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Il patto elettorale del politico con la cosca mafiosa assurge a fatto punibile, a titolo cd. di concorso esterno del politico - tutte le volte che sia apprezzabile un contributo causale produttivo di “risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell’associazione mafiosa
L’art. 59 comma 4 c.p. disciplina l’erronea supposizione dell’esistenza di una causa di giustificazione. La scriminante putativa è valutata a favore dell’agente anche se sussiste solamente nella sua psiche. L’art. 55 c.p., al contrario, opera nei casi in cui tale causa di liceità di fatto esiste, ma il soggetto supera colposamente i limiti del comportamento dalla stessa legittimato. I due istituti nascono da presupposti giuridici diversi, ma ciò non esclude che possa darsi l’eccesso anche laddove la scriminante sia solamente putativa. 

L’impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di condanna emessa nel marzo del 2009 dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino per i delitti di omicidio volontario aggravato e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ha offerto, di recente, alla Corte di Cassazione l’occasione per chiarificare quando sia possibile parlare di “legittima difesa putativa”, nonché per indicare alcuni criteri applicativi utili all’accertamento della medesima. 

Il fatto origine della vicenda giudiziaria de qua è un “banale” litigio. La diatriba nasceva all’interno di un bar tra due soggetti, P.N. e A.T., degenerando ben presto al punto che il secondo, prelevato dall’auto un cacciavite, rincorreva dapprima P.N. - nel frattempo riparatosi nell’abitacolo della sua autovettura – ed infrangeva, poi, con l’arnese il vetro dell’automobile sfidando il rivale ad uscire. Quest’ ultimo, poco dopo, urtava con la sua macchina quella di A.T., che a sua volta finiva addosso alla vettura di uno dei presenti. Successivamente A.T. si recava verso la cascina della famiglia N. e volontariamente batteva l’automobile del contendente. Questi sopraggiungeva impugnando una pistola calibro 7,65 e iniziava ad esplodere numerosi colpi all’indirizzo del litigante appropinquandosi sempre più all’auto in cui questi si trovava in procinto di partire. Gli ultimi quattro colpi, sparati, quindi, a distanza ravvicinata, determinavano il decesso. 

La difesa dell’imputato, condannato dapprima a venticinque e poi a ventidue anni di reclusione, proponeva ricorso per Cassazione per tre differenti motivi di censura, parimenti respinti dalla Suprema Corte. Tra essi il secondo, relativo all’asserita “mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del reato di omicidio volontario in quello di omicidio colposo, avendo ecceduto per colpa l’imputato nell’esercizio della causa di giustificazione della legittima difesa putativa, tenuto conto della condotta aggressiva e violenta serbata da T. nel cortile dell’abitazione dei N.”, merita particolare attenzione. 

Trattasi, dunque, come già accennato, di preteso eccesso colposo in scriminante putativa. Quest’ultima, laddove ritenuta esistente, è valutata a favore dell’agente che non viene punito. Tale trattamento di favore, pur in presenza di un fatto tipico e non assistito da alcuna causa di giustificazione, dipende, invero, dall’assoluta mancanza di colpevolezza dolosa. L’errore in cui cade il soggetto, cioè, al pari di quello di cui all’art. 47 c.p., esclude il dolo. L’erroneo convincimento, infatti, ha ad oggetto una situazione di fatto che, ove realmente esistente, integrerebbe i presupposti di una delle cause di giustificazione codificate. Esclusa, quindi, la responsabilità dolosa dell’agente, al più può darsi una responsabilità a titolo di colpa ogniqualvolta l’errore in cui il soggetto versa sia colpevole, inescusabile o vincibile e, ovviamente, l’ordinamento preveda il delitto anche quale colposo. In presenza di una scriminante putativa non è possibile rimproverare al soggetto di aver voluto l’evento, al più può muoversi a lui il rimprovero di averlo causato, appunto, per “colpa”. 

L’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. presuppone che la causa di giustificazione esista, ma il colpevole ne superi – colposamente o dolosamente – i limiti. Rispetto alla legittima difesa, in particolare, l’eccesso può darsi in due modalità. Una prima consistente nel superamento della misura della necessità di difesa, una seconda nell’ oltrepassare i limiti cronologici dell’attualità dell’offesa. 

