24 novembre 2009
“CAPACITÀ DI AGIRE E INTERESSI DELLA PERSONALITÀ” - Gaetano ANZANI
vermeer
«La rivincita della vita comincia quando si capovolge l’impostazione che vede nella persona quasi esclusivamente il soggetto economico e identifica la sua capacità di prendere decisioni sostanzialmente con la capacità patrimoniale. (…) L’età, l’handicap, lo stato di salute fisica o mentale non sono condizioni oggettive da registrare una volta per tutte, e davanti alle quali arrestarsi. (...) Nasce così un diritto faticoso, che non allontana da sé la vita, ma cerca di penetrarvi».
L’autodeterminazione in ordine ad interessi attinenti alla propria persona, negli ambiti nei quali venga riconosciuta dall’ordinamento, presuppone in effetti una capacità di agire che non sempre può dipendere da fattori astratti e che, a volte, necessita semplicemente di essere assistita – non sostituita – da quella di un terzo: ad esempio, alla capacità legale di agire, ancorata all’età dei diciotto anni piuttosto che ad un’altra prefissata età eccezionalmente inferiore, è spesso da preferire – anche in armonia con il diritto internazionale pattizio ed il diritto comunitario in materia di minori – la capacità d’intendere e di volere oppure la capacità di discernimento; così come a rafforzare la volontà di un “soggetto debole” – un minore, un anziano o un malato di mente – può intervenire la figura del genitore, dell’amministratore di sostegno o del tutore.
Queste direttive di massima sono corroborate tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza.
Anzitutto, bisogna notare che le ipotesi nelle quali l’acquisto della capacità legale di agire è anticipato rispetto al raggiungimento della maggiore età denunciano la preoccupazione del legislatore di abbinare il più possibile la capacità legale a quella naturale, ma a ben vedere non abbandonano la ratio che pervade l’art. 2 cod. civ., ossia la predilezione di un’esigenza di certezza nei rapporti giuridici (assicurata dal riferimento al possesso, verificabile a priori, di una data età), a scapito della valorizzazione della reale maturità psico-fisica della persona.
Ad esempio, l’art. 250 cod. civ. fissa al sedicesimo anno sia la capacità del genitore naturale per il riconoscimento del proprio figlio sia la capacità del figlio naturale per la prestazione del consenso necessario al riconoscimento da parte del genitore. E l’art. 609 quater cod. pen. riconosce una piena libertà sessuale ai minori ultraquattordicenni (o, in presenza di certi presupposti, ultratredicenni), a cui fa da riscontro, ai sensi dell’art. 2, 3° comma, l. n. 194/1978 , il diritto ad ottenere nelle strutture sanitarie e nei consultori, su prescrizione medica, la somministrazione dei mezzi utili ad una procreazione responsabile. Inoltre, la legge della Regione Toscana n. 28/2004 , che disciplina le attività di tatuaggio e di piercing, dopo aver ribadito la necessaria osservanza dei limiti generali posti dall’art. 5 cod. civ. ed aver vietato all’art. 4 l’esecuzione di tali pratiche estetiche sui minori degli anni quattordici (ad eccezione del piercing al padiglione auricolare, che è un intervento ritenuto “ordinario”), richiede che alla volontà dei minori ultraquattordicenni (e, per il piercing al padiglione auricolare, degli infraquattordicenni) si accompagni il consenso dei genitori o del tutore.
Nondimeno, un superamento dell’astrattezza del modello accolto dall’art. 2 cod. civ. è già percepibile laddove l’anticipato acquisto della capacità legale non viene subordinato sic et simpliciter ad un requisito di età, ma altresì ad un previo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, a cui è demandato l’accertamento in concreto dell’adeguata maturità psico-fisica della persona con riguardo ad un preciso atto: si tratta di un’evidente soluzione di sintesi tra certezza nei rapporti giuridici e attenzione verso le effettive condizioni personali di ciascuno.
Ad esempio, l’art. 84, 2° comma, cod. civ. stabilisce che «[i]l Tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (...) ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni».
Ma la vera “rivoluzione copernicana” in materia di capacità di agire sta in quelle ipotesi, sempre più numerose, nelle quali vengono accolti criteri del tutto eccentrici rispetto alla ratio dell’art. 2 cod. civ., ossia laddove o il difetto di capacità legale è temperato dalla doverosa ponderazione dell’accertata volontà dell’incapace da parte di chi è chiamato ad assumere decisioni che lo concernano o, soprattutto, l’unica capacità rilevante non è quella legale, bensì quella naturale.
Tratto (d’accordo l’Autore) da G. Anzani, “CAPACITÀ DI AGIRE E INTERESSI DELLA PERSONALITÀ ” in La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2009, n. 10