spese seguono la soccombenza e, poste a carico dell’opponente, sono liquidate come da dispositivo.
Reggio Calabria, 15 ottobre 2009
                                                                                                       Il G.L.
                                                                                             dott.ssa Eliana Romeo





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