La giurisprudenza ammette possa darsi eccesso colposo in scriminante putativa e, dal canto suo, la dottrina più attenta osserva che gli artt. 55 e 59 u.c. c.p. presuppongono situazioni di fatto diverse tra loro “ma che, se l’art. 55 c.p. non vi fosse, l’art. 59 comprenderebbe anche le ipotesi regolate dal primo , perché chi ritiene erroneamente di agire nei limiti fattuali di cui esistono i presupposti, ritiene pur sempre di agire in presenza di una causa di giustificazione (ma essendovi l’art. 55 c.p. , sembra improprio, sebbene il risultato sia il medesimo, riferire ad esso - e non all’art. 59, co. 4° - l’ipotesi di eccesso colposo in causa di giustificazione putativa del tutto inesistente) (Romano). 

Ciò posto, le recente pronuncia della Sezione prima appare del tutto coerente con i principi in materia. Ritiene, infatti, la Corte, che i presupposti necessari per aversi legittima difesa “putativa” siano identici a quelli richiesti dall’art. 52 c.p. E’ necessario che l’erroneo apprezzamento dei fatti determini nell’agente la “giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta”. La valutazione deve riguardare la situazione di fatto in cui si è trovato il soggetto per valutare se, a livello obiettivo, la stessa possa aver condotto all’errata persuasione di versare in un caso di difesa legittima. Non è sufficiente, quindi, l’analisi del mero “stato d’animo” per valutare se sia invocabile l’ultimo comma dell’art. 59 c.p. 

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che l’analisi della situazione di fatto abbia correttamente portato la giurisprudenza di merito alla condanna per omicidio volontario e non già ad una per omicidio colposo stante che la vittima non possedeva un’arma da sparo, non via era attualità dell’offesa al momento dell’esplosione dei colpi ed il colpevole aveva esploso gli ultimi tra questi a distanza ravvicinata, malgrado la vittima stesse allontanandosi. La vicenda, per come ricostruita in dibattimento, quindi, ha portato a non ammettere l’esistenza di elementi oggettivi tali da giustificare una difesa. Il che ha escluso tout court l’applicabilità dell’art 59 comma 4 c.p. (s.g.)
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Non si configura un’ipotesi di reato complesso nel caso in cui un automobilista ubriaco cagioni la morte del passeggero. Così ha affermato la Cassazione aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. 

Nel caso in questione, il conducente ubriaco nell’affrontare una curva sinistrorsa perdeva il controllo del veicolo e, precipitando in una scarpata, cagionava la morte del passeggero che trasportava. Ricorreva in Cassazione l’imputato adducendo la violazione dell’art. 15 c.p. laddove la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza non era stata assorbita nel più grave reato di omicidio colposo. Ciò, sia in base alla relazione di offesa ai medesimi beni giuridici in fasi diverse, sia in considerazione che la contravvenzione è circostanza aggravante dell’omicidio colposo. 

La Suprema Corte ha respinto il ricorso statuendo che non si crea un concorso apparente di norme tra l’art. 186 C.d.S. e l’art. 589 c.p.. Infatti, diversi risultano gli oggetti giuridici delle fattispecie: l’incolumità pubblica per la contravvenzione, la vita per il delitto. Non si configura, quindi, nemmeno il presupposto di applicabilità dell’art. 15 c.p. ovvero l’esistenza di un rapporto di genere a specie tra le norme in questione. L’incipit dell’art. 186 C.d.S. « ove il fatto non costituisca più grave reato » non determina un assorbimento della contravvenzione nel delitto stante proprio la mancanza di un concorso apparente tra le due norme. 

