25 novembre 2009
“TASSATO IL BONUS-AFFITTO AL DIPENDENTE TRASFERITO”
Sentenza
Il caso
Perché il datore non versa la ritenuta sul bonus riconosciuto al dipendente? La tesi sostenuta è che si tratterebbe di un versamento che ha natura risarcitoria, visto il danno prodotto al dipendente che è stato costretto a trasferire la famiglia in un'altra città pagando un affitto più alto a parità di condizioni abitative. Ma la giurisprudenza di legittimità insegna che il contributo al lavoratore risulta comunque soggetto all’imposizione fiscale (nella specie si trattava per di più di un’erogazione forfettaria): è esentasse soltanto il recupero della spese di viaggio e trasporto.
Passiamo al lavoratore: il rapporto fra sostituto e sostituito d’imposta, vale a dire datore e dipendente, non solleva il secondo dai suoi obblighi anche se il primo non ha versato la ritenuta d’acconto ex articolo 23 Dpr 600/73.
Quando il Fisco ritiene che le imposte non gli siano state versate in modo corretto, emette l’avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato e gli contesta di non aver incluso nella denuncia annuale quella determinata componente di reddito tassabile, come ad esempio il bonus-affitto.
La decisione
Il ricorso del dipendente, tuttavia, è accolto: il vero nodo da sciogliere resta infatti l’applicabilità delle sanzioni. Il D.Lgs 472/97 - ricordano gli “ermellini” - ha ridisegnato il sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie e ha sostituito alle soprattasse (e alle pene pecuniarie) “multe” di pari importo che sono applicabili anche ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della riforma (nella specie la soprattassa Iva ex articolo 44 del Dpr 633/72). E il punto è che il nuovo regime prevede che ai fini della sanzione non sia più richiesta la semplice volontarietà dell’evento ma risulti necessario il dolo o quanto meno la colpa dell’agente: il giudice del merito, dunque, deve motivare sul fatto che si possa attribuire l’omesso pagamento dell’imposta al lavoratore dipendente (il quale nel caso di specie contestava la legittimità delle sanzioni). Così dovrà fare il giudice del rinvio per mettere la parola “fine” alla vicenda.
Fonte La Stampa on line
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