[…] In considerazione della domanda posta in ricorso, volta al riconoscimento dei danni "fisici, biologici, morali, esistenziali e materiali" subiti da M.S., pare opportuno, preliminarmente all'analisi della fattispecie de qua, compiere un rapido excursus in relazione agli orientamenti della giurisprudenza in tema di tipologia, natura e caratteristiche dei danni non patrimoniali risarcibili, evidenziando fin d'ora che, a fronte della molteplicità dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza per tradurre in valori monetari il vulnus alla sfera personale, esulante dalla capacità reddituale, causato dall'evento lesivo, il Tribunale di Alba ha recentemente deciso di adottare, come criterio per liquidare i danni non patrimoniali, le nuove tabelle di Milano del 2009.
Pare opportuno iniziare dalle pronunce della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003, le quali hanno dato definitiva conferma al cosiddetto "sistema tripartito", includendo nel danno non patrimoniale (risarcibile), inteso come "categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona", tre distinte ed autonome "voci di danno": il danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, il danno morale (soggettivo), inteso come sofferenza interiore, di natura transitoria, causata dall'evento lesivo e, da ultimo, il "danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto inviolabile inerente alla persona, non avente natura economica e riconosciuto dalla Costituzione", tutti ricompresi nell'ambito dell'art. 2059 c.c.
Sinteticamente, il primo consiste nella lesione del diritto alla salute, risalente alle note sentenze della Corte Costituzionale n. 88/1979 e n. 184/1986, che avevano confermato gli orientamenti della giurisprudenza di merito a partire dagli anni settanta, in seguito riconosciuto dal legislatore, nella Legge n. 57/01 che, all'art. 5, lo definisce come "la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale", e nel Codice delle Assicurazioni Private (D.lgvo n. 209/2005) che, all'art. 138, dà analoga definizione: "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
Unico requisito per riconoscere e liquidare tale danno, quindi, è l'avvenuta lesione alla persona, a livello fisico o psichico, purchè accertata a livello medico-legale.
Il danno morale soggettivo, invece, viene configurato come "sofferenza transitoria", "patema d'animo", subìto in conseguenza di un fatto che sia, astrattamente, riconducibile ad una fattispecie di reato, e può essere liquidato anche nei casi in cui non sussiste danno biologico (si veda, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 2515/2002).
In tale danno, la cui base normativa risiede nell'art. 185 c.p., molti riconoscevano (e riconoscono) una componente sanzionatoria, in quanto la sua liquidazione era (ed è) strettamente legata alla configurazione, seppur astratta, di un reato.
Tuttavia, alla luce delle recenti teorie, dottrinali e giurisprudenziali (confermate dalle sentenze sopra citate), in tema di responsabilità civile (più inclini a valorizzare la concezione riparatoria dei danni), il danno morale soggettivo ha assunto una connotazione concreta, strettamente connessa alla persona lesa, consistente nel pregiudizio alla sfera interiore causato dall'evento lesivo.
Nonostante qualche opinione di diverso avviso, il danno morale non si riconosce automaticamente, ma va provato, anche se, secondo l'opinione maggioritaria, sono sufficienti le presunzioni.
La terza tipologia di danno riconosciuta dalle pronunce della Cassazione del 2003, distinta dalle prime due, consiste nel "danno non patrimoniale da lesione di diritti costituzionali".
Come si evince dal tenore letterale, tali danni sono configurabili solo ed esclusivamente in presenza di lesioni di diritti della persona aventi rilievo costituzionale, ovvero riconosciuti, tutelati dalla Costituzione, come ad esempio il diritto allo studio (artt. 33-34 Cost.), oppure il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19) e, chiaramente, devono essere provati, al fine della liquidazione.
Su quest'ultimo danno pare opportuno soffermarsi in quanto, a partire dalle pronunce della Cassazione del 2003, esso ha costituito un limite, o meglio ha sancito la fine, della categoria del cosiddetto "danno esistenziale".
E' necessario subito chiarire, onde evitare pericolosi equivoci, che con il termine di "danno esistenziale" si fa riferimento (in quanto cosè è stato definito dalla giurisprudenza che lo ha riconosciuto in passato) a quei pregiudizi, di svariata natura, ma comunque attinenti alla sfera dell'esistenza umana, che venivano riconosciuti in conseguenza di un fatto illecito.
Per fare alcuni esempi, è stato riconosciuto tale danno in conseguenza di un illegittimo protesto di una cambiale (Cass. n. 4881/01), di un indebita prestazione di lavoro in giorni festivi (Cass. n. 9009/01), dell'installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento (Cass. n. 3284/08) ed in altri innumerevoli casi, quali lo stress o l'angoscia per la perdita dell'animale domestico, per l'interruzione del servizio di telefonia, per la mancata partecipazione ad un evento.
Inoltre, il danno esistenziale è stato riconosciuto nelle ipotesi in cui, a seguito dell'evento lesivo, al danneggiato fossero state precluse o limitate attività inerenti alla "vita di relazione ordinaria" (ovverosia riferibili alla generalità delle persone), ad esempio fare passeggiate, andare a ballare, praticare sport saltuariamente.
Ebbene, già con le sentenze del 2003, la Cassazione ha sancito la non risarcibilità del danno esistenziale (come sopra inteso), facendo leva sulla mancanza, in casi del genere, di sufficiente gravità e peculiarità del pregiudizio.
Ponendo il limite della violazione di diritti costituzionali, la Suprema Corte ha inteso porre un freno a quell'orientamento che tendeva a risarcire, sotto la categoria di "danno esistenziale", ogni lesione, anche minima, anche attinente ad aspetti di esigua rilevanza, o comunque "ordinari" della sfera personale.
A seguito delle pronunce suddette, quindi, la giurisprudenza prevalente ha negato la risarcibilità dei danni non incidenti su interessi costituzionalmente garantiti.
Si è voluto partire dallo schema fissato dalle sentenze della Cassazione del 2003, in quanto si ritiene che esso abbia, ancora oggi, piena validità, pur a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/08, la quale ha posto solo alcune precisazioni, confermando, nella sostanza, quanto precedentemente stabilito.
Non risultano modificate, infatti, le figure del danno biologico e morale, e viene confermata la risarcibilità di ulteriori, diversi pregiudizi di natura non patrimoniale solo in presenza di una violazione di diritti costituzionale (ovverosia la terza categoria fissata dalle sentenze del 2003).
Si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite: "palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità".
In conclusione, quindi, le Sezioni Unite hanno confermato quanto stabilito dalla Corte nel 2003, senza alterare la tripartizione delle categorie sopra evidenziate, che restano autonome (pur nell'ambito di un'unitaria figura di "danno non patrimoniale" fondato sull'art. 2059 c.c.), e che devono essere provate, anche con presunzioni, ai fini della liquidazione (salvo il danno biologico, che deve essere accertato sotto il profilo medico-legale). […]