Non solo, non è nemmeno configurabile nell’ipotesi de qua un caso di reato complesso. Ai sensi dell’art. 84 c.p. qualora la legge considera come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero per se stessi autonome fattispecie incriminatrici, non si applicano le norme in tema di concorso di reati. Ratio della norma è quella di evitare che l’interprete sia indotto ad applicare il regime di concorso di reati laddove il legislatore ha proceduto ad una unificazione normativa di fatti che integrerebbero autonome fattispecie; si tende, nel concreto, a garantire un trattamento sanzionatorio più equo. Tra l’art. 186 C.d.S. e l’art. 589 c.p. vi sarà concorso di reati, ma non una ipotesi riconosciuta di reato complesso. 

La volontà del legislatore emerge dal dato testuale in quanto nel secondo comma dell’art 589 c.p. la norma richiama genericamente le disposizioni sulla circolazione stradale, senza alcun ulteriore chiarimento (ad es. tra illeciti amministrativi e contravvenzioni), con ciò evidenziando che l’ipotesi aggravata non è stata intesa come figura di reato complesso, altrimenti vi sarebbe stato uno specifico richiamo a determinate violazioni contravvenzionali. Non si può affermare, pertanto, che il reato contravvenzionale subisca una perdita totale di autonomia e si fondi con l’omicidio colposo. 

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 124/1974 in cui si afferma che: “secondo la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questa Corte, nell’ipotesi dell’art. 589 c.p., secondo comma, c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati. Invero mancano gli elementi costitutivi previsti dall’art. 84 c.p., giacché la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono necessariamente di per sé, autonomi reati.” 

Infine, per affermare la sussistenza del reato complesso è necessario che vi sia tra le due norme in oggetto anche un legame causale con carattere di immediatezza, caratteristica che non si presenta nel caso di specie. Infatti, l’automobilista ha iniziato la consumazione della contravvenzione in un momento nettamente anteriore rispetto alla consumazione dell’omicidio, escludendo così la possibilità di una immediata coincidenza causale tra le due violazioni. Questa pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un consolidato, anche se datato, orientamento giurisprudenziale; si veda ad es. Cass. II, 10812/95 Marinino, Cass. V, 2608/79 Schiavone. (g.v.)
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La forma libera del reato di partecipazione all'associazione criminosa compresa quella dedita al traffico di stupefacenti, ne comporta la configurabilità anche quando la condotta si esprime mediante la deduzione nell'accordo di un rapporto per sua natura sinallagmatico, giacchè la contrapposizione tra i soggetti, tipica di questo schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo per l'interesse preminente dei protagonisti dello scambio alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del contraente sia all'associazione, che trova nell'accordo la garanzia della disponibilità dell'acquirente della sostanza stupefacente commerciata, sia all'acquirente, che deriva dal rapporto assocaitivo la certezza della fornitura.
In conseguenza dell'accordo i singoli atti di acquisto divengono altrettanti reati - fine dell'associazione, laddove, in assenza dell'accordo essi rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica.

La partecipazione all'associazione criminoso non richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sè indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipantee della natura illecita di tali attività.
Egli infatti è responsabile dell'attività associativa che svolge e dei reati - fine alla cui deliberazione concorre, per cui, allorchè l'associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe - acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e all'azione dell'associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche all'attività di importazione delle sostanze stupefacenti.
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Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva e parziale falsificazione degli importi delle somme oggetto della originale autorizzazione al prelievo emessa dal giudice. 

In tali termini si è espressa la Suprema Corte, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo sorto tra le decisioni emesse in primo e in secondo grado, in merito alla vicenda che ha visto coinvolta una curatrice fallimentare imputata per aver falsificato gli importi e i nominativi delle autorizzazioni al prelievo, con cui il giudice delegato al fallimento acconsentiva ai vari pagamenti della procedura, in modo da poter versare la somma originariamente autorizzata dal giudice all’avente diritto e quella eccedente, frutto della manipolazione del provvedimento, ad altri destinatari. 

Brevemente, in contrasto con la qualificazione del fatto quale peculato operata dal giudice di prime cure, la Corte territoriale riteneva integrata la fattispecie di truffa aggravata, posto che, prima dell’autorizzazione del giudice delegato e del rilascio di mandati di pagamento, la curatrice non aveva il possesso, neppure mediato, delle somme della procedura; solo con l’alterazione dei mandati, fatto tra l’altro integrante i reati di falso materiale, la donna acquisiva il possesso delle somme ulteriori rispetto a quelle autorizzate, possesso, dunque, che risultava essere frutto di artefici e raggiri. 

