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Il caso: Tizio ha convenuto davanti al Tribunale di Roma le società X e Y, entrambe con sede in Marbella (Spagna), e la società Z, con sede a Dublino (Irlanda), avanzando una richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento (e in subordine l’accertamento della invalidità) del contratto da lui stipulato in Roma nel 2001, avente ad oggetto l’acquisto di “diritti di multivacanze” presso il Villaggio turistico Marriot’s Club Son Antem, sito in Palma de Mallorca (Spagna) per un periodo di quattro settimane da scegliere nella stagione denominata Gold, in una abitazione di tre camere da letto, con decorrenza dal 2001 sino al 2079, per un corrispettivo di € 77.812,00.

Sin da subito si sono verificati problemi in quanto, come sostenuto dall’attore, era stato impossibile usufruire dei servizi presso il complesso vacanziero di cui in contratto (causa mancanza di disponibilità), ed il medesimo era stato “dirottato” presso altro villaggio. Detto disguido si è protratto per diversi anni sino a quando, nel 2006, l’attore, deluso dal servizio offerto da controparte, ometteva di versare i pagamenti per spese condominiali e manutenzione, come da contratto, per la suddetta struttura. In pari tempo l’attore chiedeva al Tribunale di Roma, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna delle società convenute al risarcimento del danno, alla restituzione di quanto corrisposto per l’acquisto del diritto e per le spese di manutenzione versate, oltre ad un risarcimento del danno a titolo di “vacanza rovinata”.

Costituitesi in giudizio le tre società convenute, le medesime contestavano nel merito le pretese attore e, per quel che interessa nel presente articolo, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 22, 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale.
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>>> ultimi dati inseriti:

- Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2010, n. 16024, pres. Di Nanni, rel. Finocchiaro
- Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 13838, pres. Preden, rel. Federico
- Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13244, pres. Trifone, rel. Amendola
- Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13211, pres. Di Danni, rel. Amendola
- Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12710, pres. Preden, rel. Filadoro
- Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11493, pres. Panebianco, rel. Di Palma
- Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11375, Pres. Trifone, rel. Finocchiaro
- Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11348, pres. Varrone, rel. Tallevi
- Cass. Civ., Sez. UU, 22 aprile 2010, n. 9523, pres. Carbone, rel. Spirito
- Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9258, pres. Preden, rel. D'Amico
- Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2010, n. 7796, pres. Trifone, rel. Amendola
- Cass. Civ., Sez. II, 12 marzo 2010, n. 6142, pres. Elefante, rel. Mazzacane

- Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2010, n. 5794, pres. Preden, rel. Finocchiaro
- Cass. Civ., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 4934, pres. Finocchiaro, rel. Calabrese


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Numerose sono le fattispecie di prelazioni legali (agraria, del coerede, del partecipante all’impresa familiare, ecc.) che è possibile rinvenire all’interno del nostro ordinamento. Anche per questo motivo esso rappresentano un aspetto fondamentale del diritto e, in particolare, della disciplina dei contratti.
Di ciò ne è testimonianza la vastissima produzione giurisprudenziale in materia, i cui più recenti interventi sono riportati nella presente rassegna.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto per crediti aventi per oggetto una determinata quantità di cose fungibili, di solito merci, come, ad esempio, oggetti fabbricati in serie.