Ricerca avanzata Interessi protetti /  tempo libero
_

ultimi inserimenti Cass. 6 luglio 2009, n. 15798
DANNI DA PERDITA DI BAGAGLIO
DANNI DA MANCATA VACANZA
DANNI DA MANCATA POSSIBILITA' DI ESERCITARE UNO SPORT
RIPARTIZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITA'
ONERE PROBATORIO
PROVA DEL DANNO
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

 
Il tempo libero, e soprattutto la vacanza rovinata, è un terreno fertile per l’elaborazione della giurisprudenza del danno esistenziale.
Ormai la prima sentenza che ha trattato l’argomento risale al 1973 e in quel caso il Pretore non ritenne di risarcire il danno: “ (la richiesta (era) esagerata e così formulata include(va) anche una parte, sia pure generica, tendente a risarcire il disappunto e lo sconforto morale nel quale gli attori si vennero a trovare vedendosi relegare, per un soggiorno di vacanza e di ricreazione in una località del tutto disagiata e depressa e completamente diversa per bellezze naturali, conforti e comodità, da quella programmata e desiderata. E così vista la parte dei danni richiesti, attenendo essa alla sofferenza inferiore creata dall'amara disillusione dell'aspettativa contrattata e dalla "minore piacevolezza" della situazione (come garbatamente si è compiaciuta definirla la difesa avversaria) dei luoghi non desiderati, costituisce effettivamente "materia" di danni morali, e come tali effettivamente non risarcibili in dipendenza da illecito e colpa contrattuale essendo risaputo e pacifico, che i danni morali, per la vigente legislazione, sono risarcibili soltanto quando e se causati da reato (art. 185 c.p.). Sta di fatto, però, che una parte dei fastidi e disagi lamentati e dedotti, hanno anche incidenza economica ed espressione nelle maggiori ed inevitabili spese per gli acquisti comuni e di ogni giorno, per il disagio della corrispondenza e delle telefonate. E sotto questo profilo i detti danni sono risarcibili” (Pret. Roma, 31 marzo 1973, in Nuovo dir., 1973, 601) e da allora l’argomento è stato più volte affrontato con diverse fortune.
La normativa europea (Direttiva 13/6/1990 n.314 90/314/CEE, del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", attuata con il d.lgs.17 marzo 1995, n. 111, oggi abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, introdotto dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), prevede in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e alla persona. “Tout prejudice” così si esprime la normativa europea e facilmente era possibile far rientrare in quell’espressione anche danni non solo patrimoniali.
La stessa Corte di Giustizia CE legge l'art 5. della direttiva 90/314/CEE, indicando che “dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso" (Corte Giustizia CE, 12 marzo 2002, n. 168, RCP, 2002, 360).

Offriamo un panorama sulla giurisprudenza in argomento suddivisa per argomenti e problematiche affrontate dalle sentenze degli ultimi anni.

E’ stato siglato ieri 16 giugno 2010 a Roma il Protocollo di conciliazione paritetica sui pacchetti turistici.
I firmatari sono i presidenti dell’Associazione tour operator italiani (Astoi), di Assotravel Confindustria, di Federconsumatori e dalla segreteria nazionale del Movimento consumatori.

_
Aperte tre istruttorie nei confronti di Expedia Italy, e-Dreams e Opodo dopo alcune lamentele

Molti clienti hanno denunciato «pratiche commerciali sospette»
_
O c’è l’autorizzazione del legittimo distributore oppure il titolare di un esercizio commerciale, bar, pub o circolo che sia, non può trasmettere sul monitor tv le partite di calcio, pena multe salatissime.