In accoglimento delle doglianze emesse dal Procuratore Generale, la Corte di Cassazione qualifica il fatto come peculato giovandosi del richiamo a quella consolidata giurisprudenza che ravvisa l’elemento discretivo tra i delitti di peculato e truffa nel fatto che nel primo il possesso del danaro costituisce un antecedente della condotta, mentre nel secondo la condotta fraudolenta è finalizzata a consentire al soggetto agente di conseguire il possesso. 

Ebbene, alla luce di tale pacifico assunto, appare evidente come la condotta di falsificazione, lungi dal costituire l’artificio attraverso cui la curatrice ha potuto entrare nella disponibilità del denaro, è servita soltanto a favorire il trapasso delle somme in quantità maggiore rispetto a quella autorizzata, laddove la disponibilità del denaro era già stata conseguita dall’imputata in virtù della sua qualifica di curatrice fallimentare, sia pure con la necessaria integrazione costituita dall’autorizzazione del giudice delegato al pagamento ai creditori. 

L’errore in cui sembra essere incorsa la Corte d’appello risiede nel non aver considerato che il possesso del bene pubblico rilevante ai fini dell’art. 314 c.p. non è solo quello consistente nella detenzione materiale del bene, ma anche quello che si ottiene mediante la disponibilità giuridica, ravvisabile ogniqualvolta l’agente sia in grado, mediante atto dispositivo di sua competenza o anche prassi o consuetudini invalse nel suo ufficio, di ingerirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di appropriarsene. Si soggiunga che tale possesso del denaro può anche essere, come avviene nel caso di specie, mediato e fare capo a più pubblici ufficiali dove specifiche norme statuiscano il concorso. 

A rafforzare tale tesi depone poi il rilievo civilistico secondo cui la dichiarazione di fallimento determina un pignoramento generale del patrimonio del fallito e ne attribuisce l’amministrazione al curatore, il quale la svolge mediante atti dispositivi rispetto ai quali l’autorizzazione del giudice delegato si configura come mero atto integrativo dell’efficacia (e.s.)
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva visto condannato l’imputato per il delitto di cui agli artt. 56 e 353 c.p., propone ricorso per Cassazione il difensore lamentando molteplici motivi di doglianza. Innanzitutto, relativamente alla ascritta responsabilità a titolo di tentata estorsione, si deduce la mancanza, nel caso di specie, del requisito della minaccia di un male ingiusto, posto che l’imputato con la sua condotta avrebbe meramente prospettato l’esercizio di un diritto legittimo, quale quello di proseguire alla partecipazione all’asta. Parimenti insussistente viene ritenuto l’elemento costitutivo del danno, sulla base dell’assunto per cui esso si debba rapportare agli esiti dell’intera procedura esecutiva. Da ultimo, si denuncia un vuoto motivazionale in ordine all’idoneità della condotta ad incidere sulla sfera giuridica del’offeso, il quale non avrebbe percepito affatto l’illiceità della condotta posta in essere dall’imputato. Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che integra gli estremi del reato di tentata estorsione la richiesta della corresponsione di una somma di denaro come “prezzo” domandato per astenersi dal prendere parte ad una vendita all’incanto e, così, non turbare le aspettative nutrite dai soggetti sottoposti a procedura esecutiva di poter rientrare nella disponibilità dei beni pignorati. Infatti, in tale ambito, per giurisprudenza costante la minaccia, anche se consistente nell’esercizio di un diritto o di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento al soggetto agente, diventa illegittima quando, pur non essendo il male prospettato antigiuridico, il soggetto strumentalizza la facoltà accordatagli per un fine diverso da quello per cui la stessa è stata conferita. Evidente, dunque, nel caso in questione la sussistenza del requisito della minaccia, consistita nell’abuso di mezzi giuridici legittimi da parte del soggetto attivo al fine di coartare la volontà altrui a porre in essere una prestazione dannosa, per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia. (e.s.)
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Lo spunto per affrontare la questione della possibile applicabilità del principio di affidamento nell’ambito dei reati colposi commessi a seguito della violazione di norme sulla circolazione stradale è offerto alla Suprema Corte da una vicenda oggetto di giudizio della Corte di Appello di Ancona. 

Quest’ultima, controvertendo la valutazione del giudice di prime cure, aveva negato la penale responsabilità dell’imputato, coinvolto in un incidente stradale, per il delitto di lesioni personali. Precisamente, il conducente dell’autovettura, mentre percorreva una strada statale, avviava una manovre di svolta a sinistra per accedere a un’area di servizio sita sul lato opposto della carreggiata. Alcuni veicoli – tra cui in particolare un autoarticolato - che procedevano nell’opposto senso di marcia favorivano la manovra, fermandosi. Sopraggiungeva, tuttavia un ciclomotorista (parte lesa) che sorpassava scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autovetture, omettendo sia di fermarsi che di rallentare. A seguito dell’impatto tra l’autovettura ed il ciclomotore, la conducente di quest’ultimo riportava lesioni personali. Secondo la Corte d’Appello, invero, la condotta della persona offesa era da ritenersi del tutto imprevedibile e, pertanto, l’imputato veniva assolto. 

La decisione viene confermata, nella sentenza in esame, dalla Sezione IV che, respingendo il ricorso proposto dalla parte civile e discostandosi dal precedente – seppur implicito – orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermando la rilevanza del detto principio dell’affidamento nell’ambito della categoria di illeciti de quibus, imponendo di valutare “se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere” le altrui condotte pericolose. Colpa in concreto, quindi, da ricercare anche nella definizione della penale responsabilità del conducente per poter preservare, in ossequio al dettato costituzionale, la concreta rimproverabilità dell’inosservanza. 

La sussistenza della colpa si valuta, in genere, attraverso un giudizio circa l’osservanza da parte del soggetto delle regole cautelari relative all’attività svolta. In materia di circolazione stradale, vi sono numerose norme finalizzate a limitare il rischio insito nella stessa attraverso l’imposizione o il divieto di taluni comportamenti. La colpa del conducente risiede talvolta nella violazione di questi dettati codicistici (colpa specifica), talaltra nella mera omissione di cautele doverose o nell’adozione di comportamenti di per sé contrastanti con le regole cautelari di comune esperienza (colpa generica). La negligenza e l’imprudenza del guidatore sono valutate, del pari a quanto accade per gli altri reati colposi, rispetto al parametro della prevedibilità ex ante

L’applicazione giurisprudenziale di questo modello ai casi concreti ha evidenziato uno stretto legame tra colpa del conducente e prevedibilità delle conseguenze della sua condotta. Così, ad esempio, in talune pronunce, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente riprovevole la condotta del guidatore che abbia frenato violentemente su un tratto di strada ghiacciato provocando con lo sbandamento un incidente mortale (Cass., 19 dicembre 1996, n. 578) ed ha, per contro, disconosciuto la riprovevolezza del comportamento lesivo dell’automobilista che abbia causato un incidente, sorpreso dalla presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso dell’autostrada (Cass., 6 maggio 2003, n. 25962). 

Se, pertanto, è pacifico che il limite all’obbligo di agire con diligenza, prudenza, accortezza o per brevità “secondo le regole” –scritte e non - posto in capo al conducente è dato proprio dall’accertamento in concreto della prevedibilità delle conseguenze dannose del suo comportamento (non è esigibile, infatti, che un soggetto adotti tutte le cautele astrattamente ipotizzabili ed idonee a prevenire una qualsivoglia situazione di rischio, ma solo quelle che, in relazione alla specificità della situazione, è logico attendersi vengano prese!), non altrettanto definito è il rapporto tra la colpa dell’automobilista e quella di altri soggetti anch’essi destinatari di norme cautelari. 

Fino a che punto è lecito per un soggetto confidare nell’altrui rispetto delle regole? Le “altrui imprudenze” rientrano nella prevedibilità delimitante la responsabilità del conducente ovvero si pongono come limite alla stessa? 

In altri termini, può trovare applicazione nell’ambito della circolazione stradale il principio dell’affidamento? 

Come anticipato, la recente pronuncia della Sezione IV ha ritenuto di dover dare risposta affermativa a questo interrogativo, smorzando così l’atteggiamento rigorista precedente. 

In tema di circolazione stradale, infatti, la giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza. Già la fiducia “mal riposta” di un conducente nell’altrui condotta coscienziosa era considerata di per sé condotta negligente. La ragione di un tale approccio risiede nella stessa disciplina positiva della materia in questione. Numerose sono, invero, le norme del Codice della Strada finalizzate ad imporre uno standard di diligenza e prudenza così elevato da evitare danni anche in presenza di altrui comportamenti imprudenti. L’obbligo imposto dalla prassi giurisprudenziale al conducente, quindi, si spingeva fino al punto di imporgli di prevedere le eventuali altrui imprudenze, trovando, quale unico limite, l’imprevedibilità delle stesse. 

La sentenza de quo non ha inteso respingere tale approccio, ma temperarlo. 

L’evidenza insegna che un razionale “affidamento” anche in tema di circolazione stradale vi sia e vi debba essere per un duplice ordine di ragioni

Una prima di carattere pratico: se ciascuno dovesse essere pronto a prevenire qualsiasi altrui imprudenza, la circolazione si paralizzerebbe. Vi sono norme, quali – esemplifica la Corte- quelle che impongono di tenere un determinato senso di marcia, la cui osservanza deve essere data per scontata da ciascun conducente che, al contrario, e per assurdo, non avrebbe altra scelta che fermarsi! 

Una seconda ragione è di ordine più squisitamente giuridico: anche rispetto a questa categoria di reati è necessario rispettare il principio di cui all’art. 27 Cost. La personalità della responsabilità penale rischia di non essere osservata laddove si imponga al soggetto un obbligo in concreto inesigibile. Tale è, a parere della Suprema Corte, il richiedere al conducente di dover governare e prevedere qualsivoglia altrui attività illecita. Così ragionando, infatti, si arriverebbe all’assurdo di accordare una totale tutela al soggetto imprudente e indisciplinato il quale potrebbe ragionevolmente attendersi che la generalità degli altri “automobilisti modello” siano pronti ad evitare le conseguenze dannose della sua condotta, così rendendo la disciplina positiva del tutto priva di forza impositiva. 

Ciò non si pone in contrasto, anzi, avvalora le numerose pronunce che in passato hanno caldeggiato la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell’evento nel caso concreto, non solo nelle ipotesi di colpa generica, ma anche laddove la colpa del soggetto sia specifica. Ben può essere, infatti, che la norma positiva violata sia elastica e, quindi, necessiti di un giudizio di rimproverabilità calato nel caso reale. La Suprema Corte, tuttavia, ha osservato che l’esigenza di un’indagine concreta “non viene meno neppure quando, nella circolazione stradale, la condotta inosservante di altri soggetti non costituisce di per sé una contingenza imprevedibile”. 

In altri termini, se l’altrui comportamento imprudente è astrattamente prevedibile in quanto diffuso, non per ciò solo la sua mancata previsione è imputabile al conducente. E’ ben possibile, infatti, che la valutazione del contesto fattuale porti ad escluderne la prevedibilità in concreto. Viene meno, in questi casi, l’attribuibilità sul piano soggettivo della stessa inosservanza, nonché la concreta esigibilità del comportamento corretto, idoneo ad impedire il fatto. (s.g.)
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L'attività di un agente di polizia che - in esecuzione dell'ordine di servizio ricevuto di inserirsi in un individuato traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di assicurarne le prove e individuarne i partecipanti - contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa - pur in ipotesi di inapplicabilità del DPR 309/90  art 97 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti - non può rienersi estranea all'ambito dell'art 51 c.p. ossia all'adempimento di un dovere di polizia giudiziaria, in quanto fializzata alla ricerca delle prove, alla individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività, nota alla polizia e in corso di svolgimento.